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  • 14/08/2009 Rifiuti senza Iva. Attivarsi per i rimborsi contro le prossime fregature di Stato (http://www.aduc.it)

    Ricerca personalizzata










    Con la sentenza n.238 dello scorso 24 luglio, la Corte Costituzionale e' stata molto esplicita: sia la Tarsu che la Tia non devono essere soggette ad Iva, perche' non rappresentano un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, di per se', non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio (1). La sentenza e' importante e problematica:
    - Importante perche' mette dei punti fermi sulla dicotomia tra Tarsu (tassa) e Tia (tariffa). Dopo che, con la legge 22/97, alcuni Comuni erano passati alla Tia, la situazione e' stata congelata e solo a partire dal 31 dicembre 2009 le amministrazioni comunali che lo vogliono possono passare dal sistema a tassa a quello a tariffa. La Corte Costituzionale ha pero' fatto piazza pulita della anomala similitudine tra tassa e tariffa che aveva una unica sostanza: l'aggravio fiscale per il contribuente.
    - Problematica perche' mette tutte le amministrazioni comunali e l'Erario con le spalle al muro: a ritroso di cinque anni, oltre i quali scatta la prescrizione, il contribuente puo' chiedere il rimborso di quanto pagato illecitamente.
    Milioni e milioni di euro che sono transitati dalle amministrazioni locali e finiti allo Stato. Gli analisti della stampa specializzata gia' si aspettano particolari provvedimenti da parte dell'amministrazione statale ed evitare cosi' questo bagno di uscite dai Comuni ai contribuenti e dall'Erario ai Comuni. Siccome sappiamo come vanno spesso a finire queste cose, non crediamo di essere eccessivi se intravediamo all'orizzonte qualche mega-fregatura per i contribuenti tipo restituzione tassa sull'Europa: per esempio, tempi strettissimi per chiedere il rimborso in dispregio alle norme oggi vigenti sulle prescrizioni e con informazioni limitate e concentrate in periodi di bassa attenzione dei media (ferragosto, il giorno dopo un cataclisma ambientale, etc.), rimborsi solo in parte percentuale e non complessivi e con relativi interessi e danni (come avviene nella societa' civile quando le contese sono tra privati), e altre amenita' tipiche del bagaglio statuale quando si tratta di rimediare a cio' che hanno sbagliato.
    Cosa fare in questo contesto? Una cosa e' fondamentale per mettere le mani avanti e dare valore legale da subito alla propria richiesta: mettere in mora l'amministrazione comunale tramite una raccomandata A/R in cui citando la sentenza, si intima il rimborso del dovuto (anche in modo generico viste le difficolta' per i singoli a fare calcoli precisi), spese, interessi ed eventuali danni.
    Qui un utile riferimento

    (1)
    cortecostituzionale.it

    Qui di seguito le spiegazioni pratiche sulla messa in mora:

    La messa in mora (Domenico Murrone, http://www.aduc.it)

    IL PROBLEMA
    - Sono 15 giorni che ho il telefono staccato, al 187 mi dicono che stanno provvedendo, ma rinviano sempre a domani, ho fatto anche due fax, ma niente.
    - Ho consegnato il computer al centro assistenza da due mesi: telefono e mi rinviano di settimana in settimana, ho inviato anche due e-mail.
    - Nell’incidente ho ragione al 100%, ma l’assicurazione ancora non mi rimborsa, l’agente dice che dipende dalla sede centrale, alla sede centrale dicono che dipende dalla mia assicurazione ...
    - Ho comprato il divano due mesi fa, dovevano consegnarlo dopo 15 giorni, ma ancora niente, telefono e mi arrabbio.
    - Sono mesi che attendo il risarcimento danni dalla lavanderia che mi ha danneggiato il cappotto, una volta mi dice che deve chiedere alla sua assicurazione, un’altra che e’ colpa del produttore, io intanto non ho piu’ il cappotto.



    LA SOLUZIONE
    - La messa in mora.
    Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori. È successo a tutti, nonostante si seguano le istruzioni della controparte: telefoni domani, invii un fax, ecc.
    In questi casi e’ meglio tagliare immediatamente la testa al toro, mettendo in mora la controparte. La messa in mora e’ una procedura per intimare ufficialmente alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte e’ il soggetto col quale si e’ concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti.
    Come prevede l’articolo 1219 del Codice civile, la messa in mora necessita di forma scritta legale.
    Semplici e-mail e telefonate non servono. Giuridicamente riconosciute sono: la raccomandata a/r e, quando sara' operativa, la corrispondenza informatica con valore legale (la cosiddetta firma elettronica). Si puo' utilizzare anche il fax, ma e' sempre consigliabile far seguire sempre una copia per raccomandata a/r.
    - La diffida ad adempiere. Simile alla messa in mora, la diffida ad adempiere e' una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intendera' senz'altro risolto.
    E' uno di quei rari casi previsti dall'ordinamento in cui il contratto puo' essere sciolto (risolto per inadempimento) senza una sentenza di un giudice. Pertanto, e' da usare al posto della messa in mora quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi e' adempimento.
    Attenzione: l'inadempimento deve essere grave per poter invocare la risoluzione del contratto. Si consiglia di inviare la diffida ad adempiere solo quando l'inadempimento e' tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato.
    - La diffida. Ha funzioni analoghe, ma si adatta a diverse situazioni, la raccomandata A/R di diffida:
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=132889


    COME SCRIVERE LA RACCOMANDATA

    La lettera deve essere incisiva e sintetica.

    La messa in mora

    1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
    2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto. Su come dimostrare e quantificare il danno, vedi questa scheda pratica: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=205338.
    3. Fissazione di un termine: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore.
    4. Minaccia di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

    La diffida ad adempiere.
    1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
    2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, etc.
    3. Concludere la diffida ad adempiere con una formula di questo genere: "Se non adempirete entro e non 15 giorni dal ricevimento della presente, il contratto si intendera' senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1454 cc.".

    Per rendere la missiva piu' efficace, dando notizia alla controparte che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori, consigliamo di inserire sotto all'indirizzo del destinatario la formula:
    p.c. Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori, Via Cavour 68 - 50129 Firenze
    inviandoci una copia della lettera per e-mail o posta ordinaria.(*)


    ...E SE NON ADEMPIONO?
    Trascorso il tempo concesso, nel caso della diffida ad adempiere il contratto e' automaticamente sciolto. Ci si potra' comunque rivolgere all'autorita' competente per ottenere l'eventuale risarcimento del danno dovuto all'inadempimento.
    Nel caso di messa in mora, invece, il contratto rimane intatto, e il consumatore e’ autorizzato a rivolgersi all’autorita’ competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:
    - Giudice di pace, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40691
    - Tribunale civile, per importi superiori
    - Commissione camerale di conciliazione, presso le camere di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito di un rapporto contrattuale-commerciale
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40708
    - Corecom, per un tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, in caso di controversie tra utenti e operatori telefonici. Si vedano questi link:
    - http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=252166
    - Nel caso di controversie con le Banche puo' essere tentato, come passo sostitutivo alla classica conciliazione, il ricorso all'Ombudsman Bancario:
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40732


    ESEMPI DI MESSA IN MORA SPECIFICI
    - Viaggi, richiesta rimborso danni
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40182
    - Telecom Italia: rimborso telefonate 70x-899
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=61136


    ALTRI UTILI RIFERIMENTI
    - Come imbastire una pratica legale
    :
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40717
    - Risarcimento del danno. Come dimostrarlo, richiederlo ed ottenerlo:
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=205338

    (*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta.

    30/11/2006 Smaltimento rifiuti: dalla tassa TARSU alla tariffa TIA (Rita Sabelli, http://www.aduc.it)  


    Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della T.I.A. "tariffa di igiene ambientale" al posto della TARSU, la "tassa rifiuti solidi urbani".

    I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. In prima fase era previsto che la quasi totalita' di essi dovesse procedere al passaggio entro Dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini decretando che i Comuni debbano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.  
    L'ultimo termine a partire dal quale i Comuni hanno facolta' di adottare la TIA in base alle leggi vigenti, in caso di inerzia del Ministero sulla determinazione di componenti e costi della nuova tariffa (si veda la nota in fondo alla scheda), e' il 31 Dicembre 2009 (si veda il Dl 78/2009 che ha cosi' prorogato il termine precedentemente dettato dal Dl 208/2008 diventato legge 13/2009).

    Si e' quindi creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Cio' in attesa che vengano rese attuative anche le "nuove" disposizioni tariffarie del Codice ambientale (vedi nota in fondo alla scheda).

    Vediamo, in pratica, cosa cambia per i contribuenti che risiedono nei comuni dove la TIA e' gia' stata introdotta.

    La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l'uso, oltre a dati fissi come la superficie dell'immobile (tarsu), di parametri piu' variabili e personali, come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare piu' equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.

    Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate societa' private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla TIA e' che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.

    Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perche' nonostante si passi da una "tassa" ad una "tariffa", i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta "iscrizione a ruolo". Essa comporta l'avvio -in caso di morosita' - di un procedimento di riscossione che passa dall'emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell'auto, il pignoramento dei beni o addirittura l'ipoteca della casa (tutto dipende dall'entita' del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonche' le multe al codice della strada).

    Entriamo piu' nel dettaglio:
    T.A.R.S.U., la "tassa rifiuti solidi urbani"
    Istituita dal decreto legislativo 507/93, che ne detta i criteri generali, la Tarsu e' gestita e regolamentata dai singoli comuni, quelli che ancora non sono passati alla TIA, in modo autonomo attraverso regolamenti propri.
    Visto che tale tassa interessa, via via, sempre un numero minore di utenti, ci limitiamo a riportarne i tratti generali previsti dalla legge in modo molto schematico:

    Quando e' dovuta
    La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
    Obblighi dei contribuenti
    Coloro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l'obbligo di presentare, rispettivamente, "denuncia di nuova utenza" entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o "denuncia di cessazione" al momento del rilascio, su appositi moduli predisposti dal comune. La tassa decorre o cessa dal bimestre successivo a quello di denuncia. Nello stesso termine dev'essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
    Criterio di calcolo della tassa
    Il criterio base e' l'applicazione di una tariffa al metro quadro, tenendo conto dell'uso specifico del locale e dell'area: casa, ufficio, negozio (diversita' tra merce venduta), campeggio, banca, etc L'ammontare da pagare dipende sia dalla quantita' e qualita' medie dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso, sia dal costo dello smaltimento rapportato all'utenza tramite dei coefficienti.
    Esclusioni
    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora la cosa sia documentabile. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti (a meno che non siano di uso esclusivo di uno o piu' condomini).
    Riduzioni
    La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
    * abitazioni con unico occupante;
    * abitazioni o locali adibiti ad uso diverso tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, quando cio' sia stato opportunamente dichiarato.
    * utente che, versando nelle circostanze di cui sopra (uso stagionale o discontinuo), risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale.
    Riscossione e sanzioni
    La riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo, con emissione di cartelle suddivise in quattro rate. Le sanzioni applicabili (in caso di mancata o infedele presentazione delle denunce o di mancato o ritardato pagamento) sono quelle "tributarie" previste dalla legge e riportate nella scheda: Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni.
    Si fa presente che per questo tributo e' possibile regolarizzare errori ed omissioni, prima che arrivino accertamenti, tramite il "ravvedimento operoso". Approfondimenti in merito possono essere trovati sulla scheda suddetta.

    T.I.A., la "tariffa igiene ambientale"
    Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attivita' per le utenze non domestiche e le modalita' di accertamento e riscossione adottate.

    Come regola generale, per quanto prevede la legge:

    CHI DEVE PAGARE: ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE
    Riguardo ai soggetti passivi la legge e' chiara e stabilisce che la tariffa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

    Gli adempimenti a carico dell'utente, invece, sono stabiliti soggettivamente da ogni comune. A quanto ci risulta, conformemente alle regole valide per la vecchia tassa, sono previsti precisi obblighi in fase di inizio e cessazione dell'occupazione dei locali, ovvero invio di denunce scritte entro precisi termini (che in genere ci risultano di 60gg dall'evento). Comprensibilmente i regolamenti disporranno l'obbligo di denuncia anche qualora accadano eventi che possono incidere sul calcolo della tariffa (cambio di residenza familiare, variazione della superficie, cambio attivita' delle utenze non domestiche). Ci risulta, invece, che quando cambia il numero di componenti del nucleo familiare (per nascita, morte o trasferimento della residenza di uno di essi) normalmente non e' necessario comunicare alcunche', poiche' il comune segnala direttamente la variazione al gestore. In caso di morte dell'intestatario dell'utenza, invece, e' in genere previsto l'obbligo di denuncia da parte degli eredi.

    Presso ogni comune -e spesso anche sui loro siti Internet- sono disponibili i regolamenti e i moduli per le denunce, con istruzioni rispetto al contenuto e alla modalita' di presentazione. Si consiglia, quindi, di informarsi sugli obblighi che riguardano la propria utenza recandosi presso il comune ove si trova l'immobile .

    COM'E' CALCOLATA LA TARIFFA
    La tariffa e', normalmente, calcolata per anno solare e dovuta dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui e' iniziata l'occupazione (per le variazioni e le cessazioni e' applicato lo stesso criterio). La legge non specifica niente al riguardo, e di solito i comuni si rifanno ai criteri precedentemente validi per la tarsu, pur avendo la possibilita' di crearne di nuovi.

    La normativa, invece, e' piuttosto chiara e dettagliata riguardo al metodo di calcolo della tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche esso si deve basare sia sulla superficie dell'immobile che sull'effettiva -o presunta- produzione di rifiuti calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.
    Per le utenze non domestiche (attivita' commerciali, industriali, produttive, etc.etc.) il criterio e' simile, solo che la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attivita' svolta (secondo 30 categorie prestabilite).

    Come regola generale, la tariffa e' divisa in due componenti
    * quella fissa
    e' riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita' di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente.
    * quella variabile copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed e' imputata sull'utenza in base alla quantita' di rifiuti -differenziati e non- prodotti, misurata sulla base di specifici criteri. Se non possono utilizzare criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il tipo di attivita' svolta.

    Per le occupazioni temporanee (che di solito si considerano tali quando durano meno di 183 giorni di un anno solare, come prevede la legge istitutiva della Tarsu) di locali od aree pubbliche di uso pubblico o di aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni normalmente fissano una tariffa giornaliera calcolata sui metri quadri di superficie occupata e stabilita -per ogni categoria- proporzionalmente rispetto a quella ordinaria.

    Attenzione! Per gli immobili dove non figurano residenti, ogni comune ha la facolta' di applicare la tariffa basandosi su un numero di occupanti convenzionale (che puo' essere fisso o variabile da uno a sei a seconda della superficie dei locali).

    RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI
    La legge stabilisce che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite "compostaggio", in special modo). Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della quota variabile della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero.

    Al di la' di questo, in tema di esenzioni e riduzioni i comuni godono di ampia liberta' e discrezionalita', pertanto e' bene informarsi presso agli uffici preposti o consultare il regolamento comunale.

    Solitamente, le riduzioni riguardano utenti con redditi inferiori ad un determinato tetto o in stato di disagio familiare, abitazione stagionale dell'immobile, residenza dell'utente all'estero, lontananza dai punti di raccolta, etc.
    Le esclusioni, invece, riguardano di solito i locali dello stesso comune, i luoghi di culto, i locali e le aree dove non possono essere prodotti rifiuti a causa della loro natura, per l'uso al quale sono destinati, o perche' palesemente inutilizzabili. Esempi: centrali termiche, cabine elettriche, silos, aree di centri sportivi dedicate esclusivamente all'esercizio dell'attivita' (campi da gioco o da tennis, piscine, etc.), unita' immobiliari prive di mobili ed arredi, chiuse, inutilizzate e non allacciate ai servizi pubblici di rete (acqua, gas, etc.etc.), immobili non agibili, inabitabili o in ristrutturazione.

    RISCOSSIONE
    I comuni godono di una discreta liberta' anche nel gestire la riscossione, sia volontaria che coattiva. Quest'ultima, in particolare, puo' avvenire sia con l'avvio di un procedimento ingiuntivo presso un giudice, sia tramite iscrizione a ruolo (con emissione di cartella esattoriale) mediante affidamento della gestione al locale concessionario delle riscossioni (come Cerit, Gestline, Esatri, etc.etc.).
    L'ente che gestisce la TIA per conto del comune emette delle fatture con cadenza annuale o inferiore (trimestrale, semestrale, etc.) ,comprendenti l'iva al 10% (vedi nota *) ed i tributi ambientali provinciali. La scadenza viene fissata liberamente dal gestore ed il pagamento, oltre che con il classico bollettino postale, puo' avvenire in molti casi attraverso Internet (si veda per esempio il servizio pagoclic organizzato dalla Cerit).
    Alcuni comuni prevedono la possibilita', in alcune circostanze come il temporaneo disagio economico, di pagare a rate a determinate condizioni (con limiti di importo e di rate), corrispondendo ovviamente gli interessi legali.
    Anche In caso di morosita' ogni comune si muove piuttosto liberamente. Al classico avvio di procedimenti ingiuntivi con addebito di spese ed interessi si affianca la possibilita' di addebitare sanzioni, in alcuni casi analoghe a quelle tributarie previste per la vecchia Tarsu (vedi sopra).

    E' indispensabile, se si vogliono conoscere le regole che riguardano la propria utenza, consultare il regolamento del Comune dove questa si trova. 

    (*) Nota: aliquota iva confermata dall'Agenzia delle entrate con risoluzione del 17/6/08 (n.250/E), con la quale e' stato anche precisato che in caso di rimborso di pagamenti pregressi  l'IVA pagata non puo' essere rimborsata.

    LINK UTILI
    Non esiste un "sito ufficiale" nazionale riguardo alla Tia, perche' la gestione e' locale. Per i comuni toscani in particolare, e in termini generali per tutti, e' attivo il sito gestito dalla Quadrifoglio SpA http://www.tariffa-tia.info

    Ricorsi
    In ambedue i casi, quindi sia che si tratti di TARSU che di TIA, l'organo competente in caso di ricorso contro avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle etc. e' il giudice tributario.
    Informazioni e dettagli in merito si trovano nella scheda COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO): RICORSO al link http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40763 ******************************************************************************************************************************************
    Nota importante sulla TIA
    Recentemente la materia e' stata riformata dal codice ambientale (d.lgs.152/06, entrato in vigore il 29/4/06, articoli 195 e 238) che -pur abrogando il decreto Ronchi- ha praticamente confermato la disciplina generale da esso introdotta. Vengono annunciati nuovi criteri di calcolo e di determinazione della tariffa e delle agevolazioni, da emanarsi a cura del ministero dell'Ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ad oggi pero' il codice e' praticamente inattivo, perche' -per lo meno per la parte che riguarda la TIA- non risulta emesso alcun regolamento. L'attuale governo, tra l'altro, ha annunciato che il codice sara' completamente rivisto con una serie di decreti correttivi il primo dei quali e' di recentissima emissione (d.lgs.284/06). La TIA, fino ad oggi, non e' stata "toccata" e pertanto -almeno fino a nuovo ordine- rimangono valide le norme precedenti, ovvero il decreto Ronchi (d.lgs.22/97) e il suo regolamento (d.p.r. 158/99) trattati in questa scheda.
    ******************************************************************************************************************************************

    Ha collaborato Katia Moscano

    http://www.aduc.it

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