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  • 18/12/2006 La manipolazione del “nuovo statuto” di Bankitalia III (Tratto da www.signoraggio.com, visto su http://www.disinformazione.it)

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    Art. 22.
    Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
    Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
    Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.
    I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.
    Art. 23.
    Il Direttorio può, con apposita delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai servizi, secondo le modalità previste ai commi successivi.
    Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale. Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.
    Governatore
    Art. 24.
    Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
    Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.
    Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 18. Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.
    Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Direttore generale e Vice direttori generali
    Art. 25.
    Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore.
    Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.
    Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
    Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Art. 26.
    I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
    La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.
    I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Titolo III
    FILIALI DELLA BANCA
    Sedi
    Art. 27.
    In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
    I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
    I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti. Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.
    Art. 28.
    Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
    Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
    Art. 29.
    Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
    Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
    Il Consiglio di reggenza vigila affinchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.
    Succursali
    Art. 30.
    In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
    I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
    I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 29, comma 2.
    Direttori
    Art. 31.
    La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale. I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca.
    I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
    Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale. Previo consenso del Direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.
    Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni
    dell'Istituto.
    Art. 32.
    In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
    Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.
    Art. 33.
    Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
    I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.
    Titolo IV
    OPERAZIONI DELLA BANCA
    Art. 34.
    Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.
    Art. 35.
    Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:
    • emettere titoli al portatore;
    • emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
    • ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
    • ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
    • negoziare e gestire strumenti finanziari;
    • acquistare e alienare beni mobili;
    • costruire, acquistare e alienare beni immobili;
    • riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.
    Art. 36.
    La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
    Art. 37.
    Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.
    I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
    Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.
    Titolo V
    BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
    Art. 38.
    Ogni anno devono essere redatti il bilancio d'esercizio e l'inventario dell'attivo e del passivo.
    Il bilancio d'esercizio deve essere presentato al Collegio sindacale non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore, sentito il Collegio sindacale, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuire ai partecipanti e da corrispondere dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
    La contabilità della Banca d'Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.
    Art. 39.
    Il Consiglio superiore determina gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20% degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un importo fino al 6% del capitale.
    Col residuo, su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato. La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al più presto interamente reintegrata.
    Art. 40.
    Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
    I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.
    Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente.
    Art. 41.
    La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.
    Titolo VI
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 42.
    I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca. Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.
    Art. 43.
    I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
    Sono altresi' esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.
    Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del presente statuto.
    Art. 44.
    I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio.
    Essi ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea.
    I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio un'assegnazione annua fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al rimborso delle spese.
    I reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali, i consiglieri superiori e i sindaci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.
    Art. 45.
    I soggetti di cui agli articoli 42 e 44 sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
    Titolo VII
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    Art. 46.
    I consiglieri superiori e i sindaci che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.
    Art. 47.
    I consiglieri delle succursali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art. 34 dello statuto previgente.
    Al fine di allineare le date di scadenza del loro mandato con quelle dei reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avrà applicazione graduale nei termini seguenti:
    • i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
    • i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.
    Art. 48.
    In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.
    Art. 49.
    Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Consiglio superiore, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente statuto, verifica che l'acquirente sia riconducibile alle categorie di soggetti indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto della Banca vigente alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
    Il Governatore: Draghi

    Indice

  • Parte I
  • Parte II
  • Parte III









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