Vietato intestare schede telefoniche prepagate a clienti ignari o attivare
senza precisa richiesta segreterie o altri servizi, come la selezione
automatica dell'operatore telefonico o linee Internet veloci. Lo prevede
il nuovo provvedimento del Garante per la Privacy. MDC: "Una delle prime
risposte concrete".
Vietato intestare schede telefoniche prepagate a
clienti ignari o attivare senza precisa richiesta segreterie o
altri servizi, come la selezione automatica dell'operatore telefonico o
linee Internet veloci. I gestori telefonici devono mettere in atto procedure
per verificare tempestivamente le anomalie e vigilare sull'operato dei
rivenditori e dei call center. È quanto prevede il provvedimento
reso noto oggi dal Garante per la protezione dei dati personali,
che è intervenuto a tutela di utenti e abbonati telefonici, imponendo a
gestori telefonici e agli altri operatori di comunicazione elettronica le
regole da rispettare per evitare comportamenti illeciti e non andare
incontro a sanzioni, anche di tipo penale.
Numerose in questi anni sono state le segnalazioni giunte al Garante
per la privacy: spesso i casi hanno riguardato l'attivazione a nome
di un cliente ignaro, che aveva chiesto una sola scheda, di altre schede
telefoniche (anche centinaia). Altri casi frequenti segnalati al Garante
riguardano l'attivazione indebita del servizio di selezione automatica
dell'operatore o di altri servizi non richiesti, come la segreteria
telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in
Internet.
Queste di seguito sono le principali prescrizioni del
Garante:
- attivazioni multiple di schede. Gli operatori telefonici devono
mettere in atto procedure per rilevare tempestivamente intestazioni
multiple di schede a una medesima persona: quando le intestazioni siano
superiori a 4 (per le persone fisiche) e a 7 utenze (per le società)
l'operatore dovrà chiedere espressa conferma all'intestatario;
- attivazione di servizi non richiesti. Non si possono attivare servizi
senza espressa volontà degli interessati. Le persone vanno contattate solo
se hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e
comunicazioni promozionali. Gli addetti ai call center dovranno spiegare
agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li
riguardano. Deve essere, inoltre, immediatamente registrata e rispettata
la volontà di non ricevere il servizio e la eventuale contrarietà all'uso
dei dati;
- Identificabilità dell'incaricato. Operatori telefonici, di
comunicazione elettronica e call center dovranno controllare, anche a
campione, l'attività di rivenditori e incaricati, anche allo scopo di
rintracciare immediatamente chi materialmente abbia effettuato
l'attivazione indebita.
Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC)
ha subito appoggiato il provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali. Secondo l'associazione, "con questo provvedimento, che
rappresenta una delle prime vere risposte concrete delle Autorità garanti a
un problema divenuto ormai insostenibile, il Garante ha scelto la linea dura
contro l'attivazione di servizi telefonici non richiesti dagli utenti".
"Ci aspettiamo ora un adeguamento immediato da parte di Telecom e
degli altri operatori di telefonia - ha commentato il Presidente
del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) Antonio Longo - In caso contrario
utilizzeremo il provvedimento reso noto oggi dal Garante per la privacy come
strumento per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti".
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