IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e
articoli 87
della Costituzione [1];
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni per l’attivazione nei percorsi di istruzione di
insegnamenti relativi alla cultura della legalità e del rispetto dei principi
costituzionali, per disciplinare le attività connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità
scolastica, per ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso
di laurea in Scienze della formazione primaria e per la semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione
medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’economia e delle finanze, e per la pubblica amministrazione e per
l’innovazione;
EMANA
Il seguente decreto-legge
Articolo 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico
2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo
11, del D.P.R. n. 275dell’8 marzo 1999 [2], sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione
nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per
le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Articolo 2.
Valutazione del comportamento degli
studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto del
Presidente dellaRepubblica 24 giugno 1998, n. 249 [3] e successive
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli
studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. La valutazione del comportamento è espressa in
decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti
attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di
cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali
modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
Valutazione del rendimento scolastico
degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite è espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero
all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226[4], è
abrogato e all'articolo
177 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 [5], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione»
sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la
valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo
177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante
l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400 [6], su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono
stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo
64 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al
relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle
esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia
articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle
risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive
rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti
disposizioni contrattuali.
Articolo 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo
15 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112 [8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le
appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione
dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il
successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere
del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano
assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 6.
Valore abilitante della laurea in
scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi
in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge19 novembre 1990, n. 341 [9], comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il
comma 433
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244[10], è sostituito dal
seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di
specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il
concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a
condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle
attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato.».
Articolo 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 1° settembre 2008
NAPOLITANO, Presodente della Repubblica
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano