Richiesta da molti dopo gli scandali di Cirio, di Parmalat e dei Tango Bond, la nuova legge 262/05 è stata definitivamente approvata alla fine del 2005. Ma cosa cambia davvero per i risparmiatori? Ce lo spiega Adiconsum Toscana...
La riforma delle leggi sul risparmio (la legge
262/05 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari”, meglio conosciuta come “Riforma del risparmio”). Una riforma
molto complessa, richiesta da molti dopo gli scandali di Cirio, di Parmalat
e dei Tango Bond, che, dopo due anni e svariati passaggi parlamentari, è
stata definitivamente approvata alla fine del 2005. Scopo della riforma è
rafforzare la protezione del risparmio. Le disposizioni previste dalla legge
sulla tutela del risparmio, composta da 44 articoli, riguardano molti
aspetti della legislazione sui mercati che vanno dalle modifiche alla
disciplina degli organi di amministrazione e controllo delle società per
azioni, alle modifiche alla disciplina dei conflitti di interesse in merito
alle attività finanziarie, alle modifiche alle disposizioni in materia di
revisione dei conti, dalle modifiche alle disposizioni sulle autorità di
vigilanza, fino ad arrivare alle modifiche alla disciplina in materia di
sanzioni penali e amministrative. La parte riguardante le società quotate,
tra le altre, stabilisce che è obbligatoria la partecipazione di almeno un
rappresentante dei soci di minoranza negli organi di amministrazione e
controllo delle società quotate; seguono disposizioni relative ad assicurare
la conoscenza dei legami tra le società quotate e società estere residenti
in Stati che non garantiscono la dovuta trasparenza (società offshore) e
norme che, modificando le modalità della concessione del credito tra banche
e propri azionisti, cercano di prevenire il conflitto di interessi tra
questi soggetti.
Di sicuro interesse è il principio stabilito dall’articolo 11 in tema di
circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori
professionali e di relativi obblighi informativi . In caso di successiva
circolazione di prodotti finanziari destinati, in sede di collocamento, a
soli investitori professionali, gli investitori professionali, che li
trasferiscono ad acquirenti che non sono investitori professionali,
rispondono della solvenza dell’emittente nei loro confronti, per la durata
di un anno dall’emissione, salvo il caso in cui l’intermediario consegni al
cliente un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla
Consob. Altra norma a protezione degli investitori è quella che prevede che
i soggetti abilitati classifichino, sulla base di criteri generali minimi
definiti con regolamento dalla Consob, il grado di rischiosità dei prodotti
finanziari e rispettino il principio dell’adeguatezza fra le operazioni
consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo
finanziario di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza
in materia di investimenti in prodotti finanziari.
Le disposizioni seguenti riguardano l’obbligo di comunicazione di
informazioni su operazioni compiute da esponenti aziendali sui prodotti
finanziari emessi dall’azienda stessa, l’obbligo di dichiarazione di
conflitti di interesse da parte di società di ricerca e, infine, l’obbligo
di informare il mercato sull’attribuzione di stock options, ossia
sull’attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o
collaboratori. L’articolo 18, infine, si occupa invece della disciplina
relativa alla revisione dei conti delle società quotate. La novità di
maggior rilievo riguarda la durata massima dell’incarico di revisore fissata
in sei esercizi e rinnovabile una sola volta, ma dopo tre anni dall’incarico
precedente e previa sostituzione del responsabile della revisione. La norma
ha il fine di evitare che tra controllore e controllato si creino rapporti
troppo stretti, che, troppo di frequente, hanno causato azioni fraudolente a
danno dei risparmiatori
Le disposizioni più importanti concernenti le autorità di vigilanza
riguardano senza dubbio la riforma della Banca d’Italia. L’articolo 19,
affermando che la Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico,
ribadisce il carattere di indipendenza dell’istituto nelle sue attività di
vigilanza e di regolamentazione e la sua appartenenza al Sistema europeo
delle banche centrali, con l’obbligo di seguire gli indirizzi e le
istruzioni della Banca centrale europea. Le novità riguardano il mandato a
termine del Governatore della Banca d’Italia; infatti, la carica di
governatore non è più a vita ma dura sei anni, con la possibilità di un solo
rinnovo del mandato. La nomina del Governatore è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio superiore della Banca d’Italia.
Altra novità riguarda la vigilanza sulla concorrenza bancaria per gli abusi
di posizione dominante e per le intese restrittive della concorrenza, che
passa dalla Banca d’Italia all’autorità Antitrust. Vengono stabiliti poi
vari passaggi di competenze tra Banca d’Italia, Consob e Ministro
dell’economia e delle finanze in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle
assicurazioni e dei fondi pensione e di trasferimento di funzioni e poteri
sanzionatori. In merito alle autorità di vigilanza in generale si afferma
che le Autorità che hanno competenza sui mercati finanziari sono: la Banca
d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (Isvap), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). Tali
Autorità, nel rispetto della reciproca indipendenza, si coordinano per
l’esercizio delle competenze ad esse attribuite e collaborano tra loro,
anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle
rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il
segreto d’ufficio. Inoltre, Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap, la Covip e
l’Antitrust, nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva,
possono avvalersi, per effettuare degli accertamenti, del Corpo della
guardia di finanza.
Passiamo quindi ad analizzare l’area dei mercati finanziari. La norma più
interessante per i risparmiatori è costituita dalle deleghe attribuite al
Governo per: istituire un sistema di indennizzo in favore dei risparmiatori
e degli investitori che preveda: la creazione di procedure di conciliazione
e di arbitrato, da svolgere in contraddittorio dinanzi alla Consob, per la
risoluzione di controversie insorte fra investitori, esclusi gli investitori
professionali, e banche o altri intermediari finanziari circa l’adempimento
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; la creazione di
procedure di indennizzo in favore degli investitori, esclusi gli investitori
professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari che non
abbiano adempiuto agli obblighi sopracitati; la salvaguardia dell’esercizio
del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria,
anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
all’indennizzo riconosciuto; istituire un fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori per l’indennizzo dei danni patrimoniali,
causati dalla violazione delle norme che disciplinano le attività di
intermediazione; redigere lo statuto dei risparmiatori e degli investitori,
che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri
idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra
i risparmiatori, e il codice di comportamento degli operatori finanziari.
Infine, in riferimento alle sanzioni, va rilevato l’inasprimento delle pene
per il reato di false comunicazioni sociali, quando le comunicazioni
riguardano una società quotata in Borsa e cagionano un grave danno ai
risparmiatori; l’istituzione di una Commissione per la tutela del risparmio,
alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio; l’introduzione del
reato di omessa comunicazione del conflitto di interesse, nuovamente del
reato di mendacio bancario, ossia il reato che si compie fornendo alla banca
notizie false per ottenere credito, e del reato di falso in prospetto, reato
che si realizza esponendo, in un prospetto informativo, false informazioni
od occultando dati o notizie, in modo idoneo a indurre in errore i
destinatari, con l’intenzione di ingannare i suddetti destinatari. Da
segnalare in ultimo i reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione di corruzione dei revisori e di false
comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate.
Conclusioni dell'Adiconsum Toscana. Sono certamente insufficienti le norme
sul falso in bilancio e sulle sanzioni in generale. Per tutte le altre
norme, sia quelle ad una prima lettura positive che negative, bisognerà
attendere la loro concreta attivazione, il coordinamento con le norme già in
essere, l’emanazione dei decreti attuativi, per i quali si può in ogni caso
subito dire che i tempi previsti sono estremamente lunghi e rischiano di
ritardare l’attuazione di molte norme previste. Ciò potrebbe essere
capovolto in un vantaggio se in tempi brevi si potesse addivenire al
miglioramento di alcune norme riportate nella nuova legge. Infine,
nonostante alcuni aggiustamenti, è rimasto insoluto il problema della
vigilanza, delegata ancora a cinque soggetti, con rischi di sovrapposizione,
decisioni diverse, costi per le imprese con ricaduta negativa per i
consumatori, i clienti, i risparmiatori, ecc..
Adiconsum Toscana
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