L’andamento dei mercati ha generato interesse per servizi del risparmio gestito
caratterizzati da una spiccata connotazione difensiva. Tipici esempi sono le
gestioni di portafoglio accompagnate da una garanzia (cosiddette garantite) e
quelle protette. Le prime si caratterizzano per la presenza di una vera e
propria garanzia, distinta dal servizio di gestione, che attribuisce al
risparmiatore il diritto, quanto meno, alla restituzione del capitale investito.
Nelle gestioni protette, invece, la limitazione del rischio finanziario si
realizza attraverso l’adozione di particolari tecniche gestionali. L’ingegneria finanziaria ha poi creato variegate combinazioni tra i due tipi, dove l’adozione
di tecniche di protezione del portafoglio si accompagna all’assunzione di una
formale garanzia alla restituzione del patrimonio conferito. In questo caso si
puo’ parlare di gestioni protette accompagnate da una garanzia.
Di fronte alla molteplicita’ ed alla complessita’ di questi prodotti, e’
particolarmente importante che gli intermediari - al fine di ottemperare ai
principi generali di trasparenza, correttezza e idonea informativa -
rappresentino con la massima chiarezza, nei messaggi pubblicitari, nei rapporti
precontrattuali e all’interno del contratto stesso, le caratteristiche della
gestione offerta. Soltanto la piena trasparenza delle caratteristiche, anche
sotto il profilo dei costi, consente infatti all’investitore di valutare la
convenienza economica del prodotto complessivamente offertogli, anche mediante
la comparazione con altri prodotti disponibili sul mercato.
In quest’ottica la Commissione ha inteso definire alcune regole e criteri che
devono essere seguiti nell’offerta e nello svolgimento di questi servizi.
Per quanto riguarda le gestioni garantite, una prima regola, che discende dalla
distinzione strutturalmente esistente fra contratto di gestione e contratto
accessorio di garanzia, impone al gestore di non lasciarsi influenzare, nel
contratto accessorio di garanzia. Ogni forma di predeterminazione dell’attivita’
del gestore, prevista a seguito della collaterale presenza di un impegno di
“garanzia”, configurerebbe, piuttosto, una gestione “protetta accompagnata da
una garanzia”. La Commissione ha inoltre tenuto a precisare che la possibilita’
per il cliente, tipica del servizio di gestione, di impartire istruzioni
vincolanti in ordine alle operazioni da compiere non puo’ venire meno, o essere
limitata, a causa dell’esistenza di una garanzia di restituzione del capitale
conferito; e neanche puo’ essere escluso il diritto di recedere anticipatamente
dal contratto. L’aver impartito specifiche istruzioni, o aver chiesto il recesso
anticipato, potra’, al piu’, rendere inefficace la garanzia. In relazione a tale
conseguenza, oggettivamente rilevante, e’ necessario che in sede di
sottoscrizione venga richiesta, e raccolta, la specifica e consapevole adesione
del cliente.
L’intervento della Commissione ha riguardato anche alcuni profili relativi al
contenuto del contratto. In via generale, il fatto che la prestazione della
garanzia sia collegata ad un contratto di gestione, sottoposto a specifici oneri
di trasparenza dalla disciplina di settore, richiede necessariamente che anche
la garanzia risponda, fin dalla documentazione contrattuale, a standard minimi
di trasparenza. In ogni caso, il dovere dell’intermediario di fornire
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio
e gli obblighi generali di correttezza e trasparenza impongono, non solo una
piena rappresentazione al cliente delle caratteristiche della gestione, ma anche
una chiara illustrazione degli effetti complessivi dell’operazione finanziaria
proposta. Questi aspetti, oltre alla netta distinzione fra il prezzo della
gestione e della garanzia, devono riflettersi nella documentazione contrattuale,
che va unitariamente consegnata all’investitore.
Nel caso di gestioni protette accompagnate da una garanzia, fermi restando i
principi ed i criteri appena illustrati relativi alla presenza dell’impegno di
restituzione, si aggiungono alcune regole che attengono alla natura “protetta”
della gestione. In particolare, la Commissione ha sottolineato la necessita’ che
il contratto riporti chiaramente alcuni elementi, ritenuti particolarmente
importanti, quali la tipologia del rischio di posizione che si intende
immunizzare, le modalita’, il periodo e le eventuali condizioni contrattuali di
efficacia dell’immunizzazione e l’ammontare del patrimonio conferito in gestione
che si intende immunizzare dal rischio di posizione.
Inoltre, se le tecniche gestionali utilizzate prevedono, in determinati scenari
di mercato, che il portafoglio del cliente sia investito in titoli c.d. risk
free rate, senza ulteriore e successiva possibilita’ di smobilizzo fino alla
data prevista per l’operare della garanzia, il cliente dovra’ essere
tempestivamente informato dell’avverarsi di questa eventualita’ e dovranno
essere previsti meccanismi di revisione dell’assetto commissionale che tengano
conto del ridimensionamento dell’attivita’ gestoria.
La contrattualistica e la documentazione dei contratti in corso dovra’ essere
adeguata, ove necessario, tenuto conto della vita residua dei contratti stessi,
entro sei mesi dalla pubblicazione della comunicazione Consob.
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