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  • 20/09/2007 PUBBLICITA' INGANNEVOLE. Da domani le denunce dei consumatori avranno nuovo valore (AA, http://www.helpconsumatori.it)

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  • In seguito all'entrata in vigore dei due decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, l'Antitrust, anche su segnalazione incompleta, potrà procedere d'ufficio per verificare le pratiche commerciali scorrette. I commenti delle Associazioni.

    Hai notato un messaggio promozionale che può trarre in errore? A partire da domani, tutte le segnalazioni provenienti dai consumatori, anche se incomplete, saranno prese in esame dall'Autorità Antitrust. Il 21 settembre infatti entrano in vigore i due decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, regolanti le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole. In base alla normativa il garante potrà attivarsi d'ufficio anche in base a notizie parziali, iniziando un'istruttoria di accertamento degli illeciti. Positivo il giudizio di Adusbef e Federconsumatori, che sottolineano la possibilità di interventi più rapidi ed efficaci.

    "La denuncia dei consumatori - sottilineano le due associazioni - acquista un nuovo valore per l'antitrust che, anche dietro segnalazione incompleta, potrà procedere d'ufficio con l'attività istruttoria per la verifica dei presunti illeciti. Ciò permetterà, finalmente, tempi di intervento più rapidi per l'eliminazione delle pubblicità ingannevoli che sono un vero e proprio attentato a un mercato più chiaro e trasparente".

    Ma come riconoscere una pratica commerciale aggressiva? Queste sono, secondo Confconsumatori, le caratteristiche per l'individuazione:
    a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
    b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;
    c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;
    d) imporre al consumatore, che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione, di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio del sui diritti contrattuali;
    e) includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
    f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti forniti, ma che il consumatore non ha richiesto;
    g) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio, né vincita equivalente, oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

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