In seguito all'entrata in vigore dei due decreti legislativi n. 145 e
n. 146 del 2 agosto 2007, l'Antitrust, anche su segnalazione incompleta,
potrà procedere d'ufficio per verificare le pratiche commerciali
scorrette. I commenti delle Associazioni.
Hai notato un messaggio promozionale che può
trarre in errore? A partire da domani, tutte le segnalazioni
provenienti dai consumatori, anche se incomplete, saranno prese in esame
dall'Autorità Antitrust. Il 21 settembre infatti entrano in vigore i due
decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, regolanti le pratiche
commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole. In base alla normativa il
garante potrà attivarsi d'ufficio anche in base a notizie parziali,
iniziando un'istruttoria di accertamento degli illeciti. Positivo il
giudizio di Adusbef e Federconsumatori, che sottolineano la possibilità di
interventi più rapidi ed efficaci.
"La denuncia dei consumatori - sottilineano le due associazioni -
acquista un nuovo valore per l'antitrust che, anche dietro segnalazione
incompleta, potrà procedere d'ufficio con l'attività istruttoria per la
verifica dei presunti illeciti. Ciò permetterà, finalmente, tempi di
intervento più rapidi per l'eliminazione delle pubblicità ingannevoli che
sono un vero e proprio attentato a un mercato più chiaro e trasparente".
Ma come riconoscere una pratica commerciale aggressiva? Queste
sono, secondo Confconsumatori, le caratteristiche per
l'individuazione:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali
commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli
inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per
telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di
comunicazione a distanza;
d) imporre al consumatore, che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione, di esibire
documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per
stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di
rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un
consumatore dall'esercizio del sui diritti contrattuali;
e) includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini
affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare
loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la
custodia di prodotti forniti, ma che il consumatore non ha richiesto;
g) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già
vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o
una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio, né
vincita equivalente, oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio
o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al
sostenimento di costi da parte del consumatore.
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