Con la
parola BLOG si intende “diario in rete”, attraverso questo strumento di
comunicazione chiunque ha la possibilità di creare una pagina o un sito web
personale e di immettervi quindi i più svariati contenuti come musica, politica,
sport, tempo libero e quant’altro susciti l’interesse dell’autore stesso; unica
condizione è che tale attività non abbia scopo di lucro.
Ciò comporta anche la ovvia possibilità di avere ad oggetto
la critica o il commento di altri articoli, interventi TV e quant’altro e,
conseguentemente essere assimilato ad un forum di discussione, pratica che è di
uso comune in cui è liberamente citato, richiamato e, in alcuni casi anche
“linkato” altro intervento di personaggio noto.
Ne consegue che il gestore del Blog è tenuto soltanto ad
osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d’autore, L. 633/41,
in base alle quale, ex art. 65, “gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione
o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato”, così come sostituito dall'attuale capo V,
comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela
alla diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero al
fine di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee.
Pertanto, l’uso libero è lecito se effettivamente persegue
l’interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l’illiceità di ogni
utilizzazione libera che persegua scopi diversi ed a condizione che la stessa
non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la
formula “tutti i diritti riservati” o altre analoghe.
Stessa argomentazione vale per la riproduzione di discorsi
su argomenti di interesse politico od amministrativo ove infatti all’art. 67
l.d.a. si legge: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento,
sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non
costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di
opere altrui vengano violate l’autore del blog incorrerà nelle sanzioni
prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg..
Analisi a sé stente è quella che riguarda la figura del
gestore del blog in merito ai commenti immessi on-line dai fruitori del blog
stesso, a tal proposito va sottolineato che fino alla sentenza del Tribunale
di Aosta, questa condotta non era stata sanzionata, detto provvedimento
giurisdizionale ha però assimilato la figura del gestore del blog a quello della
figura del direttore responsabile di una testata giornalistica ex art. 597 bis
c.p., con la ovvia conseguenza che il blogger potrebbe essere comunque chiamato
a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il
tramite del suo blog per la successiva assimilazione con gli art. 57, 57 bis e
58 c.p.; questa operazione è correttamente configurabile come un'analogia
in malam partem, e pertanto vietata
nel nostro ordinamento.
Successivamente a detta pronuncia è stata presentata la
proposta di legge dal Governo sulla “riforma della legge sull’editoria”
(proposta Levi) nella quale, nella preambolo è scritto:“detta proposta vuole
tutelare e promuovere il principio del pluralismo dell'informazione affermato
dall'articolo 21 della Cost. e inteso come libertà di informare e diritto ad
essere informati".
Tale dichiarazione programmatica è però del tutto
contraddetta dal successivo art. 7, viene prescritto che: ”qualsiasi
attività web
dovrà registrarsi al ROC, Registro degli operatori di
Comunicazione”, seguita poi al successivo art. 2 ove definisce
cosa è un prodotto
editoriale “intende qualsiasi prodotto
contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di
intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma
nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso"
la norma prosegue
escludendo da tale categoria solo le notizie destinate alla sola informazione
aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Con la conseguenza di veder coinvolti in tale contesto
normativo anche siti
non professionali;
la giustificazione in ordine a questo provvedimento è la
necessità di tutela
dalla diffamazione.
Allo stato pertanto deve
desumersi che, nelle more dell’entrata in vigore di detta proposta di legge,
chiunque potrà continuare ad usare e gestire liberamente un blog con le consuete
modalità prescritte per la citazione di articoli, ex art. 65 e sgg. della Legge
sul Diritto d’Autore, ove poi vedersi, nel caso di diffamazione, esposto a
denuncie e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito sul fatto se
considerare tale condotta integrativa della condotta ex art. 596 bis e/o 57, 57
bis e 58. Ove invece detta proposta venga recepita in legge senza emendamenti la
figura del gestore del blog sarà del tutto parificata a quella del direttore
responsabile in materia di responsabilità e controllo.
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