Due società e un sito Internet inviavano e-mail e fax pubblicitari
senza consenso degli utenti. Garante Privacy ribadisce il divieto di
trattare i dati personali: "Sono i destinatari che devono dare l'ok".
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Codice della privacy
Nuovi provvedimenti contro l'invio di e-mail e fax
pubblicitari indesiderati. Il Garante della Protezione dei dati
personali ha, infatti, vietato l'uso illecito di dati personali a fini di
marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel
primo caso, si tratta di un sito Internet che promuoveva libri e che
utilizzava una mailing list per l'invio mensile di un messaggio "memo"
relativo ai libri presentati e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti,
reperiti in rete, un messaggio pubblicitario insieme alla richiesta del
consenso.
In seguito alla segnalazione di un utente che lamentava
la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate da questo sito, il Garante
ha vietato il trattamento dei dati, ribadendo che non si possono inviare e
mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto
il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di
effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.
Negli altri due casi, invece, i segnalanti lamentavano
la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che
promuovevano servizi. Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato
che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti
negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e,
quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere
generale del
Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso
degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo
svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai
segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici
ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non
avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla
documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso
dei destinatari.
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