Il 24 Aprile parte in tutta Italia la raccolta firme
La raccolta delle firme sarà un grande momento di azione politica
collettiva
Depositati in Cassazione i quesiti referendari per l’acqua pubblica
Sono stati depositati stamattina presso
la Corte di Cassazione di Roma i quesiti per i tre referendum che
chiedono l’abrogazione di tutte le norme che hanno aperto le porte della
gestione dell’acqua ai privati e fatto della risorsa bene comune per
eccellenza una merce.
La raccolta delle 500 mila firme
necessarie per l’ammissione dei referendum inizierà nel fine settimana
del 24-25 aprile, una data simbolo per quella che il Forum dei Movimenti
per l’Acqua intende come la Liberazione dell’acqua dalle logiche di
profitto.
“Se il governo crede di aver chiuso la
partita dovrà ricredersi, – ha detto Marco Bersani dei Forum Movimenti
per l’Acqua durante l’affollata conferenza stampa – la coalizione che
appoggia i referendum è la più ampia aggregazione formale di movimenti,
associazioni laiche e cattoliche, forze politiche e sindacali che si sia
mai riunita intorno a un tema simile. Queste forze ci porteranno a
raccogliere le firme, approvare i referendum e votare tre sì per l’acqua
pubblica”.
Presenti alla conferenza stampa anche
Padre Alex Zanotelli e tre dei costituzionalisti che hanno redatto i
quesiti referendari: Stefano Rodotà, Gianni Ferrara e Alberto Lucarelli.
“Il mezzo referendario – ha sottolineato
Rodotà – è lo strumento per rimettere in moto la politica in questo
periodo di grande disaffezione, la raccolta delle firme sarà un grande
momento di azione politica collettiva”.
Secondo Alex Zanotelli chi pagherebbe di
più dalla privatizzazione dell’acqua sarebbero i poveri, “la nostra
vittoria servirà non solo nel panorama italiano ma darà anche una scossa
all’Unione Europea. Se Parigi ha ripubblicizzato l’acqua, se nelle
Costituzioni di Bolivia e Uruguay l’acqua è definito bene comune non
mercificabile, possiamo farcela anche noi”.
A chi chiedeva una risposta al Ministro
Ronchi che più volte, anche in questi giorni, ha screditato i promotori
dei referendum accusandoli di veicolare messaggi menzogneri sulla sua
legge, Marco Bersani ha risposto con una sfida al Ministro: “Scelga lui
il luogo e l’ora, noi siamo disponibili ad un confronto, dati alla mano,
sugli effetti della suo decreto e dell’apertura ai privati della
gestione dell’acqua nel nostro paese”.
Il 24 parte in tutta Italia la raccolta firme
Il
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, costituito da
centinaia di comitati territoriali che si oppongono alla privatizzazione,
insieme a numerose realtà sociali e culturali ha deciso di promuovere
3 quesiti referendari, depositati presso la Corte di
Cassazione di Roma mercoledì 31 marzo 2010. Sosterranno tale iniziativa
anche diverse forze politiche.
A partire dal sabato 24 aprile
inizieremo la raccolta delle firme, in tre mesi dovremo arrivare almeno a
quota 500.000 per poter richiedere i referendum. I
banchetti per la raccolta delle firme saranno allestiti su tutto il
territorio nazionale.
I tre quesiti vogliono abrogare la vergognosa legge approvata
dall’attuale governo lnel novembre 2009 e le norme approvate da altri
governi in passato che andavano nella stessa direzione, quella di
considerare l’acqua una merce e la sua gestione finalizzata a produrre
profitti.
Dal punto di vista normativo, l’approvazione
dei tre quesiti rimanderà, per l’affidamento del servizio idrico integrato,
al vigente art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Tale articolo prevede il ricorso alle aziende
speciali o, in ogni caso, ad enti di diritto pubblico che qualificano il
servizio idrico come strutturalmente e funzionalmente “privo di rilevanza
economica”, servizio di interesse generale e privo di profitti nella sua
erogazione.
Verrebbero poste le premesse migliori per
l’approvazione della legge d’iniziativa popolare, già consegnata al
Parlamento nel 2007 dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua,
corredata da oltre 400.000 firme di cittadini. E si riaprirebbe sui
territori la discussione e il confronto sulla rifondazione di un nuovo
modello di pubblico, che può definirsi tale solo se costruito sulla
democrazia partecipativa, il controllo democratico e la partecipazione
diretta dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali.
Vogliamo togliere l’acqua dal mercato
e i profitti dall’acqua.
Vogliamo restituire questo bene comune
alla gestione condivisa dei territori.
Per garantirne l’accesso a tutte e
tutti. Per tutelarlo come bene collettivo.
Per conservarlo per le future
generazioni.
Storia della proposta di legge
Il testo, che porta come titolo
“Principi per la tutela, il governo e la gestione
pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del
Servizio Idrico”, è stato sottoposto alla discussione collettiva
e definitivamente approvato nell’assemblea nazionale del Forum Italiano
dei Movimenti per l’Acqua il 7 ottobre 2006 a Firenze e per i primi sei
mesi del 2007 è stato al centro di una campagna nazionale di raccolta
firme in tutto il Paese, durante la quale più di 400.000 persone hanno
deciso di sottoscriverlo.
La storia della
legge per la ripubblicizzazione dell’acqua in breve:
A Luglio 2007 erano state
consegnate le 406.626 firme a sostegno della legge d’iniziativa
popolare “Principi per la tutela, il governo e la
gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione
del servizio idrico”.
Il 1° Dicembre 2007 40.000 persone
erano scese in piazza a sostegno della proposta di legge e per la difesa
dei beni comuni dando vita ad
una grande manifestazione popolare.
Il 22-23 Novembre 2008 centinaia di
persone hanno partecipato ad Aprilia al
2° Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Il 22 Gennaio 2009 è iniziato
formalmente l’iter parlamentare della legge. In questa data si è svolta
la seduta della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presso la
quale è assegnata in sede referente la proposta di legge e l’On.
Domenico Scilipoti (IdV), in qualità di relatore, ha tenuto
la relazione introduttiva.
Il 23 Aprile 2009 si è svolta
l’audizione del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua presso la
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Hanno esposto una
relazione: Paolo Carsetti (Segreteria del Forum Nazionale) (leggi
la relazione), Antonia Guerra (Consigliera della Provincia di Bari a
nome degli Enti Locali per l’Acqua Pubblica), Alberto De Monaco
(Comitato Acqua Pubblica Aprilia a nome dei comitati territoriali). (leggi
la relazione)
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE :PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell’art.
117, lettere m) ed s), della Costituzione, detta i principi con cui deve
essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.
2. La presente legge si prefigge
l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e
partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un
uso sostenibile e solidale.
Articolo 2
(Principi generali)
1. L’acqua è un bene naturale e un
diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e
collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti
inalienabili ed inviolabili della persona.
2. L’acqua è un bene finito,
indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque
superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo
criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare
il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la
fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri
idrogeologici.
3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione
e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo
corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre
garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi
che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con
disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi
quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità
dell’acqua per il consumo umano.
4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e
l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad
eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono
essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall’autorità
competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri
stabiliti dall’autorità stessa.
Articolo 3
(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico viene
predisposto un bilancio idrico entro due anni dall’entrata in vigore
della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e
negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e
del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto
l’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci
idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i
principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
a)il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità
naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di
acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed
ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi
autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per
garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici
naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione
democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli
strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della
Direttiva 2000/60 CE su “informazione e consultazione pubblica”.
4. Il rilascio o il rinnovo di
concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle
priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla
definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una
pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al
consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio
o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il
principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i
costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il
principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della
Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito all’articolo 8
della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti
preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque
disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo
dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai
commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e
quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro
caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”,
non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere
destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse
idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è
decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere
garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità
vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva
60/2000/CE attraverso:
il
controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
l’uso
corretto e razionale delle acque;
l’uso
corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le
autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile
possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro
scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi
qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non
sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri
per il canone di concessione delle acque non prelevate.
10. I piani d’ambito di cui all’articolo
149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati
adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli
specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
11. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento,
imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o
corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in
contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 4
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)
1. In considerazione dell’esigenza di
tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio
essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione),
il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale
privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico
integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è
realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere
sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità
generale e specifica e meccanismi tariffari.
3. Il presente articolo impegna il
Governo italiano all’interno di qualsiasi Trattato o Accordo
internazionale.
Articolo 5 (Governo
pubblico del ciclo integrato dell’acqua)
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà
e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante
servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Gli acquedotti, le fognature, gli
impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni
patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il
capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un
pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non
possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si
applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto,
sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso
pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del
servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere
affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.
Articolo 6 (Ripubblicizzazione
della gestione del servizio idrico integrato - decadenza delle forme di
gestione - fase transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di
società di gestione del servizio idrico integrato.
2. Tutte le forme di gestione del
servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto,
decadono alla medesima data.
3. Tutte le forme di gestione del
servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non
decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo
recesso del settore acqua e scorporo del ramo d’azienda relativo, in
caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a capitale
interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le società risultanti dal processo di
trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti
vincolanti condizioni :
a) divieto di cessione di quote di
capitale a qualsiasi titolo;
b) esercizio della propria attività in
via esclusiva nel servizio affidato;
c) obbligo di sottostare a controllo da
parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui
servizi a gestione diretta;
d) obbligo di trasformazione in enti di
diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.
5. Tutte le forme di gestione del
servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non
decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti
di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Per le forme di gestione del servizio
idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui
al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è
prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. In caso di mancata osservanza di
quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri
sostitutivi stabiliti dalla legge.
8. Con decreto dei ministri competenti
da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le
modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per
garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante
la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la
trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai
relativi controlli.
Articolo 7
(Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio
idrico integrato)
1. Al fine di attuare i processi di
trasferimento di gestione di cui all’articolo 6, è istituito presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il Fondo Nazionale
per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo
Nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all’articolo 12.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito
regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al
comma 1.
Articolo 8
(Finanziamento del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato è
finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.
2. I finanziamenti reperiti attraverso
il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei
costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo
vitale garantito, come definito all’articolo 9, comma 3. Ad essi vanno
destinate risorse come stabilito all’articolo 12.
Articolo 9
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa )
1. Con apposito decreto, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua, nel
rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
2. Si definisce uso domestico ogni
utilizzo d’acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per
l’alimentazione e l’igiene personale. La tariffa per l’uso domestico
deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato
ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di cui al comma
3.
3. L’erogazione giornaliera per
l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e
quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. E’
gratuita e coperta dalla fiscalità generale.
4. L’erogazione del quantitativo minimo
vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel
pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo
limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la
fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.
5. Per le fasce di consumo domestico
superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali
dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di
consumo tenendo conto :
a) del reddito individuale;
b) della composizione del nucleo
familiare;
c) della quantità dell’acqua erogata;
d) dell’esigenza di razionalizzazione
dei consumi e di eliminazione degli sprechi.
6. Le normative regionali dovranno
inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a
300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l’utilizzo dell’acqua
è assimilato all’uso commerciale; di conseguenza la tariffa è
commisurata a tale uso e l’erogazione dell’acqua è regolata secondo i
principi di cui all’articolo 2.
7. Le tariffe per tutti gli usi devono
essere definite tenendo conto dei principi di cui all’articolo 9 della
Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l’uso
domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :
a) la copertura parziale dei costi di
investimento;
b) le attività di depurazione o di
riqualificazione ambientale necessarie per compensare l’impatto delle
attività per cui viene concesso l’uso dell’acqua;
c) la copertura dei costi relativi alle
attività di prevenzione e controllo.
Articolo 10
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo
democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti
locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano
strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti
fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori
del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità
più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.
2. Ai sensi dell’articolo 8 d. lgs.
267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1
devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale
del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto
all’acqua, come definito all’articolo 9, comma 3, e fissare i livelli e
gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta
Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità
di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le
eventuali sanzioni applicabili.
Articolo 11 (Fondo
Nazionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di favorire l’accesso
all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire
alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo
garantisca, è istituito il Fondo Nazionale di solidarietà internazionale
da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti
attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità
locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con
l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.
2. Il Fondo si avvale, fra le altre,
delle seguenti risorse :
a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di
Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio
idrico integrato;
b) prelievo fiscale nazionale di 1
centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.
3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito
regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al
comma 1.
Articolo 12
(Disposizione finanziaria)
1. La copertura finanziaria della
presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale, di cui
all’articolo 8, comma2, e al Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione
del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 7, comma 1, è
garantita attraverso :
a) la destinazione, in sede di
approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse
non inferiore al 5% delle somme destinate nell’anno finanziario 2005
alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione
corrispondente;
b) la destinazione di una quota parte,
pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse derivanti dalla lotta
all’elusione e all’evasione fiscale;
c) la destinazione dei fondi derivanti
dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio
idrico;
d) la destinazione di una quota parte,
non inferiore al 10%, dell’I.V.A. applicata sul commercio delle acque
minerali;
e) l’allocazione di una quota annuale
delle risorse derivanti dall’introduzione di una tassa di scopo relativa
al prelievo fiscale sulla produzione e l’uso di sostanze chimiche
inquinanti per l’ambiente idrico;
2. Il Governo è delegato a adottare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui
al comma 1, lettera e .
3. Le risorse destinate dagli Enti
Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le
modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti
dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale.
Articolo 13
(Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge.
Adesioni alla campagna
Il Comitato Promotore Nazionale della
legge d’iniziativa popolare è composto dalle reti nazionali, da tutte le
vertenze e comitati territoriali e da singol* cittadin*.
Poiché il Comitato Promotore rimarrà
aperto ad ogni nuova adesione per tutta la Campagna, si invita a inviare
la propria adesione al seguente indirizzo:
adesioni@acquabenecomune.org
Vi avvisiamo che non si può firmare
on-line, ma bisogna recarsi al punti raccolta firme organizzati sul
proprio territorio, per sapere dove trovarli andare sulle
iniziative
oppure contattate i
referenti
locali della campagna.
Vi preghiamo di inviare l’adesione a
questo indirizzo e non alla mailing list per non sovraccaricare quest’ultima.
La Segreteria Organizzativa
Anche IDV presenta un referendum sull' acqua
dal manifesto
http://www.ilmanifest...
[...]Il tema dello scontro è in realtà molto profondo. I due quesiti
referendari si differenziano sul modello di gestione delle risorse
idriche che viene proposto. Per il Forum - e per il comitato di giuristi
come Rodotà e Mattei - l'acqua dovrà ritornare pubblica, escludendo la
gestione privata o quell'ibrido ancora più pericoloso che è la
partnership pubblico-privata, elaborata nei think-tank delle
multinazionali francesi alla fine degli anni '90. Con il quesito
presentato ieri in Cassazione Antonio Di Pietro riconferma, invece, la
sua posizione del 2006: nessuna preclusione alla gestione privata, va
solo abolita l'obbligatorietà della scelta introdotta dal decreto
[...]Ronchi.
http://www.acquabenecomune.org
Archivio Cinque Stelle
|