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13/04/2010 Tre referendum per l’acqua pubblica. Tre firme per ribadire: fuori l’acqua dal mercato! Fuori i profitti dall’acqua! (http://www.acquabenecomune.org )

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  • Sorella Acqua: l' Acqua, un Bene prezioso
  • 19/04/2010 Breve guida ai questiti referendari - Le leggi che vogliamo abrogare e perché
  • 19/04/2010 Relazione introduttiva ai quesiti referendari
  • 19/04/2010 Adesso basta, sull'acqua decidiamo noi. Perché un referendum?


  • Il 24 Aprile parte in tutta Italia la raccolta firme


    La raccolta delle firme sarà un grande momento di azione politica collettiva


    Depositati in Cassazione i quesiti referendari per l’acqua pubblica


    Sono stati depositati stamattina presso la Corte di Cassazione di Roma i quesiti per i tre referendum che chiedono l’abrogazione di tutte le norme che hanno aperto le porte della gestione dell’acqua ai privati e fatto della risorsa bene comune per eccellenza una merce.

    La raccolta delle 500 mila firme necessarie per l’ammissione dei referendum inizierà nel fine settimana del 24-25 aprile, una data simbolo per quella che il Forum dei Movimenti per l’Acqua intende come la Liberazione dell’acqua dalle logiche di profitto.

    “Se il governo crede di aver chiuso la partita dovrà ricredersi, – ha detto Marco Bersani dei Forum Movimenti per l’Acqua durante l’affollata conferenza stampa – la coalizione che appoggia i referendum è la più ampia aggregazione formale di movimenti, associazioni laiche e cattoliche, forze politiche e sindacali che si sia mai riunita intorno a un tema simile. Queste forze ci porteranno a raccogliere le firme, approvare i referendum e votare tre sì per l’acqua pubblica”.

    Presenti alla conferenza stampa anche Padre Alex Zanotelli e tre dei costituzionalisti che hanno redatto i quesiti referendari: Stefano Rodotà, Gianni Ferrara e Alberto Lucarelli.

    “Il mezzo referendario – ha sottolineato Rodotà – è lo strumento per rimettere in moto la politica in questo periodo di grande disaffezione, la raccolta delle firme sarà un grande momento di azione politica collettiva”.

    Secondo Alex Zanotelli chi pagherebbe di più dalla privatizzazione dell’acqua sarebbero i poveri, “la nostra vittoria servirà non solo nel panorama italiano ma darà anche una scossa all’Unione Europea. Se Parigi ha ripubblicizzato l’acqua, se nelle Costituzioni di Bolivia e Uruguay l’acqua è definito bene comune non mercificabile, possiamo farcela anche noi”.

    A chi chiedeva una risposta al Ministro Ronchi che più volte, anche in questi giorni, ha screditato i promotori dei referendum accusandoli di veicolare messaggi menzogneri sulla sua legge, Marco Bersani ha risposto con una sfida al Ministro: “Scelga lui il luogo e l’ora, noi siamo disponibili ad un confronto, dati alla mano, sugli effetti della suo decreto e dell’apertura ai privati della gestione dell’acqua nel nostro paese”.

    Il 24 parte in tutta Italia la raccolta firme

    nasoneIl Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, costituito da centinaia di comitati territoriali che si oppongono alla privatizzazione, insieme a numerose realtà sociali e culturali ha deciso di promuovere 3 quesiti referendari, depositati presso la Corte di Cassazione di Roma mercoledì 31 marzo 2010. Sosterranno tale iniziativa anche diverse forze politiche.

    A partire dal sabato 24 aprile inizieremo la raccolta delle firme, in tre mesi dovremo arrivare almeno a quota 500.000 per poter richiedere i referendum. I banchetti per la raccolta delle firme saranno allestiti su tutto il territorio nazionale.

    I tre quesiti vogliono abrogare la vergognosa legge approvata dall’attuale governo lnel novembre 2009 e le norme approvate da altri governi in passato che andavano nella stessa direzione, quella di considerare l’acqua una merce e la sua gestione finalizzata a produrre profitti.

    Dal punto di vista normativo, l’approvazione dei tre quesiti rimanderà, per l’affidamento del servizio idrico integrato, al vigente art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

     

    Tale articolo prevede il ricorso alle aziende speciali o, in ogni caso, ad enti di diritto pubblico che qualificano il servizio idrico come strutturalmente e funzionalmente “privo di rilevanza economica”, servizio di interesse generale e privo di profitti nella sua erogazione.

     

    Verrebbero poste le premesse migliori per l’approvazione della legge d’iniziativa popolare, già consegnata al Parlamento nel 2007 dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua, corredata da oltre 400.000 firme di cittadini. E si riaprirebbe sui territori la discussione e il confronto sulla rifondazione di un nuovo modello di pubblico, che può definirsi tale solo se costruito sulla democrazia partecipativa, il controllo democratico e la partecipazione diretta dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali.


     

    Vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua.

    Vogliamo restituire questo bene comune alla gestione condivisa dei territori.

    Per garantirne l’accesso a tutte e tutti. Per tutelarlo come bene collettivo.

    Per conservarlo per le future generazioni.

    Storia della proposta di legge

    Il testo, che porta come titolo “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico”, è stato sottoposto alla discussione collettiva e definitivamente approvato nell’assemblea nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua il 7 ottobre 2006 a Firenze e per i primi sei mesi del 2007 è stato al centro di una campagna nazionale di raccolta firme in tutto il Paese, durante la quale più di 400.000 persone hanno deciso di sottoscriverlo.

    La storia della legge per la ripubblicizzazione dell’acqua in breve:
     

    -  A Luglio 2007 erano state consegnate le 406.626 firme a sostegno della legge d’iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico”.
     

    -  Il 1° Dicembre 2007 40.000 persone erano scese in piazza a sostegno della proposta di legge e per la difesa dei beni comuni dando vita ad una grande manifestazione popolare.
     

    -  Il 22-23 Novembre 2008 centinaia di persone hanno partecipato ad Aprilia al 2° Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
     

    -  Il 22 Gennaio 2009 è iniziato formalmente l’iter parlamentare della legge. In questa data si è svolta la seduta della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presso la quale è assegnata in sede referente la proposta di legge e l’On. Domenico Scilipoti (IdV), in qualità di relatore, ha tenuto la relazione introduttiva.
     

    -  Il 23 Aprile 2009 si è svolta l’audizione del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Hanno esposto una relazione: Paolo Carsetti (Segreteria del Forum Nazionale) (leggi la relazione), Antonia Guerra (Consigliera della Provincia di Bari a nome degli Enti Locali per l’Acqua Pubblica), Alberto De Monaco (Comitato Acqua Pubblica Aprilia a nome dei comitati territoriali). (leggi la relazione)

    PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE :PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

    Articolo 1 (Finalità)

    1. La presente legge, ai sensi dell’art. 117, lettere m) ed s), della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.

    2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

    Articolo 2 (Principi generali)

    1. L’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

    2. L’acqua è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

    3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

    4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

    5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall’autorità competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.

    Articolo 3 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

    1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.

    2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :

    a)il diritto all’acqua;

    b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

    c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

    3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su “informazione e consultazione pubblica”.

    4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.

    5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.

    6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

    7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

    8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

    - il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

    - l’uso corretto e razionale delle acque;

    - l’uso corretto e razionale del territorio.

    9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

    10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

    11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

    Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

    1. In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

    2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.

    3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all’interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.

    Articolo 5 (Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)

    1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

    3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.

    Articolo 6 (Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato - decadenza delle forme di gestione - fase transitoria)

    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

    2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.

    3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d’azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni :

    a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

    b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

    c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

    d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

    5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

    8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

    Articolo 7 (Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)

    1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all’articolo 6, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all’articolo 12.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

    Articolo 8 (Finanziamento del servizio idrico integrato)

    1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.

    2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all’articolo 9, comma 3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all’articolo 12.

    Articolo 9 (Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa )

    1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

    2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d’acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l’alimentazione e l’igiene personale. La tariffa per l’uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di cui al comma 3.

    3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. E’ gratuita e coperta dalla fiscalità generale.

    4. L’erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

    5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :

    a) del reddito individuale;

    b) della composizione del nucleo familiare;

    c) della quantità dell’acqua erogata;

    d) dell’esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

    6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l’utilizzo dell’acqua è assimilato all’uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l’erogazione dell’acqua è regolata secondo i principi di cui all’articolo 2.

    7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l’uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :

    a) la copertura parziale dei costi di investimento;

    b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l’impatto delle attività per cui viene concesso l’uso dell’acqua;

    c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.

    Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

    1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.

    2. Ai sensi dell’articolo 8 d. lgs. 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua, come definito all’articolo 9, comma 3, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

    Articolo 11 (Fondo Nazionale di solidarietà internazionale)

    1. Al fine di favorire l’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

    2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :

    a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;

    b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

    3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

    Articolo 12 (Disposizione finanziaria)

    1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale, di cui all’articolo 8, comma2, e al Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 7, comma 1, è garantita attraverso :

    a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate nell’anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente;

    b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse derivanti dalla lotta all’elusione e all’evasione fiscale;

    c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;

    d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell’I.V.A. applicata sul commercio delle acque minerali;

    e) l’allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l’uso di sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente idrico;

    2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e .

    3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale.

    Articolo 13 (Abrogazione)

    1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

    Adesioni alla campagna

    Il Comitato Promotore Nazionale della legge d’iniziativa popolare è composto dalle reti nazionali, da tutte le vertenze e comitati territoriali e da singol* cittadin*.

    Poiché il Comitato Promotore rimarrà aperto ad ogni nuova adesione per tutta la Campagna, si invita a inviare la propria adesione al seguente indirizzo:

    adesioni@acquabenecomune.org

    Vi avvisiamo che non si può firmare on-line, ma bisogna recarsi al punti raccolta firme organizzati sul proprio territorio, per sapere dove trovarli andare sulle iniziative oppure contattate i referenti locali della campagna.

    Vi preghiamo di inviare l’adesione a questo indirizzo e non alla mailing list per non sovraccaricare quest’ultima.

    La Segreteria Organizzativa

    Anche IDV presenta un referendum sull' acqua

    dal manifesto http://www.ilmanifest...

    [...]Il tema dello scontro è in realtà molto profondo. I due quesiti referendari si differenziano sul modello di gestione delle risorse idriche che viene proposto. Per il Forum - e per il comitato di giuristi come Rodotà e Mattei - l'acqua dovrà ritornare pubblica, escludendo la gestione privata o quell'ibrido ancora più pericoloso che è la partnership pubblico-privata, elaborata nei think-tank delle multinazionali francesi alla fine degli anni '90. Con il quesito presentato ieri in Cassazione Antonio Di Pietro riconferma, invece, la sua posizione del 2006: nessuna preclusione alla gestione privata, va solo abolita l'obbligatorietà della scelta introdotta dal decreto [...]Ronchi.

    http://www.acquabenecomune.org

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