Il quadro normativo e una condotta prudente dei gestori hanno consentito ai
fondi pensione italiani di non essere coinvolti nella distribuzione di
prodotti, come i mutui subprime americani, che hanno invece penalizzato molti
investitori istituzionali sui mercati internazionali. Ma nel lungo periodo
occorre conseguire il rendimento necessario a garantire una rendita
pensionistica di livello adeguato. L'introduzione del progetto esemplificativo
permetterà agli aderenti di disporre di informazioni di base sull'andamento
del loro investimento previdenziale.
Vale tuttavia precisare che i fondi pensione avrebbero in linea teorica
potuto investire (direttamente o per il tramite di Oicr armonizzati),
entro i limiti prescritti dalla normativa di settore, quote anche
rilevanti del loro patrimonio negli strumenti collegati ai mutui
subprime.
Era dunque legittima la domanda posta da molti osservatori nelle scorse
settimane su quale potesse essere l’impatto della crisi originata dai
mutui subprime sul Tfr affluito alla previdenza complementare
nel corso del primo semestre del 2007.
Per delineare in modo corretto la cornice entro la quale operano i fondi
pensione, è utile richiamare sinteticamente l’insieme delle regole che
disciplinano politiche e modalità gestionali dei loro investimenti
finanziari (1) a) la sottoposizione di tutte le
forme previdenziali alle stesse norme prudenziali, con
l’eccezione delle forme assicurative alle quali si applicano le norme di
settore;
b) la possibilità dei fondi pensione di strutturarsi in uno o più
comparti caratterizzati da allocazioni di portafoglio diverse e
rispondenti a gradi di propensione al rischio e bisogni
previdenziali degli aderenti;
c) l’obbligo per i fondi negoziali di affidare la gestione
finanziaria a soggetti professionali, scelti attraverso una procedura
competitiva;
d) la verificabilità dei risultati della gestione
anche mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili (i
benchmark);
e) un’ampia platea di prodotti in cui i fondi hanno facoltà di
investire - le principali esclusioni riguardano gli investimenti
immobiliari, i prodotti derivati che non hanno finalità di copertura dei
rischi o che generano un effetto di leva finanziaria superiore
all’unità, i prodotti che non consentono la verifica dei limiti di
investimento, il cosiddetto “look through”, e, infine, gli Oicr
non armonizzati tra i quali figura la stragrande maggioranza degli
hedge fund;
f) l’individuazione di criteri gestionali di tipo
qualitativo - sana e prudente gestione che si sostanzia negli
obiettivi di diversificazione degli investimenti e dei rischi,
efficiente gestione del portafoglio, contenimento dei costi,
massimizzazione dei rendimenti;
g) la definizione di criteri gestionali di tipo quantitativo
(2) che attengono per un verso alla limitazione degli
investimenti in titoli di una stessa società o di società di cui gli
iscritti al fondo sono dipendenti (con il fine di prevenire potenziali
conflitti d’interesse) e per l’altro verso alla identificazione di
soglie oltre le quali non è consentito l’investimento in determinati
strumenti, ancorché rientranti nell’ambito dei valori mobiliari facenti
parte della lista dei prodotti ammessi;
h) il potere accordato alla Covip di disporre il
superamento o il restringimento dei predetti limiti all’investimento
quando la situazione particolare di un fondo lo richieda;
i) l’obbligo imposto ai fondi pensione di informare
su base triennale gli iscritti su politiche di investimento, metodi di
misurazione e gestione del rischio, ripartizione strategica delle
attività in funzione di natura e durata delle prestazioni
pensionistiche;
j) la previsione di un obbligo di contabilizzazione dei titoli in
portafoglio a valori correnti che di fatto implica una
sorta di preferenza per gli investimenti mobiliari quotati e che
beneficiano di un mercato secondario.
Tale quadro normativo, unitamente a una condotta prudente dei gestori,
ha consentito ai fondi pensione italiani di non restare sostanzialmente
coinvolti nella distribuzione di prodotti che, come nel caso dei
bond Parmalat e Cirio, e ora di quelli legati ai mutui americani,
hanno invece penalizzato numerosissimi investitori istituzionali
operanti sui mercati internazionali.
Ciò non è accaduto tanto in virtù di stringenti limiti quantitativi
all’investimento, ma piuttosto grazie a criteri prudenziali
che hanno indotto i fondi a rispettare principi di diversificazione
degli investimenti e monitoraggio del rischio e a rispondere del loro
operato anche attraverso la verificabilità dei risultati ottenuti..
Iscritti informati
Ciò che tuttavia conta nel lungo periodo è conseguire dal risparmio
previdenziale il rendimento necessario a garantire il surplus occorrente
a determinare una rendita pensionistica di livello adeguato. Dunque, la
prudenza negli investimenti è certamente cruciale, ma deve accompagnarsi
all’oculatezza gestionale, a sua volta garantita unicamente da una
corretta individuazione dell’asset allocation strategica dei
fondi e dal ricorso a gestori di elevato ranking professionale.
Ed è perciò fondamentale che si affinino sempre di più le
capacità di analisi e valutazione degli organismi dirigenziali
dei fondi attraverso una selezione accurata dei loro componenti. Da
questo punto di vista, elevata è la responsabilità delle parti
sociali. Così come elevata è la responsabilità di
banche e assicurazioni, quali entità promotrici dei fondi
aperti e dei Pip, nel cogliere fino in fondo la finalità sociale del
risparmio previdenziale.
Il compito dell’Autorità di vigilanza è essenzialmente
quello di analizzare permanentemente le capacità dei fondi di gestire
con equilibrio la loro esposizione al rischio di mercato, tenendo conto
delle necessità previdenziali degli aderenti. A tal fine, un modello di
vigilanza “risk based” che combini i profili del controllo
sull’assetto organizzativo e sulla condotta gestionale dei fondi, della
piena confrontabilità dei diversi prodotti e quello della sempre più
completa informativa agli aderenti, fornisce maggiori garanzie di
risultato, pur necessitando di costanti affinamenti.
È prossima l’introduzione anche in Italia del cosiddetto
progetto esemplificativo, un documento che i fondi pensione
dovranno mettere a disposizione degli iscritti e dal quale sarà
possibile evincere l’entità del montante accumulato e una stima
dell’importo iniziale della rendita pensionistica: consentirà agli
aderenti di disporre di informazioni di base sull’andamento del loro
investimento previdenziale. Si tratta di un elemento di modernizzazione
che dovrebbe permettere di conseguire, all’interno dell’industria dei
fondi pensione, standard di verificabilità del risultato atteso a
scadenza, all’avanguardia nel più ampio universo del risparmio gestito.
(1)L’attività di gestione finanziaria delle forme
previdenziali è disciplinata essenzialmente dall’art. 6 del Dlgs n. 252
del 2005 e dal decreto del ministro dell’Economia n. 703 del 1996. Per
le forme di tipo assicurativo si applica l’art. 13, comma 3, del Dlgs
252/05 che rinvia alla disciplina del Dlgs 209/05, cosiddetto codice
delle assicurazioni.
(2) In generale per limitare il rischio paese il
legislatore ha introdotto per i fondi pensione vincoli stringenti
all’acquisto di titoli emessi da soggetti, pubblici o privati, residenti
in paesi non appartenenti all’area Ocse. I fondi possono infatti
acquistare titoli emessi da residenti in tali Stati nel limite massimo
del 5 per cento del patrimonio e solo a condizione che essi siano
negoziati su mercati regolamentati dei paesi UE, Usa, Canada e Giappone.
Per quanto, invece, concerne i limiti quantitativi volti a ridurre il
rischio di mercato, i titoli che non sono negoziati in mercati
regolamentati di Usa, UE, Canada e Giappone sono limitati al 50 per
cento del patrimonio del fondo. In particolare, i titoli di debito e di
capitale emessi da soggetti privati non possono superare il 20 per cento
del patrimonio.
Per contenere i rischi di cambio, il legislatore ha previsto che almeno
un terzo degli investimenti del fondo sia nella stessa valuta di
erogazione delle prestazioni.
Infine, per ridurre il cosiddetto rischio di concentrazione, il fondo
pensione non può possedere azioni (con diritto di voto) della stessa
società per un importo superiore al 5 per cento del capitale (ovvero del
10 per cento se la società non è quotata) o comunque in misura tale da
consentire l’esercizio di una influenza dominante. Il fondo non può
investire più del 15 per cento del patrimonio in titoli di debito e di
capitale emessi dallo stesso soggetto o appartenenti allo stesso gruppo,
esclusi i titoli emessi da Stati aderenti all’Ocse. Nel caso in cui i
titoli non siano negoziati in mercati regolamentati di Usa, UE, Canada e
Giappone la percentuale si riduce al 5 per cento.
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