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06/10/2005 Riforma del Tfr e Libertà di Scelta (Giampaolo Galli, www.lavoce.info)

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    Le modifiche introdotte al decreto Maroni rispetto alla versione presentata a luglio al Consiglio dei Ministri hanno peggiorato il testo, eliminando la possibilità per il lavoratore di scegliere a quale forma previdenziale aderire e introducendo significative distorsioni alla concorrenza.

    Una delle questioni fondamentali che ha sinora impedito l’approvazione della riforma della previdenza complementare è quella della libertà di scelta dei lavoratori. Su questa questione vi è stata una forte contrapposizione fra le generalità delle parti sociali (sindacati e organizzazioni di categoria) da un lato e gli intermediari finanziari (assicurazioni e in parte banche) dall’altro. La geografia degli interessi in gioco è del tutto ovvia ed è stata oggetto di infiniti articoli sulla stampa nazionale: chi avesse residui dubbi guardi alla qualifica di chi scrive indicata a fianco della firma di questo articolo. Ma, per farsi un opinione, è necessario guardare al merito della faccenda, che è il seguente. Il decreto che il ministro Maroni ha portato al Consiglio dei Ministri del 5 ottobre prevedeva che il lavoratore fosse libero di devolvere il Tfr a qualunque forma previdenziale fra quelle autorizzate dalla Covip e cioè fondi chiusi (istituiti da sindacati e organizzazioni di categoria), fondi aperti (istituiti da banche, assicurazioni e Sgr) e polizze previdenziali assicurative. Prevedeva però, a differenza del testo portato in Consiglio dei Ministri a luglio, che la destinazione dell’eventuale contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare fosse decisa dalle stesse parti sociali istitutrici dei fondi chiusi. Il che in pratica avrebbe significato – qui sta il punto cruciale -la perdita del contributo in caso di scelte diverse rispetto al fondo chiuso. Persino in caso di trasferimento dal fondo chiuso ad altra forma previdenziale - trasferimento che il decreto consente dopo un periodo di due anni -, il decreto prevedeva che: " ... il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando ... e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali" (Art. 14 comma 6). Quindi vi sarebbe stato un vincolo contrattuale alla portabilità del contributo aziendale anche in caso di trasferimento. Ricordando che il Tfr è pari a circa il 7% della retribuzione lorda e che il contributo aziendale, variamente determinato dai contratti di lavoro, si colloca generalmente fra il 2 e il 3 per cento, è evidente che, aderendo ad una forma previdenziale diversa dal fondo chiuso, il lavoratore avrebbe perso una quota consistente della propria ricchezza previdenziale integrativa. L’unica vera scelta per il lavoratore sarebbe stata quella fra lasciare il Tfr in azienda e aderire al fondo chiuso, essendo ogni alta scelta (fondo aperto o polizza previdenziale) evidentemente non conveniente. E ciò non solo in fase di prima adesione, ma, in sostanza, per tutLe ta la vita lavorativa. Si trattava dunque ben di più di una corsia preferenziale per i fondi chiusi, ma di una vera e propria condizione di monopolio permanente. Su questo punto, pochi giorni prima della riunione del Consiglio dei Ministri, era intervenuta con una chiara segnalazione al Parlamento l’Autorità Antitrust. Si potrebbe obiettare che l’Art. 14 citato sopra fa riferimento anche ai contratti aziendali, non solo a quelli nazionali. Ma, come ha già spiegato Marcello Messori sulla Voce, il decreto riduceva al luminicino le possibilità di istituire nelle aziende fondi aperti ad adesione collettiva. E quand’anche questa possibilità fosse ampliata, dando un maggiore peso alle decisioni aziendali, rimarrebbe il fatto che il lavoratore sarebbe costretto ad aderire al fondo individuato nel contratto aziendale.
    In linea di principio, la soluzione a questo problema è molto semplice. Basta tornare al decreto di luglio, che rispetta la lettera e il senso della legge delega approvata dal Parlamento l’anno scorso, e togliere dall’art. 14 (e da una analogo articolo 8) la locuzione riportata sopra in caratteri corsivi. Rispetto a questa proposta vi sono due obiezioni. La prima è di natura giuridica e attiene all’origine contrattuale del contributo del datore di lavoro. A questa obiezione, che ha un indubbio spessore, hanno risposto vari giuristi, tra cui Pietro Ichino nel parere reso all’Ania e pubblicato qualche giorno fa sulla Voce. La seconda obiezione è di sostanza: è vero che il vincolo di destinazione del contributo aziendale obbliga il lavoratore ad aderire al fondo chiuso, ma questa è una cosa buona, perché nei fondi chiusi il lavoratore è più protetto di quanto non lo sia, per effetto di norme e vigilanza delle authorities, nel libero mercato. Può darsi che sia così e può ben darsi che, per questo motivo, anche in un mercato liberalizzato, la maggioranza dei lavoratori decida di aderire ai fondi chiusi. Ma questo non po’ essere un buon motivo per non liberalizzare il mercato. L’unico soggetto che ha titolo per decidere di chi fidarsi è il titolare delle risorse, ossia il lavoratore stesso. Si aggiunga che è molto difficile che un operatore che agisce in condizioni di monopolio sia efficiente e ben governato. In condizioni di libertà di scelta e di concorrenza gli stessi fondi chiusi sarebbero più efficienti e meglio governati. Spetterà poi all’autorità di vigilanza garantire condizioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti da parte di tutti gli operatori in maniera tale che le scelte, oltre che libere, siano quanto più possibile consapevoli.

    Indice

  • 06/10/2005 Riforma del Tfr e Libertà di Scelta
    Le modifiche introdotte al decreto Maroni rispetto
  • 06/10/2005 Le Osservazioni Pericolose
    Alla fine di settembre le Commissioni parlamentari hanno fornito il necessario parere al Governo sullo schema di attuazione della parte della legge delega 243/04 relativa alla Le modifiche introdotte al decreto Maroni rispetto alla versione presentata a luglio al Consiglio dei Ministri hanno peggiorato il testo, eliminando la possibilità...


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