La tassazione della previdenza complementare va valutata considerando
congiuntamente il trattamento riservato alla fase del versamento dei contributi,
a quella dell’accumulazione (in cui i contributi versati vengono investiti sui
mercati finanziari e danno luogo a redditi di capitale) e a quella della
prestazione, in parte sotto forma di una somma di capitale erogata al momento
del pensionamento in parte sotto forma di rendita annuale.
Il regime attuale
Il regime attuale, profondamente rivisto con il decreto legislativo 47/2000
nell’ambito della riforma Visco (vedi tabella 1), è fortemente agevolato
rispetto al risparmio non previdenziale. Lo è anche rispetto al modello classico
cui si ispirano i paesi in cui la previdenza complementare è maggiormente
sviluppata (Usa e regno Unito), noto come modello Eet (esenzione della
contribuzione, esenzione della fase di accumulazione e tassazione della
prestazione). Accade perché l’esenzione dei contributi ai fondi pensione,
garantita dalla loro deducibilità (seppure entro certi limiti) dalla base
imponibile dell’Irpef, non è compensata da una tassazione piena delle
prestazioni. In particolare, la componente delle prestazioni che corrisponde ai
redditi di capitale maturati sui contributi è tassata con imposte sostitutive
molto contenute (11-12,5 per cento). Il vantaggio fiscale cresce al crescere del
reddito, perché aumenta la distanza fra l’aliquota marginale del contribuente e
l’aliquota del regime sostitutivo.
Nuove agevolazioni in vista
Data la generosità del sistema attuale, non sembra che a ostacolare lo
sviluppo della previdenza complementare in Italia siano state le insufficienti
agevolazioni fiscali. Cionostante, la bozza di decreto legislativo non rinuncia
a prevedere una ulteriore amplificazione di tali agevolazioni (vedi tabella 1).
Innanzitutto, mentre viene confermato il tetto in valore assoluto (5.164,57
euro) all’ammontare dei contributi deducibili, viene invece eliminato il
tetto espresso come percentuale (12 per cento) del reddito lordo. Si vuole in
questo modo andare incontro alle esigenze di individui con un andamento erratico
del reddito, stabilizzandone la contribuzione. Il tetto in percentuale del
reddito imponibile aveva però un’importante funzione, che ora viene meno:
impedire che i soggetti che evadono le imposte, e dichiarano quindi un reddito
basso, godano di un’ampia agevolazione perché possono permettersi contributi
elevati.
Per quanto riguarda la fase dell’accumulazione viene confermato il regime
attuale. Molto radicale è invece l’intervento sulla fase della prestazione.
Un primo aspetto riguarda l’innalzamento, da un terzo al 50 per cento, della
quota del capitale maturata al momento del pensionamento che può essere ottenuta
immediatamente, senza perdere il diritto al trattamento fiscale agevolato. La
previsione, risponde al desiderio dei lavoratori di poter godere al momento del
pensionamento di una non modesta somma liberamente spendibile. Non sembra però
coerente con la natura previdenziale del piano pensionistico, che dovrebbe avere
come finalità prioritaria quella di assicurare mezzi di sostentamento adeguati
al pensionato per tutto il periodo di vita attesa.
La tassazione delle prestazioni viene poi abbattuta drasticamente: al netto dei
redditi finanziari maturati nella fase di accumulazione e della prestazione, che
restano tassati, rispettivamente, all’11 e al 12,5 per cento, il capitale
ottenuto al pensionamento e le rendite saranno tassati con l’aliquota del 15 per
cento, ulteriormente ridotta per ogni anno oltre il quindicesimo di
contribuzione, di una percentuale di 0,30 punti fino a un minimo del 9 per
cento, che viene quindi raggiunto con trentacinque anni di contribuzione.
Poiché le prestazioni sono sottratte integralmente al prelievo progressivo, la
loro tassazione diventa totalmente asimmetrica e incoerente rispetto
all’esenzione iniziale dei contributi, riconosciuta nei confronti della aliquota
personale del soggetto. L’aliquota prescelta per la tassazione proporzionale
delle prestazioni è poi notevolmente più bassa anche della prima aliquota dell’Irpef.
Ciò accentua enormemente il vantaggio già concesso dal regime attuale ai
contribuenti a reddito più elevato, configurando un prelievo regressivo. Il
sistema proposto risulta molto più vantaggioso di quello della previdenza
pubblica, che prevede, a fronte della deducibilità dei contributi, la piena
tassazione con imposta personale e progressiva delle prestazioni.
I motivi della scelta
La bozza di decreto legislativo risponde quindi all’intento di aumentare
l’agevolazione, creando però un sistema privo di ogni razionalità, e fortemente
iniquo. La stessa neutralità del fisco nei confronti delle diverse forme
di risparmio previdenziale, ivi incluso il Tfr, sancita con il decreto
legislativo 47/2000, viene abbandonata: la destinazione del Tfr ai fondi
pensione viene incentivata fiscalmente, con un trattamento complessivamente
molto più vantaggioso per la previdenza complementare rispetto al Tfr.
Perché si è scelta questa strada e non quella, ad esempio, del modello Eet,
suggerito dalla
Commissione europea, e adombrato anche dalla decaduta delega fiscale? Da un
lato, perché un modello Eet, non solo nella sua forma pura, ma anche in quella
proposta nella delega fiscale, avrebbe potuto essere meno favorevole fiscalmente
di quello attuale. Dall’altro lato, perché aumentare l’agevolazione detassando
le prestazioni non costa niente, nel breve periodo, al bilancio dello
Stato (il nuovo regime fiscale riguarda infatti soltanto i nuovi accantonamenti
e le prestazioni che da essi derivano). A mantenere le promesse dovranno pensare
i Governi futuri.
L’inconveniente però è che un’agevolazione a futura memoria è poco credibile,
e può quindi risultare particolarmente inefficace per lo scopo per cui è stata
pensata.
Tabella 1. I principali aspetti della tassazione dei fondi pensione in
Italia: regime attuale e regime proposto nella bozza di decreto legislativo (in
rosso le principali differenze)
|
Regime attuale |
Bozza di decreto legislativo |
Fase 1: Contribuzione (lavoratori
dipendenti) |
Datore di lavoro |
Deducibili |
Deducibili |
Lavoratori |
Deducibili |
Deducibili |
Limitazioni |
Fino a 12% del reddito
con limite massimo di 5.164,57 euro
Agevolazione datori e lavoratori subordinata all’impiego quote Tfr
|
Entro 5.164,57 euro
|
Fase 2: Accumulazione (tassazione in
capo al fondo) |
Redditi di capitale e plusvalenze maturate
|
11% sul risultato netto di gestione (fondi
comuni: 12,5%). Credito del 15% (6%) su proventi di fondi comuni tassati al
12,5% (5%) |
Invariato |
Fase 3: Prestazioni |
a) capitale:
- limite massimo
- parte capitale
- parte finanziaria |
33%
tassazione separata ( media degli
ultimi 5 anni)
esenzione |
50%
massimo 15%, minimo 6%
esenzione |
b) rendita
- parte contributiva
- parte finanziaria (fase accumulazione)
-parte finanziaria (fase prestazione) |
tassazione ordinaria
esenzione
12,5% |
massimo 15%, minimo 6%
esenzione
12,5% |
|