Oggi, primo giorno della nuova legislatura, ho presentato un disegno di
legge che ritengo sia fondamentale per l'affermazione dei diritti dei
cittadini consumatori e utenti e per la giustizia: la riforma della
class action, elaborato in collaborazione con l’Aduc (Associazione per
i diritti degli utenti e consumatori),
Nella precedente legislatura e' stato introdotto un modello di azione
collettiva chiaramente inefficace a tutelare i diritti dei consumatori
e molto criticato da tutti gli addetti ai lavori. Era stato stabilito il
principio -anticostituzionale- che l'accesso alla giustizia non fosse
per tutti: solo il cittadino consumatore puo' partecipare ad una class
action, mentre tutti coloro che intendono tutelare i propri interessi
nello svolgimento della propria attivita' lavorativa, ne sono esclusi
(forse un contratto presunto truffaldino con un gestore telefonico o
l'acquisto, a suo tempo, di un'azione o bond come Cirio o Parmalat, per
esempio, non puo' riguardare anche un artigiano o un professionista?).
Inoltre si stabilisce che, per l'indennizzo dopo sentenza favorevole,
il ricorrente debba adire un tentativo di conciliazione con la parte
perdente e, in caso di risultato negativo o non soddisfacente,
proseguire in giudizio secondo l'ordinamento civilistico abituale:
procedura che, prevedendo di fatto una durata di decenni, svilisce e rende
poco interessante il ricorso a questo tipo di azione collettiva.
Il disegno di legge presentato oggi vuole introdurre una azione
giudiziaria collettiva che tuteli i diritti dei soggetti coinvolti da
illeciti plurioffensivi, traendo spunto dall'esperienza dei Paesi di
common law (la c.d. class action) e rendere lo strumento compatibile con i
principi del nostro ordinamento giuridico.
Alcuni presupposti:
- La legittimita' ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto
che abbia interesse a farlo.
- L'introduzione del concetto di "danno punitivo" attraverso il
quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo, non
solo il danno emergente ed il lucro cessante, ma anche l'eventuale maggior
profitto realizzato attraverso l'illecito.
- Incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento.
Per questo e' necessario eliminare qualunque rischio legale per i
cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che
seguiranno queste azioni giudiziarie e' bene che sia disincentivato
l'avvio pretestuoso e, al contempo, incentivate -anche economicamente-
quelle meritevoli.
- L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene
istituito il "curatore amministrativo", nominato dal Giudice, il quale ha
il compito –fra l'altro– di procedere all'esecuzione materiale della
sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe
- La normatura di eventuali abusi.
- La transazione, affinche' sia efficace, deve essere sottoposta a
votazione di tutti i membri della classe.
Qui di seguito il testo completo della relazione e del disegno di
legge
Introduzione dell'azione giudiziaria collettiva (www.aduc.it)
Disegno di legge della senatrice Donatella Poretti
Onorevoli Senatori,
Nella precedente legislatura è stato introdotto un modello di azione
collettiva chiaramente inefficace a tutelare i diritti dei
consumatori e molto criticato da tutti gli addetti ai lavori. Si
stabilisce il principio -anticostituzionale- che l'accesso alla
giustizia non e' per tutti: solo il cittadino consumatore puo'
partecipare ad una class action, mentre tutti coloro che intendono
tutelare i propri interessi nello svolgimento della propria
attivita' lavorativa, ne sono esclusi (forse un contratto presunto
truffaldino con un gestore telefonico o l'acquisto, a suo tempo, di
un'azione o bond come Cirio o Parmalat, per esempio, non puo'
riguardare anche un artigiano o un professionista?). Inoltre si
stabilisce che, per l'indennizzo dopo sentenza favorevole, il
ricorrente debba adire un tentativo di conciliazione con la parte
perdente e, in caso di risultato negativo o non soddisfacente,
proseguire in giudizio secondo l'ordinamento civilistico abituale:
procedura che, prevedendo di fatto una durata di decenni, svilisce e
rende poco interessante il ricorso a questo tipo di azione
collettiva.
Il presente disegno di legge, elaborato in collaborazione con l’Aduc
(Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), vuole
introdurre una azione giudiziaria collettiva che tuteli i diritti
dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi (articolo 1),
traendo spunto dall'esperienza dei Paesi di common law (la
c.d. class action) e rendere lo strumento compatibile con i
principi del nostro ordinamento giuridico.
Per introdurre il tema è opportuna una premessa di ordine generale
sulle politiche del diritto che si sono sviluppate in questi anni.
I teorici e i pratici del diritto si interrogano su come organizzare
e disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali
equi ed efficienti. La tradizione segna il passo ed ha spesso limiti
rispetto a modelli che richiedono invece maggiore funzionalità.
Abbiamo ereditato una tutela giurisdizionale incentrata sulla
materia penale e poco diffusa in materia civilistica. Da qui
l'esigenza, a fini di funzionalità, di rivedere tali equilibri della
tutela giudiziaria, sì da rendere più contenuta e razionale la
risposta penalistica e, viceversa, per arricchire la tutela sul
fronte civilistico: la democrazia di una società cresce
implementando e incrementando i diritti dei cittadini.
Le azioni giudiziarie collettive cercano di corrispondere a queste
esigenze teoriche e di politica del diritto. Per un verso intendono
arricchire i diritti; per altro verso inseriscono, nell'ambito delle
tutele di questi diritti, uno strumento nuovo e incisivo. Queste
azioni, inoltre, possono essere strumenti di deterrenza e
prevenzione degli illeciti plurioffensivi. L'azione giudiziaria
collettiva, oltre a diminuire i costi della giustizia, riduce il
contenzioso, contribuendo alla certezza del diritto.
L’articolo 2 definisce i termini specifici relativi all'azione
collettiva:
"azione collettiva", come attività giudiziaria finalizzata
all’accertamento delle responsabilità che provochino un danno e al
conseguente risarcimento; "classe", come l’insieme dei soggetti
danneggiati; "promotore della classe", vale a dire il rappresentante
della classe; "curatore amministrativo", quale consulente nominato
dal Tribunale, che ha il compito di raccogliere le istanze e
procedere al riparto del risarcimento; "illecito plurioffensivo",
come atto illecito lesivo di un diritto di una pluralità di
soggetti.
Affinché le azioni collettive possano dispiegare i loro effetti sono
essenziali alcuni presupposti:
- La legittimità ad agire deve essere concessa ad ogni
soggetto che abbia interesse a farlo (articolo 3); limitarne la
possibilità ad un ristretto numero significherebbe diminuire quel
controllo diffuso che funge da deterrente.
- L'introduzione del concetto di "danno punitivo" (previsto
dall'articolo 12), attraverso il quale si restituisce ai danneggiati
da un illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente ed il
lucro cessante, ma anche l'eventuale maggior profitto realizzato
attraverso l'illecito. Il "danno punitivo" ha la duplice funzione di
riequilibrare quanto causato dagli illeciti plurioffensivi e rendere
non convenienti questi atti.
- Incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello
strumento. Per questo è necessario eliminare qualunque rischio
legale per i cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i
professionisti che seguiranno queste azioni giudiziarie è bene che
sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al contempo, incentivate
-anche economicamente- quelle meritevoli. Questo è disciplinato
dagli articoli 15 e 16.
- L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene
istituito il "curatore amministrativo", nominato dal Giudice, il
quale ha il compito –fra l'altro– di procedere all'esecuzione
materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini
iscritti alla classe (articoli 8 e 14).
- La normatura di eventuali abusi. Nell'articolo 7 si prevede
un filtro sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà
valutare ed accertare (come già nei provvedimenti cautelari) la
sussistenza del fumus boni iuris prima di avviare il
procedimento.
- La quasi totalità delle class action negli Usa (Paese in
cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una
transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi
legali che non a beneficio della classe. Per ovviarvi, il presente
progetto di legge prevede che la transazione, affinché sia
efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri
della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11).
Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni
all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione
più favorevoli per la classe.
Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è
avviata da un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia
interesse (o da associazioni rappresentative congiuntamente con
almeno un avente diritto). Nel caso in cui più soggetti desiderino
proporsi come promotori dell'azione collettiva (articolo 6), il
Giudice potrà scegliere il promotore più rappresentativo anche
tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della qualità
degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.
Si prevedono due passaggi innovativi rispetto alla procedura
civilistica tradizionale:
- Il primo passaggio è il decreto con il quale il Giudice
ammette o rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il Giudice vi
dispone una serie di atti provenienti sia dal convenuto (articolo 5)
che dai candidati promotori della classe che gli consentono di
esperire un primo, sommario, giudizio.
In caso di ammissione, il giudice stabilisce, nello stesso decreto,
gli elementi per il prosieguo dell'azione (primi fra tutti: il
promotore della classe scelto e la stessa definizione di classe).
A seguito dell'eventuale decreto di ammissione, gli appartenenti
alla classe possono iniziare a chiedere al curatore amministrativo
di essere inseriti nell'elenco dei partecipanti alla classe stessa
(articolo 9). La scelta é libera e non viene precluso il diritto di
ciascun cittadino di tutelare direttamente i propri diritti.
Il procedimento prosegue secondo i criteri del rito societario
(articolo 10) fino ad arrivare, qualora le parti non addivengano ad
una transazione (articolo 11), al pronunciamento della sentenza.
- Il secondo passaggio riguarda la modalità di esecuzione della
sentenza. Quest'ultima disciplina le modalità con le quali il
curatore amministrativo deve provvedere al risarcimento di ogni
componente della classe (articolo 14).
Entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza,
ogni potenziale appartenente alla classe potrà richiedere di essere
inserito nella classe stessa ed ottenere così il risarcimento.
Una volta completata la lista degli aventi diritto, il curatore
amministrativo consegna una relazione al Giudice con la
quantificazione della somma necessaria a risarcire gli iscritti. Il
Giudice emette un decreto di condanna al pagamento della somma
necessaria per dare esecuzione alla sentenza.
Infine, il presente progetto di legge interviene sulla questione
della pubblicità ingannevole, problema strettamente connesso con
le azioni collettive. Per le grandi aziende, spesso, è più
conveniente realizzare messaggi pubblicitari ingannevoli, grazie ai
quali, pur pagando le relative sanzioni, incrementano le vendite dei
loro prodotti. I consumatori che fanno un contratto sulla base di
queste pubblicità, di fatto, non hanno strumenti per una adeguata
tutela: rivolgersi singolarmente davanti al giudice sarebbe oneroso,
sia per gli elevati costi, che per l'onere di dimostrare che la
pubblicità ingannevole li ha indotti in errore. L'articolo 13 del
presente progetto, consente di avviare azioni collettive contro i
produttori di beni e servizi pubblicizzati ingannevolmente e di
chiedere la nullità dei contratti sottoscritti dopo la diffusione
dei messaggi sanzionati dall'autorità competente. La condanna di
pubblicità ingannevole avrebbe così effetti per tutti i consumatori
di questi beni e servizi.
L’articolo 17 riguarda le norme attuative, con il quale viene dato
mandato al ministro della Giustizia di emanare un decreto che
indichi i soggetti che possono essere nominati curatori
amministrativi, stabilendone le relative funzioni.
Infine l'articolo 18 abroga l'art. 141-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Disegno di Legge
Art. 1. Finalità La presente legge introduce nell'ordinamento
giuridico italiano lo strumento processuale dell'azione collettiva
al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti
plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il compimento
degli stessi illeciti.
Art.2. Definizioni
Si intendono per:
a) "azione collettiva": l'azione giudiziaria finalizzata
all'accertamento di responsabilità contrattuali e/o
extracontrattuali ed alla condanna al risarcimento del danno e/o
alla restituzione di somme di denaro ad una pluralità di soggetti;
b) "classe": l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente
identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal
Giudice ed iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore
amministrativo;
c) "promotore della classe": il soggetto la cui istanza di azione
collettiva è stata selezionata dal Giudice in rappresentanza della
classe;
d) "curatore amministrativo": il consulente nominato dal Tribunale
che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla
classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento
ottenuto dall'azione collettiva;
e) "illecito plurioffensivo": atto o fatto illecito, omissione,
inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto
soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una
pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il
medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento leda
contemporaneamente diritti e/o interessi di una pluralità di
soggetti ovvero sia ripetuto, con simili modalità, nei confronti di
una pluralità di soggetti.
Art. 3. Legittimazione ad agire
1. Chiunque abbia interesse può richiedere al Tribunale del luogo
ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al
risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute
direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di
illeciti plurioffensivi, commessi da soggetti pubblici o privati.
2. I comitati e le associazioni che tutelino gli interessi della
classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive
purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia
interesse.
3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda
partecipare all'azione collettiva, o che abbia richiesto di essere
escluso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, può avviare un'azione
giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La
pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai
fini dell'articolo 39 del Codice di procedura civile, per i soggetti
che non abbiano, al momento dell'avvio dell'azione individuale,
espressamente aderito all'azione collettiva.
Art. 4. Istanza di ammissione
1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere,
oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende
notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli
elementi di cui all’articolo 163 del Codice di procedura civile:
a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è
proposta;
b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita
del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la
residenza, o il domicilio o la dimora, del convenuto o dei
convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una
persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve
contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo
o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l’indicazione del numero di telefax o dell’indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per
identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a
cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto ed in
diritto;
e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una
somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o
con indicazione dei criteri per la sua determinazione o
determinabilità;
f) in aggiunta a quanto previsto all'articolo 163 del Codice di
procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e
degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande
proposte;
g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto
oggetto della domanda;
h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede
poter essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla
precedente letterab; tale elenco deve contenere il nome, il cognome
la residenza, il luogo, la data di nascita ed il danno
documentabile.
i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui
alla precedente lettera h, deve essere allegata un'apposita domanda
con la documentazione comprovante il danno lamentato.
2. L'istanza, sottoscritta a norma dell'articolo 125 del Codice di
procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti
convenute, a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di
procedura civile. Entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza
deve essere depositata in cancelleria in uno alla relativa
documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa
s'intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
3. L’istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai
sensi dell’articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai
diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti
nell'elenco di cui al precedente comma 1, lettera h, o comunque
identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
4. Un estratto dell’istanza introduttiva, contenente la sommaria
indicazione degli elementi di fatto e diritto, l’indicazione delle
domande, del Tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del
termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti,
deve essere pubblicato, entro 10 giorni dall’avvenuta
notifica ai convenuti, sulla Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione
avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.
Art. 5. Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione
collettiva.
Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la
cancelleria del Tribunale, entro 60 giorni dalla notifica di cui
all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di
ammissione dell'azione collettiva prendendo posizione in particolare
sui requisiti per l'ammissibilità della stessa.
Art. 6. Istanze concorrenti.
1. Avuta notizia dell’avvenuto deposito di un’istanza di azione
collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare,
presso il medesimo Tribunale, una istanza contenente tutti gli
elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima
istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore
della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il
medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di
azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate,
ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze
depositate in cancelleria entro 60 giorni dalla avvenuta
pubblicazione dell'estratto di cui all’articolo 4, comma 4.
2. Entro 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione
collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare memoria
integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti
d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più
promotori della classe.
3. Il Giudice sceglie il promotore della classe che ritiene
maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al
precedente comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
Art. 7. Decreto sull'ammissibilità dell'azione collettiva
1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il Giudice
valutata:
a) la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle
allegazioni contenute nell’atto introduttivo;
b) la meritevolezza dell’azione anche in relazione alla sussistenza
di un interesse diffuso;
c) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti
della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni
in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso
una verifica documentale.
In caso di ammissione dell’azione collettiva il Giudice nomina il
promotore della classe, il curatore amministrativo ed ammette il
promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio
nei limiti di cui all'articolo 15.
2. Decorsi 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione
collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei 10
giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di
azione collettiva contro il medesimo convenuto.
3. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla
presentazione del fascicolo, designa il Giudice relatore. Questi,
entro 60 giorni dalla designazione, presenta al Collegio le proprie
osservazioni; entro 5 giorni dalla presentazione, il Tribunale in
composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto
con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il
promotore della classe. Per comprovate ragioni, il Presidente può
prorogare il termine a norma dell’articolo 154 del Codice di
procedura civile.
4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve
contenere:
a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione
collettiva; nel caso di una pluralità di istanze il Giudice motiva
la scelta indicando i criteri utilizzati;
b) la definizione della classe in grado di identificare in modo
univoco, attraverso l’esame della documentazione, i soggetti che vi
appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i
requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la
documentazione atta ad attestarne il possesso, che dovrà altresì
essere prodotta al curatore amministrativo;
c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;
d) i termini al promotore della classe per la presentazione
dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo
17 gennaio 2003, n.5;
e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
5. Il decreto è comunicato al convenuto ed a tutti i candidati
promotori della classe presso i rispettivi difensori.
Art. 8. Curatore amministrativo
1. Il curatore amministrativo nominato dal Giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di
partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio
della classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla
classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da
ciascuno documentato.
2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto
transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini
dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere
di rappresentare la classe davanti all'Autorità giudiziaria.
3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a
proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento
dei compiti del curatore amministrativo.
4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni
utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati dello
svolgimento del processo e dei propri diritti. Tali informazioni
possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
Art. 9. Elenco dei partecipanti all'azione collettiva
1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti
appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel
decreto di ammissione dell'azione collettiva cui all'articolo 7.
2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad
esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto,
devono fare una apposita istanza scritta al curatore amministrativo
secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo
deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato
davanti al Giudice che ha emesso il decreto di ammissione
dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
4. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile
chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco
dei partecipanti all'azione collettiva.
Art. 10 Svolgimento del processo
1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale
previsto dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, il promotore della classe
può richiedere al Giudice l'applicazione del rito di cognizione
sommaria.
Art. 11. Transazioni in corso di causa
1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha
valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza
dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo
dell'azione collettiva.
2. Le parti informano il giudice ed il curatore amministrativo
dell'accordo raggiunto.
3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di
partecipazione alla classe pendenti, le analizza prima di indire la
votazione.
4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla
classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto
fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto, secondo le
modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 17.
5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un
terzo degli aventi diritto, in caso contrario è indetta una seconda
votazione priva di soglia di partecipazione minima.
6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere
addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento
dovranno essere oggetto di accordo tra le parti.
7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla
classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al Giudice il
quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva
definitivamente e trasmette al Collegio che emette sentenza nei
termini di cui all'accordo stesso.
Art. 12. Danno punitivo
Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice
verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto,
conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore al risarcimento
del danno quantificato ex articolo 1223 del Codice civile,
stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio
economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
Art. 13. Pubblicità ingannevole Nelle azioni collettive,
aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti
conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del Codice
civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli,
accertata dall'Autorità competente, rende nullo il contratto nei
confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo
abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio
pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo
dal promotore della classe.
Art. 14 Esecuzione della sentenza e riparto del risarcimento
1. La sentenza è emessa dal Tribunale in composizione collegiale. In
caso di condanna del convenuto, il Tribunale determina in sentenza i
criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo
da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone
che le motivazioni e il dispositivo della sentenza vengano
pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a
tiratura nazionale.
2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza o
dall'approvazione della transazione tutti coloro che hanno i
requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'avessero
già fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di
cui all'articolo 9, comma 1.
3. Trascorso il termine di cui al punto 2, il curatore
amministrativo, entro 30 giorni, deposita in cancelleria una
relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria
per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva
secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro 30
giorni dal deposito della relazione ciascuna parte che vi abbia
interesse può proporre a propria cura e spese osservazioni sulla
quantificazione.
4. A seguito della relazione di cui al punto 3, il Giudice relatore
emette, nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine per le
osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare
al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della
sentenza di condanna, comprensiva delle spese tutte di lite, degli
importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti,
dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese
per il curatore amministrativo.
5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari
per la materiale esecuzione del decreto di cui al punto 4; in caso
di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore
deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato
l'azione collettiva. L'azione esecutiva e' esente da oneri e spese
per i bolli, contributo unificato e notifiche.
6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al punto 4, il curatore
amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione
di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo
l’ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è
ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun
partecipante alla classe.
7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto
transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore
amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto
transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato
da ciascun partecipante alla classe.
Art. 15. Spese per l'azione collettiva
1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice
liquiderà, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:
a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore
del promotore della classe al quale nulla è dovuto;
2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso
è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese
per i difensori del promotore della classe calcolate in base al
disposto dell'articolo 16.
Art. 16 Deroga al tariffario forense
La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in
percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella
misura minima del 2,5% e massima del 10% in relazione alla
complessità della controversia, al risultato raggiunto ed alla
attività svolta.
Art. 17. Norme attuative Entro 180 giorni della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, il
Ministro della Giustizia emana un decreto con il quale indica:
1) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi ed
i requisiti di onorabilità e professionalità necessari.
2) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono
svolgere le loro funzioni con particolare riferimento a:
a) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla
classe;
b) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di
iscrizione alla classe;
c) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti
appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per
l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8,
comma 4;
d) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui
all'articolo 11;
e) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto
dall'azione.
Art. 18 – Norme finali
L'art. 141-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 è abrogato.
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