TuttoTrading.it

TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO




29/04/2008 Intervento della senatrice Donatella Poretti, parlamentare radicale, eletta per il Partito Democratico (http://www.aduc.it)

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Oggi, primo giorno della nuova legislatura, ho presentato un disegno di legge che ritengo sia fondamentale per l'affermazione dei diritti dei cittadini consumatori e utenti e per la giustizia: la riforma della class action, elaborato in collaborazione con l’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori),
Nella precedente legislatura e' stato introdotto un modello di azione collettiva chiaramente inefficace a tutelare i diritti dei consumatori e molto criticato da tutti gli addetti ai lavori. Era stato stabilito il principio -anticostituzionale- che l'accesso alla giustizia non fosse per tutti: solo il cittadino consumatore puo' partecipare ad una class action, mentre tutti coloro che intendono tutelare i propri interessi nello svolgimento della propria attivita' lavorativa, ne sono esclusi (forse un contratto presunto truffaldino con un gestore telefonico o l'acquisto, a suo tempo, di un'azione o bond come Cirio o Parmalat, per esempio, non puo' riguardare anche un artigiano o un professionista?). Inoltre si stabilisce che, per l'indennizzo dopo sentenza favorevole, il ricorrente debba adire un tentativo di conciliazione con la parte perdente e, in caso di risultato negativo o non soddisfacente, proseguire in giudizio secondo l'ordinamento civilistico abituale: procedura che, prevedendo di fatto una durata di decenni, svilisce e rende poco interessante il ricorso a questo tipo di azione collettiva.
Il disegno di legge presentato oggi vuole introdurre una azione giudiziaria collettiva che tuteli i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi, traendo spunto dall'esperienza dei Paesi di common law (la c.d. class action) e rendere lo strumento compatibile con i principi del nostro ordinamento giuridico.
Alcuni presupposti:
- La legittimita' ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto che abbia interesse a farlo.
- L'introduzione del concetto di "danno punitivo" attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente ed il lucro cessante, ma anche l'eventuale maggior profitto realizzato attraverso l'illecito.
- Incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento. Per questo e' necessario eliminare qualunque rischio legale per i cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che seguiranno queste azioni giudiziarie e' bene che sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al contempo, incentivate -anche economicamente- quelle meritevoli.
- L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene istituito il "curatore amministrativo", nominato dal Giudice, il quale ha il compito –fra l'altro– di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe
- La normatura di eventuali abusi.
- La transazione, affinche' sia efficace, deve essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe.
 
Qui di seguito  il testo completo della relazione e del disegno di legge

Introduzione dell'azione giudiziaria collettiva (www.aduc.it)

Disegno di legge della senatrice Donatella Poretti
 
Onorevoli Senatori,
Nella precedente legislatura è stato introdotto un modello di azione collettiva chiaramente inefficace a tutelare i diritti dei consumatori e molto criticato da tutti gli addetti ai lavori. Si stabilisce il principio -anticostituzionale- che l'accesso alla giustizia non e' per tutti: solo il cittadino consumatore puo' partecipare ad una class action, mentre tutti coloro che intendono tutelare i propri interessi nello svolgimento della propria attivita' lavorativa, ne sono esclusi (forse un contratto presunto truffaldino con un gestore telefonico o l'acquisto, a suo tempo, di un'azione o bond come Cirio o Parmalat, per esempio, non puo' riguardare anche un artigiano o un professionista?). Inoltre si stabilisce che, per l'indennizzo dopo sentenza favorevole, il ricorrente debba adire un tentativo di conciliazione con la parte perdente e, in caso di risultato negativo o non soddisfacente, proseguire in giudizio secondo l'ordinamento civilistico abituale: procedura che, prevedendo di fatto una durata di decenni, svilisce e rende poco interessante il ricorso a questo tipo di azione collettiva.
Il presente disegno di legge, elaborato in collaborazione con l’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), vuole introdurre una azione giudiziaria collettiva che tuteli i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi (articolo 1), traendo spunto dall'esperienza dei Paesi di common law (la c.d. class action) e rendere lo strumento compatibile con i principi del nostro ordinamento giuridico.
Per introdurre il tema è opportuna una premessa di ordine generale sulle politiche del diritto che si sono sviluppate in questi anni.
I teorici e i pratici del diritto si interrogano su come organizzare e disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali equi ed efficienti. La tradizione segna il passo ed ha spesso limiti rispetto a modelli che richiedono invece maggiore funzionalità. Abbiamo ereditato una tutela giurisdizionale incentrata sulla materia penale e poco diffusa in materia civilistica. Da qui l'esigenza, a fini di funzionalità, di rivedere tali equilibri della tutela giudiziaria, sì da rendere più contenuta e razionale la risposta penalistica e, viceversa, per arricchire la tutela sul fronte civilistico: la democrazia di una società cresce implementando e incrementando i diritti dei cittadini.
Le azioni giudiziarie collettive cercano di corrispondere a queste esigenze teoriche e di politica del diritto. Per un verso intendono arricchire i diritti; per altro verso inseriscono, nell'ambito delle tutele di questi diritti, uno strumento nuovo e incisivo. Queste azioni, inoltre, possono essere strumenti di deterrenza e prevenzione degli illeciti plurioffensivi. L'azione giudiziaria collettiva, oltre a diminuire i costi della giustizia, riduce il contenzioso, contribuendo alla certezza del diritto.
L’articolo 2 definisce i termini specifici relativi all'azione collettiva:
"azione collettiva", come attività giudiziaria finalizzata all’accertamento delle responsabilità che provochino un danno e al conseguente risarcimento; "classe", come l’insieme dei soggetti danneggiati; "promotore della classe", vale a dire il rappresentante della classe; "curatore amministrativo", quale consulente nominato dal Tribunale, che ha il compito di raccogliere le istanze e procedere al riparto del risarcimento; "illecito plurioffensivo", come atto illecito lesivo di un diritto di una pluralità di soggetti.   
Affinché le azioni collettive possano dispiegare i loro effetti sono essenziali alcuni presupposti:
- La legittimità ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto che abbia interesse a farlo (articolo 3); limitarne la possibilità ad un ristretto numero significherebbe diminuire quel controllo diffuso che funge da deterrente.
- L'introduzione del concetto di "danno punitivo" (previsto dall'articolo 12), attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente ed il lucro cessante, ma anche l'eventuale maggior profitto realizzato attraverso l'illecito. Il "danno punitivo" ha la duplice funzione di riequilibrare quanto causato dagli illeciti plurioffensivi e rendere non convenienti questi atti.  
- Incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento. Per questo è necessario eliminare qualunque rischio legale per i cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che seguiranno queste azioni giudiziarie è bene che sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al contempo, incentivate -anche economicamente- quelle meritevoli. Questo è disciplinato dagli articoli 15 e 16.
- L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene istituito il "curatore amministrativo", nominato dal Giudice, il quale ha il compito –fra l'altro– di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe (articoli 8 e 14).
- La normatura di eventuali abusi. Nell'articolo 7 si prevede un filtro sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà valutare ed accertare (come già nei provvedimenti cautelari) la sussistenza del fumus boni iuris prima di avviare il procedimento.
- La quasi totalità delle class action negli Usa (Paese in cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe. Per ovviarvi, il presente progetto di legge prevede che la transazione, affinché sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la classe.
 
Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è avviata da un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia interesse (o da associazioni rappresentative congiuntamente con almeno un avente diritto). Nel caso in cui più soggetti desiderino proporsi come promotori dell'azione collettiva (articolo 6), il Giudice potrà scegliere il promotore più rappresentativo anche tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della qualità degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.
Si prevedono due passaggi innovativi rispetto alla procedura civilistica tradizionale:
- Il primo passaggio è il decreto con il quale il Giudice ammette o rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il Giudice vi dispone una serie di atti provenienti sia dal convenuto (articolo 5) che dai candidati promotori della classe che gli consentono di esperire un primo, sommario, giudizio.
In caso di ammissione, il giudice stabilisce, nello stesso decreto, gli elementi per il prosieguo dell'azione (primi fra tutti: il promotore della classe scelto e la stessa definizione di classe).
A seguito dell'eventuale decreto di ammissione, gli appartenenti alla classe possono iniziare a chiedere al curatore amministrativo di essere inseriti nell'elenco dei partecipanti alla classe stessa (articolo 9). La scelta é libera e non viene precluso il diritto di ciascun cittadino di tutelare direttamente i propri diritti.
Il procedimento prosegue secondo i criteri del rito societario (articolo 10) fino ad arrivare, qualora le parti non addivengano ad una transazione (articolo 11), al pronunciamento della sentenza.
- Il secondo passaggio riguarda la modalità di esecuzione della sentenza. Quest'ultima disciplina le modalità con le quali il curatore amministrativo deve provvedere al risarcimento di ogni componente della classe (articolo 14).
Entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ogni potenziale appartenente alla classe potrà richiedere di essere inserito nella classe stessa ed ottenere così il risarcimento.
Una volta completata la lista degli aventi diritto, il curatore amministrativo consegna una relazione al Giudice con la quantificazione della somma necessaria a risarcire gli iscritti. Il Giudice emette un decreto di condanna al pagamento della somma necessaria per dare esecuzione alla sentenza.
 
Infine, il presente progetto di legge interviene sulla questione della pubblicità ingannevole, problema strettamente connesso con le azioni collettive. Per le grandi aziende, spesso, è più conveniente realizzare messaggi pubblicitari ingannevoli, grazie ai quali, pur pagando le relative sanzioni, incrementano le vendite dei loro prodotti. I consumatori che fanno un contratto sulla base di queste pubblicità, di fatto, non hanno strumenti per una adeguata tutela: rivolgersi singolarmente davanti al giudice sarebbe oneroso, sia per gli elevati costi, che per l'onere di dimostrare che la pubblicità ingannevole li ha indotti in errore. L'articolo 13 del presente progetto, consente di avviare azioni collettive contro i produttori di beni e servizi pubblicizzati ingannevolmente e di chiedere la nullità dei contratti sottoscritti dopo la diffusione dei messaggi sanzionati dall'autorità competente. La condanna di pubblicità ingannevole avrebbe così effetti per tutti i consumatori di questi beni e servizi.
L’articolo 17 riguarda le norme attuative, con il quale viene dato mandato al ministro della Giustizia di emanare un decreto che indichi i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi, stabilendone le relative funzioni.
Infine l'articolo 18 abroga l'art. 141-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 
 
Disegno di Legge
   

Art. 1. Finalità
La presente legge introduce nell'ordinamento giuridico italiano lo strumento processuale dell'azione collettiva al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il compimento degli stessi illeciti.
 
Art.2. Definizioni
Si intendono per:
a) "azione collettiva": l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali ed alla condanna al risarcimento del danno e/o alla restituzione di somme di denaro ad una pluralità di soggetti;
b) "classe": l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal Giudice ed iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) "promotore della classe": il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal Giudice in rappresentanza della classe;
d) "curatore amministrativo": il consulente nominato dal Tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto dall'azione collettiva;
e) "illecito plurioffensivo": atto o fatto illecito, omissione, inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento leda contemporaneamente diritti e/o interessi di una pluralità di soggetti ovvero sia ripetuto, con simili modalità, nei confronti di una pluralità di soggetti.
 
Art. 3. Legittimazione ad agire
1. Chiunque abbia interesse può richiedere al Tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi, commessi da soggetti pubblici o privati.
2. I comitati e le associazioni che tutelino gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che abbia richiesto di essere escluso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del Codice di procedura civile, per i soggetti che non abbiano, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
 
Art. 4. Istanza di ammissione
1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 163 del Codice di procedura civile:
a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, o il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l’indicazione del numero di telefax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto ed in diritto;
e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;
f) in aggiunta a quanto previsto all'articolo 163 del Codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;
g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;
h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede poter essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla precedente letterab; tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data di nascita ed il danno documentabile.
i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla precedente lettera h, deve essere allegata un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.
2. L'istanza, sottoscritta a norma dell'articolo 125 del Codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute, a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria in uno alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa s'intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
3. L’istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al precedente comma 1, lettera h, o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
4. Un estratto dell’istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e diritto, l’indicazione delle domande, del Tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica ai convenuti, sulla Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.
 
Art. 5. Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva.
Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del Tribunale, entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva prendendo posizione in particolare sui requisiti per l'ammissibilità della stessa.
 
Art. 6. Istanze concorrenti.
1. Avuta notizia dell’avvenuto deposito di un’istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo Tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'estratto di cui all’articolo 4, comma 4.
2. Entro 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
3. Il Giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al precedente comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
 
Art. 7. Decreto sull'ammissibilità dell'azione collettiva
1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il Giudice valutata:
a) la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo;
b) la meritevolezza dell’azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;
c) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale.
In caso di ammissione dell’azione collettiva il Giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo ed ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
2. Decorsi 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei 10 giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
3. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il Giudice relatore. Questi, entro 60 giorni dalla designazione, presenta al Collegio le proprie osservazioni; entro 5 giorni dalla presentazione, il Tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a norma dell’articolo 154 del Codice di procedura civile.
4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:
a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze il Giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;
b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l’esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che dovrà altresì essere prodotta al curatore amministrativo;
c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;
d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;
e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
5. Il decreto è comunicato al convenuto ed a tutti i candidati promotori della classe presso i rispettivi difensori.
 
Art. 8. Curatore amministrativo
1. Il curatore amministrativo nominato dal Giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.
2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'Autorità giudiziaria.
3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati dello svolgimento del processo e dei propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
 
Art. 9. Elenco dei partecipanti all'azione collettiva
1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva cui all'articolo 7.
2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono fare una apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al Giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
4. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.
 
Art. 10 Svolgimento del processo
1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, il promotore della classe può richiedere al Giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
 
Art. 11. Transazioni in corso di causa
1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
2. Le parti informano il giudice ed il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto.
3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 17. 
5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento dovranno essere oggetto di accordo tra le parti.
7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al Giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e trasmette al Collegio che emette sentenza nei termini di cui all'accordo stesso.
 
Art. 12. Danno punitivo
Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore al risarcimento del danno quantificato ex articolo 1223 del Codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
 
Art. 13. Pubblicità ingannevole Nelle azioni collettive, aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del Codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'Autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
 
Art. 14 Esecuzione della sentenza e riparto del risarcimento
1. La sentenza è emessa dal Tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il Tribunale determina in sentenza i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza vengano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'avessero già fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Trascorso il termine di cui al punto 2, il curatore amministrativo, entro 30 giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro 30 giorni dal deposito della relazione ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre a propria cura e spese osservazioni sulla quantificazione.
4. A seguito della relazione di cui al punto 3, il Giudice relatore emette, nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese tutte di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese per il curatore amministrativo.
5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto di cui al punto 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva e' esente da oneri e spese per i bolli, contributo unificato e notifiche.
6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al punto 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
 
Art. 15. Spese per l'azione collettiva
1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquiderà, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:
a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto;
2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate in base al disposto dell'articolo 16.
 
Art. 16 Deroga al tariffario forense
La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5% e massima del 10% in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto ed alla attività svolta.

  Art. 17. Norme attuative Entro 180 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro della Giustizia emana un decreto con il quale indica:
1) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi ed i requisiti di onorabilità e professionalità necessari.
2) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni con particolare riferimento a:
a) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe; 
b) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;
c) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;
d) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;
e) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto dall'azione.

Art. 18 – Norme finali
L'art. 141-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è abrogato.

http://www.aduc.it

  • Archivio leggi
  • Ricerca personalizzata