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29/04/2008 Assegni, contanti, libretti e titoli al portatore: le nuove regole antiriciclaggio (Rita Sabelli e Simone Franci, http://www.aduc.it)

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Il 29 Dicembre 2007 e' entrato in vigore il cosiddetto "decreto antiriciclaggio", il D. Lgs. n.231 del 21 Novembre 2007 che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio/Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), volta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
Con la nuova normativa, vengono introdotti nuovi obblighi e/o divieti finalizzati a rafforzare l’effetto del preesistente impianto giuridico, in modo da rendere tutto il quadro normativo più aderente alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del terrorismo.

Gli obblighi e/o divieti che riguardano la circolazione dei contanti, degli assegni e dei libretti e titoli al portatore entrano in vigore dal 30 Aprile 2008. In estrema sintesi, e' stata abbassata la soglia dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro e sono state introdotte nuove restrizioni sulla girata degli assegni e la circolazione dei libretti di risparmio al portatore.

Le novita' che riportiamo sono corredate dai chiarimenti dati dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 20 Marzo 2008.

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
Dal 30 Aprile 2008 e' vietato effettuare pagamenti tramite trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell'operazione -anche frazionata- sia pari o superiore ai 5.000 euro (il limite precedente era 12.500 euro). Per operazioni frazionate si intende un'unica operazione unitaria sotto il profilo economico posta in essere attraverso piu' operazioni singolarmente inferiori ai 5.000 euro, anche effettuate in momenti diversi.

La disposizione riguarda i trasferimenti fatti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' quindi vietato l'uso di contanti per compiere operazioni di qualsiasi natura e di importo uguale o superiore alla nuova soglia (5.000 euro) che avvengono tra privati.
Tali trasferimenti vanno fatti tramite le banche, le poste e gli istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante bonifici, carte di pagamento, etc. Il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio entro tre giorni lavorativi successivi a quello dell'accettazione della banca (che dev'essergli comunicata dal debitore una volta ottenuta).

Il limite massimo per i trasferimenti di contante tramite soggetti che svolgono attivita' di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer" come Wester Union, Money Gram, Xoom, etc.etc.) e' invece di 2.000 euro.
I trasferimenti di denaro per importi pari o superiori ai 2.000 euro, e comunque inferiori ai 5.000 euro, possono avvenire in questi casi solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario documenti che attestino la congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.(non vi sono chiarimenti in merito, si presume si tratti di documenti che dimostrino la capacita' economica di chi trasferisce il denaro).

Irregolarita' e sanzioni
Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni di importo pari o superiori ai 5.000 euro e' punibile con una sanzione amministrativa variabile dall1 al 40% dell'importo del trasferimento. Tali sanzioni vengono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze con modalita' che devono ancora essere fissate. E' applicabile in ogni caso la legge 689/81 (sanzioni amministrative), quindi e' presumibile che le regole comprenderanno la notifica della contestazione entro 90gg, il pagamento in misura ridotta entro 60gg e la riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo (cartella esattoriale).

ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI
OBBLIGATORIETA' DELLA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"
Dal 30 Aprile 2008 non e' piu' possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore ai 5.000 euro senza apporre la clausola "non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario (la soglia precedente era di 12.500 euro).
Rimane possibile intestare l'assegno di importo uguale o superiore ai 5.000 euro a proprio ordine -con le formule "mio proprio", " a me medesimo", etc.- ma lo stesso sara' sempre, in ogni caso, "non trasferibile" ed utilizzabile solo per l'incasso di denaro (si vedano le nuove regole sulla girata, inserite piu' avanti).

Tutti i libretti di assegni che saranno rilasciati a partire dal 30/4/08 saranno gia' muniti della clausola "non trasferibile" .Tale clausola impedisce la girata dell’assegno e rende lo stesso un titolo nominativo, consentendone l’incasso al solo beneficiario.
La banca negoziatrice di un assegno "non trasferibile" che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell’effettivo prenditore.

Per ottenere assegni senza la clausola si deve fare una specifica richiesta scritta alla banca o alla posta. Detti assegni, detti anche in forma libera, potranno essere utilizzati SOLO per importi inferiori ai 5.000 euro. Se si compilano assegni di importo uguale o superiore la clausola "non trasferibile" dev'essere apposta a mano da chi firma l'assegno.

La richiesta di assegni in forma libera comporta -dal 30/4/08- l'obbligo di pagare 1,5 euro per ciascun assegno. Questa somma e' dovuta a titolo di imposta di bollo che la banca (o posta) dovra' poi riversare all'erario. I libretti consegnati ai clienti prima di tale data non sono soggetti a tale imposta e possono essere utilizzati fino a loro esaurimento nel rispetto, ovviamente, delle nuove regole (ovvero apponendo la clausola "non trasferibile" e specificando il nome o la ragione sociale del beneficiari se l'importo e' uguale o superiore ai 5.000 euro).

Stessa cosa per gli assegni "vecchi" ancora in possesso dei clienti. Essi possono circolare fino a loro esaurimento nel rispetto delle nuove regole entrate in vigore il 30/4/08.

Gli assegni emessi anteriormente al 30 Aprile in forma libera e incassati a partire da tale data, per importi pari o superiori a 5.000 euro (e ovviamente nei limiti di 12.500 euro) saranno in tutto e per tutto regolari e dunque non assoggettati ad alcuna sanzione anche se incassati a decorrere da tale data. Fa fede, in tal senso, la data di emissione apposta sull'assegno, che deve essere anteriore al 30 Aprile.

Tutte le novita' suddette si applicano anche agli assegni circolari e ai vaglia postali e cambiari.

NOVITA' SULLA GIRATA
Come gia' visto possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera di importo inferiore ai 5.000 euro.
La novita' e' che ogni girata, pena la sua nullita', deve riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua. Se il girante e' una societa' va dichiarato il codice fiscale della stessa e non della persona che materialmente gira l'assegno.
Questa regola vale sempre, sia utilizzando i nuovi libretti (che probabilmente riporteranno uno spazio appositamente dedicato) sia utilizzando quelli vecchi.

Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (con le espressioni "mio proprio", "a me medesimo", "m.m.", etc.) possono essere girati -per l'incasso- SOLO ad una banca o alle poste. Essi quindi vengono sempre ritenuti NON TRASFERIBILI (indipendentemente dal loro importo) e non possono piu' essere utilizzati per pagare ma solo per incassare contanti. Nella girata "per l'incasso" non e' obbligatorio riportare il codice fiscale, ma rimane l'obbligo per la banca di appurare e verificare l'identita' del soggetto che ha presentato l'assegno.

Anche queste novita' si applicano, oltre che agli assegni bancari e postali, anche a quelli circolari e ai vaglia postali e cambiari.

UTILIZZI SCORRETTI, CONSEGUENZE
Gli assegni di importo uguale o superiore ai 5.000 euro emessi, a partire dal 30/4/08, senza la clausola "non trasferibile" o senza il nome o la ragione sociale del beneficiario sono pagabili dalle banche e dalle poste ma vige su queste obbligo di segnalare l'irregolarita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Questo potra', conseguentemente, comminare una sanzione amministrativa variabile dall' 1 al 40% dell'importo dell'assegno. Sono solidalmente responsabili in tal senso il traente, il beneficiario e tutti gli eventuali giranti.

Le irregolarita' relative agli assegni emessi all'ordine dell'emittente ("mio proprio") e girati ad altro soggetto sono ugualmente segnalate pur se la banca (o posta) e' tenuta a pagarli ugualmente qualora la girata sia ovviamente corretta. Le sanzioni amministrative variano sempre dall'1 al 40% dell'importo dell'assegno e sono solidalmente responsabili sia il traente che i giranti.

La mancanza del codice fiscale sulla girata comporta invece la nullita' della stessa e quindi l'impossibilita' di incassare l'assegno da parte del portatore. In questo caso la banca chiamata all'incasso puo' rifiutarsi di pagare o versare l'assegno stante l'obbligo di segnalare l'irregolarita'. Stessa cosa nel caso in cui il codice fiscale sia manifestamente errato o il girante ne sia sprovvisto. In questi casi non sana l'assegno la regolarita' delle girate successive, e quindi l'ultimo girante dovra' rivolgersi al precedente per arrivare a far regolarizzare il codice errato o mancante.

Riguardo alle sanzioni, come gia' detto, il Ministero specifichera' le modalita' di applicazione, ma e' gia' chiaro che saranno applicate le norme sulle sanzioni amministrative -legge 689/81- che consentono il pagamento ridotto entro il 60simo giorno dalla notifica della contestazione (la cosiddetta "oblazione" che consente, in questi casi, il pagamento del 2% dell'importo dell'assegno).

LIBRETTI AL PORTATORE
Dal 30 Aprile 2008 non e' piu' possibile aprire libretti di deposito al portatore per importi pari o superiori a 5.000 euro. I libretti al portatore, lo ricordiamo, sono quelli pagabili direttamente al possessore che li presenti allo sportello per l'incasso.
Da tale data i libretti di importo uguale o superiore a 5.000 euro dovranno quindi essere tutti nominativi, intestati ad una precisa persona (il precedente limite di giacenza era di 12.500 euro).

Sempre dal 30 Aprile, se il libretto al portatore viene ceduto ad un altro soggetto, entro 30 giorni da tale cessione si devono comunicare alla banca (o posta) i dati del nuovo possessore e la data di cessione.
Nel caso di incasso di libretti emessi prima del 30/4 e' sufficiente che il cessionario rediga un'autocertificazione dove dichiara data di cessione e nome di chi gli ha ceduto il libretto. Se manca l'autocertificazione il cedente deve -nei 30 giorni successivi all'incasso- comunicare alla banca i dati dell'avvenuta cessione. Se manca sia l'autocertificazione che questa comunicazione la banca (o posta) devono segnalare l'irregolarita' al Ministero dell'economia e delle finanze.

I libretti di risparmio, in ogni caso, non devono essere anonimi od avere intestazione fittizia.

I vecchi libretti al portatore (emessi prima del 30/4/08) aventi saldo uguale o superiore ai 5.000 euro dovranno essere regolarizzati entro il 30 Giugno 2009 in uno di questi modi:
- estinzione del libretto con incasso della somma. Se il libretto e' stato nel frattempo ceduto, serve l'autocertificazione o la comunicazione del cedente dette sopra;
- prelievo della somma eccedente i 5.000 euro, in modo da portare il saldo ad un importo inferiore a tale cifra;
- trasformazione del libretto in libretto nominativo.

Le banche e le poste sono tenute, per legge, a diffondere capillarmente dette informazioni a tutta la clientela interessata. Rivolgersi alla propria banca o ufficio postale e' quindi il primo adempimento per chi possiede libretti al portatore.

Utilizzo scorretto, sanzioni
Se non si provvede a regolarizzare i vecchi libretti entro il 30/9/09 oppure se non si comunicano entro 30 giorni i dati della persona a cui si cede il libretto al portatore, si rischia di vedersi applicare una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 20% del saldo del libretto.

Se il saldo del libretto al portatore arriva ad essere pari o superiore a 5.000 euro, il rischio e' invece di vedersi applicare una sanzione amministrativa variabile dal 20% al 40% del saldo stesso.

Le sanzioni vengono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze dietro segnalazione delle stesse banche o poste, segnalazione specificatamente prevista dalla legge da farsi entro 30 giorni da quando l'illecito e' rilevato.

COMUNICAZIONI AL FISCO
Tra i vari dati che la Banca e' obbligata a comunicare al fisco, si aggiungono quelli relativi ai soggetti ai quali siano stati rilasciati libretti di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonche' di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Le modalita' di comunicazione di tali dati -che costituiscono una prova documentale ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale- saranno fissate da un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il riferimento normativo per tutti gli obblighi di comunicazione e' l'art.7 comma 6 del d.p.r.605/73.

LINK UTILI
- Il testo del d.lgs.231/07 (la parte di interesse e' agli art.49, 50, 51 e 58): http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07231dl.htm
- Il testo della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 20/3/2008: http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Normativa-/Art-_49_.pdf
- La brochure informativa messa a punto dall'ABI con la collaborazione del Ministero dell'economia e della Banca d'Italia:
http://www.abi.it/library/elencoDocumenti/mainFrameAperturaDocumento.j
html?TITOLO=Assegni%20-%20Nuove%20regole&URLDOC=/doc/home/doc/
1208786770337_Impa_assegni_def__2_.pdf&DATA=21/04/2008%20


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