Il 29 Dicembre 2007 e' entrato in
vigore il cosiddetto "decreto antiriciclaggio", il D. Lgs. n.231 del
21 Novembre 2007 che recepisce la Terza Direttiva
Antiriciclaggio/Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), volta a prevenire il
riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del
terrorismo internazionale.
Con la nuova normativa, vengono introdotti nuovi obblighi e/o
divieti finalizzati a rafforzare l’effetto del preesistente impianto
giuridico, in modo da rendere tutto il quadro normativo più aderente
alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del
terrorismo.
Gli obblighi e/o divieti che riguardano la circolazione dei
contanti, degli assegni e dei libretti e titoli al portatore
entrano in vigore dal 30 Aprile 2008. In estrema sintesi, e'
stata abbassata la soglia dell'utilizzo del denaro contante e dei
titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro e sono state introdotte
nuove restrizioni sulla girata degli assegni e la circolazione dei
libretti di risparmio al portatore.
Le novita' che riportiamo sono corredate dai chiarimenti dati dal
Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 20 Marzo
2008.
CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
Dal 30 Aprile 2008 e' vietato effettuare pagamenti tramite
trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera
quando il valore dell'operazione -anche frazionata- sia pari o
superiore ai 5.000 euro (il limite precedente era 12.500 euro). Per
operazioni frazionate si intende un'unica operazione unitaria sotto
il profilo economico posta in essere attraverso piu' operazioni
singolarmente inferiori ai 5.000 euro, anche effettuate in momenti
diversi.
La disposizione riguarda i trasferimenti fatti a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi. E' quindi vietato l'uso di contanti per
compiere operazioni di qualsiasi natura e di importo uguale o
superiore alla nuova soglia (5.000 euro) che avvengono tra privati.
Tali trasferimenti vanno fatti tramite le banche, le poste e gli
istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per
iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante
bonifici, carte di pagamento, etc. Il beneficiario ha diritto di
ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio entro
tre giorni lavorativi successivi a quello dell'accettazione della
banca (che dev'essergli comunicata dal debitore una volta ottenuta).
Il limite massimo per i trasferimenti di contante tramite soggetti
che svolgono attivita' di incasso e trasferimento fondi (i
cosiddetti "money transfer" come Wester Union, Money Gram, Xoom,
etc.etc.) e' invece di 2.000 euro.
I trasferimenti di denaro per importi pari o superiori ai 2.000
euro, e comunque inferiori ai 5.000 euro, possono avvenire in questi
casi solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario documenti che attestino la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.(non vi sono chiarimenti in merito, si presume si tratti
di documenti che dimostrino la capacita' economica di chi
trasferisce il denaro).
Irregolarita' e sanzioni
Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni
di importo pari o superiori ai 5.000 euro e' punibile con una
sanzione amministrativa variabile dall1 al 40% dell'importo del
trasferimento. Tali sanzioni vengono irrogate dal Ministero
dell'economia e delle finanze con modalita' che devono ancora essere
fissate. E' applicabile in ogni caso la legge 689/81 (sanzioni
amministrative), quindi e' presumibile che le regole comprenderanno
la notifica della contestazione entro 90gg, il pagamento in misura
ridotta entro 60gg e la riscossione coattiva tramite iscrizione a
ruolo (cartella esattoriale).
ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E
POSTALI
OBBLIGATORIETA' DELLA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"
Dal 30 Aprile 2008 non e' piu' possibile emettere un assegno
bancario o postale per un importo pari o superiore ai 5.000 euro
senza apporre la clausola "non trasferibile" e senza aver indicato
il nome o la ragione sociale del beneficiario (la soglia precedente
era di 12.500 euro).
Rimane possibile intestare l'assegno di importo uguale o superiore
ai 5.000 euro a proprio ordine -con le formule "mio proprio", " a me
medesimo", etc.- ma lo stesso sara' sempre, in ogni caso, "non
trasferibile" ed utilizzabile solo per l'incasso di denaro (si
vedano le nuove regole sulla girata, inserite piu' avanti).
Tutti i libretti di assegni che saranno rilasciati a partire dal
30/4/08 saranno gia' muniti della clausola "non trasferibile" .Tale
clausola impedisce la girata dell’assegno e rende lo stesso un
titolo nominativo, consentendone l’incasso al solo beneficiario.
La banca negoziatrice di un assegno "non trasferibile" che effettua
il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio
di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell’effettivo
prenditore.
Per ottenere assegni senza la clausola si deve fare una specifica
richiesta scritta alla banca o alla posta. Detti assegni, detti
anche in forma libera, potranno essere utilizzati SOLO per
importi inferiori ai 5.000 euro. Se si compilano assegni di importo
uguale o superiore la clausola "non trasferibile" dev'essere apposta
a mano da chi firma l'assegno.
La richiesta di assegni in forma libera comporta -dal 30/4/08-
l'obbligo di pagare 1,5 euro per ciascun assegno. Questa somma e'
dovuta a titolo di imposta di bollo che la banca (o posta) dovra'
poi riversare all'erario. I libretti consegnati ai clienti prima di
tale data non sono soggetti a tale imposta e possono essere
utilizzati fino a loro esaurimento nel rispetto, ovviamente, delle
nuove regole (ovvero apponendo la clausola "non trasferibile" e
specificando il nome o la ragione sociale del beneficiari se
l'importo e' uguale o superiore ai 5.000 euro).
Stessa cosa per gli assegni "vecchi" ancora in possesso dei
clienti. Essi possono circolare fino a loro esaurimento nel rispetto
delle nuove regole entrate in vigore il 30/4/08.
Gli assegni emessi anteriormente al 30 Aprile in forma libera
e incassati a partire da tale data, per importi pari o superiori a
5.000 euro (e ovviamente nei limiti di 12.500 euro) saranno in tutto
e per tutto regolari e dunque non assoggettati ad alcuna sanzione
anche se incassati a decorrere da tale data. Fa fede, in tal senso,
la data di emissione apposta sull'assegno, che deve essere
anteriore al 30 Aprile.
Tutte le novita' suddette si applicano anche agli assegni
circolari e ai vaglia postali e cambiari.
NOVITA' SULLA GIRATA
Come gia' visto possono essere girati solo gli assegni emessi in
forma libera di importo inferiore ai 5.000 euro.
La novita' e' che ogni girata, pena la sua nullita', deve riportare
il codice fiscale del soggetto che la effettua. Se il girante e' una
societa' va dichiarato il codice fiscale della stessa e non della
persona che materialmente gira l'assegno.
Questa regola vale sempre, sia utilizzando i nuovi libretti (che
probabilmente riporteranno uno spazio appositamente dedicato) sia
utilizzando quelli vecchi.
Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (con le espressioni
"mio proprio", "a me medesimo", "m.m.", etc.) possono essere girati
-per l'incasso- SOLO ad una banca o alle poste. Essi quindi vengono
sempre ritenuti NON TRASFERIBILI (indipendentemente dal loro
importo) e non possono piu' essere utilizzati per pagare ma solo per
incassare contanti. Nella girata "per l'incasso" non e' obbligatorio
riportare il codice fiscale, ma rimane l'obbligo per la banca di
appurare e verificare l'identita' del soggetto che ha presentato
l'assegno.
Anche queste novita' si applicano, oltre che agli assegni bancari
e postali, anche a quelli circolari e ai vaglia postali e cambiari.
UTILIZZI SCORRETTI, CONSEGUENZE
Gli assegni di importo uguale o superiore ai 5.000 euro emessi, a
partire dal 30/4/08, senza la clausola "non trasferibile" o senza il
nome o la ragione sociale del beneficiario sono pagabili dalle
banche e dalle poste ma vige su queste obbligo di segnalare l'irregolarita'
al Ministero dell'economia e delle finanze. Questo potra',
conseguentemente, comminare una sanzione amministrativa variabile
dall' 1 al 40% dell'importo dell'assegno. Sono solidalmente
responsabili in tal senso il traente, il beneficiario e tutti gli
eventuali giranti.
Le irregolarita' relative agli assegni emessi all'ordine
dell'emittente ("mio proprio") e girati ad altro soggetto sono
ugualmente segnalate pur se la banca (o posta) e' tenuta a pagarli
ugualmente qualora la girata sia ovviamente corretta. Le sanzioni
amministrative variano sempre dall'1 al 40% dell'importo
dell'assegno e sono solidalmente responsabili sia il traente che i
giranti.
La mancanza del codice fiscale sulla girata comporta invece la
nullita' della stessa e quindi l'impossibilita' di incassare
l'assegno da parte del portatore. In questo caso la banca chiamata
all'incasso puo' rifiutarsi di pagare o versare l'assegno stante
l'obbligo di segnalare l'irregolarita'. Stessa cosa nel caso in cui
il codice fiscale sia manifestamente errato o il girante ne sia
sprovvisto. In questi casi non sana l'assegno la regolarita' delle
girate successive, e quindi l'ultimo girante dovra' rivolgersi al
precedente per arrivare a far regolarizzare il codice errato o
mancante.
Riguardo alle sanzioni, come gia' detto, il Ministero specifichera'
le modalita' di applicazione, ma e' gia' chiaro che saranno
applicate le norme sulle sanzioni amministrative -legge 689/81- che
consentono il pagamento ridotto entro il 60simo giorno dalla
notifica della contestazione (la cosiddetta "oblazione" che
consente, in questi casi, il pagamento del 2% dell'importo
dell'assegno).
LIBRETTI AL PORTATORE
Dal 30 Aprile 2008 non e' piu' possibile aprire libretti di deposito
al portatore per importi pari o superiori a 5.000 euro. I libretti
al portatore, lo ricordiamo, sono quelli pagabili direttamente al
possessore che li presenti allo sportello per l'incasso.
Da tale data i libretti di importo uguale o superiore a 5.000 euro
dovranno quindi essere tutti nominativi, intestati ad una precisa
persona (il precedente limite di giacenza era di 12.500 euro).
Sempre dal 30 Aprile, se il libretto al portatore viene ceduto ad un
altro soggetto, entro 30 giorni da tale cessione si devono
comunicare alla banca (o posta) i dati del nuovo possessore e la
data di cessione.
Nel caso di incasso di libretti emessi prima del 30/4 e' sufficiente
che il cessionario rediga un'autocertificazione dove dichiara data
di cessione e nome di chi gli ha ceduto il libretto. Se manca
l'autocertificazione il cedente deve -nei 30 giorni successivi
all'incasso- comunicare alla banca i dati dell'avvenuta cessione. Se
manca sia l'autocertificazione che questa comunicazione la banca (o
posta) devono segnalare l'irregolarita' al Ministero dell'economia e
delle finanze.
I libretti di risparmio, in ogni caso, non devono essere anonimi od
avere intestazione fittizia.
I vecchi libretti al portatore (emessi prima del 30/4/08)
aventi saldo uguale o superiore ai 5.000 euro dovranno essere
regolarizzati entro il 30 Giugno 2009 in uno di questi modi:
- estinzione del libretto con incasso della somma. Se il libretto e'
stato nel frattempo ceduto, serve l'autocertificazione o la
comunicazione del cedente dette sopra;
- prelievo della somma eccedente i 5.000 euro, in modo da portare il
saldo ad un importo inferiore a tale cifra;
- trasformazione del libretto in libretto nominativo.
Le banche e le poste sono tenute, per legge, a diffondere
capillarmente dette informazioni a tutta la clientela interessata.
Rivolgersi alla propria banca o ufficio postale e' quindi il primo
adempimento per chi possiede libretti al portatore.
Utilizzo scorretto, sanzioni
Se non si provvede a regolarizzare i vecchi libretti entro il
30/9/09 oppure se non si comunicano entro 30 giorni i dati della
persona a cui si cede il libretto al portatore, si rischia di
vedersi applicare una sanzione amministrativa variabile dal 10% al
20% del saldo del libretto.
Se il saldo del libretto al portatore arriva ad essere pari o
superiore a 5.000 euro, il rischio e' invece di vedersi applicare
una sanzione amministrativa variabile dal 20% al 40% del saldo
stesso.
Le sanzioni vengono applicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze dietro segnalazione delle stesse banche o poste,
segnalazione specificatamente prevista dalla legge da farsi entro 30
giorni da quando l'illecito e' rilevato.
COMUNICAZIONI AL FISCO
Tra i vari dati che la Banca e' obbligata a comunicare al fisco, si
aggiungono quelli relativi ai soggetti ai quali siano stati
rilasciati libretti di assegni bancari o postali in forma libera o
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma
libera nonche' di tutti i giratari e di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Le modalita' di comunicazione di tali dati
-che costituiscono una prova documentale ai sensi di quanto previsto
dal codice di procedura penale- saranno fissate da un prossimo
provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il riferimento normativo
per tutti gli obblighi di comunicazione e' l'art.7 comma 6 del d.p.r.605/73.
LINK UTILI
- Il testo del d.lgs.231/07 (la parte di interesse e' agli art.49,
50, 51 e 58):
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07231dl.htm
- Il testo della circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze del 20/3/2008:
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Normativa-/Art-_49_.pdf
- La brochure informativa messa a punto dall'ABI con la
collaborazione del Ministero dell'economia e della Banca d'Italia:
http://www.abi.it/library/elencoDocumenti/mainFrameAperturaDocumento.j
html?TITOLO=Assegni%20-%20Nuove%20regole&URLDOC=/doc/home/doc/
1208786770337_Impa_assegni_def__2_.pdf&DATA=21/04/2008%20
http://www.aduc.it
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