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  • 02/01/2007 Il testo del Decreto Gentiloni. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori

    Ricerca personalizzata










    Il Ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, ha firmato oggi un Decreto per contrastare il fenomeno della pedopornografia in rete. Il decreto, realizzato di concerto col Ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, entrerà in vigore tra 60 giorni e nel frattempo i fornitori di connettività dovranno dotarsi di sistemi in grado di oscurare entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta, i siti che diffondano contenuti pedopornografici

    IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

    DI CONCERTO CON

    IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù." ed in particolare l'art. 14-quater inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006 n. 38;
    Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
    Vista la legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
    Viste le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali relativo a "Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni" del 15 dicembre 2005;
    Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet;

    Decreta:

    Art. 1 - Oggetto e definizioni

    1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38.

    2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;
    b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38;
    c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori;
    d) inibizione: l'attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata all'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal Centro;

    Art. 2 - Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete Internet

    1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato, preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.

    Art. 3 - Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro

    1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.

    2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1.

    3. Il Centro provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare in formato elettronico la comunicazione di cui al comma 2.

    Art. 4. Livelli di inibizione

    1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.

    Art. 5 - Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio

    1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all'art. 8.

    2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all'art. 4.

    3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche:

    a)garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti.
    b)permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata;

    4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:
    a)dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall'utente;
    b)dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;
    c)dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.

    Art. 6 - Sanzioni amministrative

    01. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 14 - quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

    12. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    23. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Art. 7 - Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro

    1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all'art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l'accesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.
    2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.

    Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

    1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti previsti dall'art. 5 ed attivano rispettivamente:

    a) entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto dall'art. 4;
    b) entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati anche mediante l'indirizzo IP così come previsto dall'art. 4;

    2. A sei mesi dall'approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il Ministero delle Comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell'Interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, procedono:

    a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;
    b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

    3. All'esito dei risultati delle verifiche, il Ministero delle comunicazioni e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto.

    Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

    Roma,

    Il Ministro delle comunicazioni
    Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

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