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07/03/2008 Consiglio d'Europa : Liechtenstein , riciclaggio e fondi al terrorismo (Gabriella Mira Marq, http://www.osservatoriosullalegalita.org)

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Il Comitato di esperti per la valutazione del riciclaggio di denaro e le misure di finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa ha pubblicato la terza relazione sulla valutazione del Liechtenstein. Questa relazione analizza l'attuazione delle norme europee e internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, valuta i livelli di conformitą con le raccomandazioni del GAFI e comprende un piano d'azione in cui raccomanda di migliorare la prassi antiriciclaggio di denaro sporco del Liechtenstein e la sua lotta contro il finanziamento del terrorismo.

La relazione evidenzia che per sua natura il settore finanziario del Liechtenstein crea un rischio particolare, il riciclaggio di denaro sporco, in risposta al quale le autorita', il settore finanziario e le imprese hanno sviluppato misure di riduzione dei rischi, con l'identificazione di persone fisiche titolari di imprese o di regimi di trust. Le principali attivitą criminali identificate da parte delle autorita' come reati presupposto del riciclaggio di denaro sporco sono i reati economici, in particolare le frodi, l'abuso di fiducia, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e corruzione. Inoltre vi sono reati ambientali, contrabbando, contraffazione e manipolazione del mercato e reati fiscali, mentre il reato di finanziamento del terrorismo non e' attualmente in linea con gli standard internazionali in materia e deve essere rivisto.

Le indagini e i procedimenti avviati nello Stato riguardo al riciclaggio di denaro sporco derivano per la maggior parte da richieste di assistenza giudiziaria e da relazioni dell'unita' di intelligence finanziaria, tuttavia il numero di indagini innescato dalle relazioni della UIF e' piuttosto basso: ci sono stati solo 2 procedimenti penali autonomi nel Liechtenstein per il riciclaggio di denaro e non hanno portato a condanne. La tendenza generale di trasferire i casi alle autoritą della giurisdizione in cui si e' verificato il reato comportano pero' l'acquisizione di una esperienza specifica da parte del potere giudiziario.

La relazione chiede fra l'altro di eliminare il tempo massimo di segretezza che gli intermediari finanziari deono mantenere sul fatto che sia stata presentata una relazione all'UIF, oggi di 20 giorni, poiche' cio' e' contrario agli standard del GAFI. Deve pure essere affrontata la questione dell'efficacia del sequestro e la confisca dei beni e il congelamento dei beni terroristici.

Il Liechtenstein ha stabilito un approccio basato sul rischio, che chiede alle istituzioni finanziarie di costruire e mantenere aggiornato un profilo per ogni cliente a lungo termine. Il profilo include informazioni sulla proprieta' e la fonte dei fondi e sullo scopo del rapporto. Tuttavia, nota la relazione, le disposizioni di legge possono dare eccessivo potere discrezionale alle istituzioni finanziarie in sede di applicazione del sistema. Visto il rischio insito in gran parte delle imprese di servizi finanziari in Liechtenstein - sottolinea il rapporto - vi e' la necessitą di un attenzione maggiore per la qualita' e la profondita' della identificazione dei beneficiari e particolare diligenza nello svolgimento delle procedure.

http://www.osservatoriosullalegalita.org

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