Il Comitato di
esperti per la valutazione del riciclaggio di denaro e le misure di
finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa ha pubblicato la terza
relazione sulla valutazione del Liechtenstein. Questa relazione analizza
l'attuazione delle norme europee e internazionali per la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, valuta i livelli di
conformitą con le raccomandazioni del GAFI e comprende un piano d'azione in
cui raccomanda di migliorare la prassi antiriciclaggio di denaro sporco del
Liechtenstein e la sua lotta contro il finanziamento del terrorismo.
La relazione
evidenzia che per sua natura il settore finanziario del Liechtenstein crea
un rischio particolare, il riciclaggio di denaro sporco, in risposta al
quale le autorita', il settore finanziario e le imprese hanno sviluppato
misure di riduzione dei rischi, con l'identificazione di persone fisiche
titolari di imprese o di regimi di trust. Le principali attivitą criminali
identificate da parte delle autorita' come reati presupposto del riciclaggio
di denaro sporco sono i reati economici, in particolare le frodi, l'abuso di
fiducia, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e corruzione.
Inoltre vi sono reati ambientali, contrabbando, contraffazione e
manipolazione del mercato e reati fiscali, mentre il reato di finanziamento
del terrorismo non e' attualmente in linea con gli standard internazionali
in materia e deve essere rivisto.
Le indagini e
i procedimenti avviati nello Stato riguardo al riciclaggio di denaro sporco
derivano per la maggior parte da richieste di assistenza giudiziaria e da
relazioni dell'unita' di intelligence finanziaria, tuttavia il numero di
indagini innescato dalle relazioni della UIF e' piuttosto basso: ci sono
stati solo 2 procedimenti penali autonomi nel Liechtenstein per il
riciclaggio di denaro e non hanno portato a condanne. La tendenza generale
di trasferire i casi alle autoritą della giurisdizione in cui si e'
verificato il reato comportano pero' l'acquisizione di una esperienza
specifica da parte del potere giudiziario.
La relazione
chiede fra l'altro di eliminare il tempo massimo di segretezza che gli
intermediari finanziari deono mantenere sul fatto che sia stata presentata
una relazione all'UIF, oggi di 20 giorni, poiche' cio' e' contrario agli
standard del GAFI. Deve pure essere affrontata la questione dell'efficacia
del sequestro e la confisca dei beni e il congelamento dei beni
terroristici.
Il
Liechtenstein ha stabilito un approccio basato sul rischio, che chiede alle
istituzioni finanziarie di costruire e mantenere aggiornato un profilo per
ogni cliente a lungo termine. Il profilo include informazioni sulla
proprieta' e la fonte dei fondi e sullo scopo del rapporto. Tuttavia, nota
la relazione, le disposizioni di legge possono dare eccessivo potere
discrezionale alle istituzioni finanziarie in sede di applicazione del
sistema. Visto il rischio insito in gran parte delle imprese di servizi
finanziari in Liechtenstein - sottolinea il rapporto - vi e' la necessitą di
un attenzione maggiore per la qualita' e la profondita' della
identificazione dei beneficiari e particolare diligenza nello svolgimento
delle procedure.
http://www.osservatoriosullalegalita.org
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