Utili da partecipazione e
proventi equiparati
1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed
enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti
finanziari assimilati alle azioni, di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
del predetto Testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonché le remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato
Testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio,
concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per
cento.
2. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a
oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della
tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato
fino a tale esercizio.
3. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla
società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che
in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del
percipiente, ai sensi dei citati articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari
al 40 per cento del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo
conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del
capitale e delle riserve» del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi
delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri
proventi equiparati di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del
presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data
separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo
nella misura del 40 per cento e degli utili e proventi equiparati che concorrono
a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai
proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di
cui al citato articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e alle remunerazioni
dei contratti di cui al citato articolo 109, comma 9, lettera b), dello stesso
Tuir.
5. In caso di utili e proventi equiparati nonché di remunerazioni erogate da
società o enti non residenti,i dati e gli elementi indicati nel comma 3 sono
forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della
società o dell'ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione
degli utili e dei proventi.
Plusvalenze e
minusvalenze
1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del Tuir, le
plusvalenze realizzate adecorreredal primo gennaio2009 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per
cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione
della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito
imponibile.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 68,comma 3,del Tu-ir, le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal primo gennaio2009
concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del
loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti inessere anteriormente al primo
gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a
decorrere dalla stessa data.
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