L'ulteriore detrazione di 1.200 euro
introdotta con la Finanziaria 2008 a favore delle famiglie con almeno 4
figli spetta ai contribuenti che già godono delle ordinarie detrazioni per
figli a carico e dovrà essere riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede
di conguaglio dei redditi 2007. È quanto comunica l'Agenzia delle Entrate
che, con una circolare, ha fornito le prime istruzioni ai sostituti
d'imposta relative alle novità introdotte con la Finanziaria 2008, che si
applicano già al periodo d'imposta 2007. Si tratta di 4 misure relative all'Irpef
(detrazione famiglie numerose, neutralità reddito abitazione principale,
detrazioni assegni periodici e tassazione Tfr pregresso) di cui i sostituti
dovranno tener conto già in sede di conguaglio. Detrazione per le
famiglie numerose: viene precisato che il beneficio spetta nella
misura intera anche se la condizione richiesta dei 4 figli a carico si
concretizza solo per una parte dell'anno. Inoltre la maggiorazione non è
influenzata dal reddito del beneficiario, a condizione che goda delle
detrazioni ordinarie per figli a carico. La circolare ricorda che qualora la
ulteriore detrazione sia di importo superiore all'imposta dovuta, al
beneficiario spetta un credito di ammontare pari alla quota della nuova
detrazione che non trova capienza. Un decreto di Ministero dell'Economia
definirà le modalità di liquidazione dell'eventuale credito. Poiché la norma
si applica al periodo d'imposta 2007, la circolare spiega che il sostituto
d'imposta è tenuto sulla base dei dati in suo possesso a riconoscere il
beneficio già con il conguaglio relativo ai redditi 2007, indicando nelle
annotazioni del Cud l'eventuale ammontare che non ha trovato capienza
nell'imposta dovuta dal contribuente.
Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale:
ai fini della determinazione delle detrazioni Irpef il reddito complessivo
deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Ai fini delle
detrazioni per familiari a carico, la novità introdotta rileva con esclusivo
riferimento al reddito del soggetto che intende avvalersi del beneficio,
mentre non riguarda le modalità di calcolo del reddito complessivo per
essere considerati a carico, il cui limite resta fissato a 2.840,51 euro e
al quale concorre anche l'eventuale abitazione principale.
Poichè la norma decorre dal periodo d'imposta 2007, la
circolare spiega che qualora il sostituto d'imposta abbia calcolato le
detrazioni considerando il reddito complessivo al lordo dell'abitazione
principale dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa. La
circolare si sofferma poi sull'aumento delle detrazioni per gli assegni
periodici erogati dal coniuge per effettiva separazione o divorzio. Tale
detrazione viene aumentata a 1.725 euro per i redditi fino a 7.500 euro. La
detrazione decresce al crescere del reddito e si applica a decorrere dal
periodo d'imposta 2007.
Quanto infine al Tfr, vengono stabilite le regole di
tassazione in caso di conferimento del trattamento di fine rapporto
accantonato in anni pregressi, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo numero 252 del 2005, e devoluto al fondo di previdenza dopo il
primo gennaio 2007. La circolare precisa che l'attribuzione convenzionale
delle somme rileva solo ai fini fiscali e non comporta altre conseguenze
come ad esempio l'acquisizione della qualificazione di 'vecchi iscritti' per
soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del Tfr maturato.
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Archivio Finanziaria
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