Quando la moral suasion non basta
Con Antonio Fazio la "moral suasion" non sembra bastare, come
riconosciuto ex-post dallo stesso ministro dell’Economia. Ce ne eravamo
già accorti da tempo.
Non era bastato a indurlo a dimettersi lo sconcerto dei colleghi del
direttivo della Bce, né il rischio di una censura alla luce del codice
di condotta del sistema delle banche centrali europee o la
preoccupazione espressa dalla Commissione Europea. E neppure i danni di
immagine testimoniati dai numerosi articoli del Financial Times e dell’Economist.
Non erano bastate le evidenti fratture interne a Bankitalia, né
l’indignazione per il contenuto delle intercettazioni, né un arbitro che
si schiera dalla parte di chi è accusato di avere violato regole
fondamentali per la solidità del nostro sistema bancario. E nemmeno,
infine, era bastata l’opinione unanime degli economisti, il loro
chiedere in tutti i modi di salvare un’istituzione simbolo del
risanamento del nostro paese.
Siamo contrari a cambiare le regole in funzione dell’attuale Governatore
e siamo contrari alle leggi ad-personam. Ad esempio, ci pare sbagliato
introdurre un limite massimo d’età di settant’anni per i
componenti del direttorio e per lo stesso Governatore, un escamotage per
forzare Fazio a lasciare. Una regola di questo tipo escluderebbe dal
novero dei candidati alla carica persone di comprovata esperienza che
potrebbero pregevolmente svolgere il mandato, mentre accrescerebbe il
rischio che i soggetti nominati, nell’esercizio delle proprie funzioni,
tengano indebitamente conto delle prospettive professionali successive.
Bisogna invece cambiare le regole per cambiare il ruolo del
Governatore e ridare credibilità all’istituzione. Queste regole sono
state lasciate così come sono dagli emendamenti cosmetici al disegno di
legge sul risparmio decisi al Consiglio dei ministri di venerdì scorso.
Non vogliamo che i principi generali di riforma sul modello Bce si
traducano in leggi cosmetiche. E c’è tempo solo fino all’8 settembre
per presentare emendamenti al Ddl sul risparmio o comunque per
inserire nell’agenda parlamentare un disegno di legge specifico sulla
governance di Banca d’Italia.
Per questo, a scanso di equivoci, abbiamo provato a tradurre le nostre
proposte in un vero e proprio articolato che affronti i nodi
cruciali: collegialità nelle decisioni, accountability, mandato a
termine e nomina dei componenti del direttorio, concorrenza, trasparenza
nei procedimenti di vigilanza e norme transitorie.
1. Collegialità nelle decisioni
Non vogliamo più un monarca assoluto. La normativa vigente assegna al
Governatore tutti i poteri non espressamente riservati dallo Statuto al
Consiglio superiore e al Comitato del consiglio superiore che in realtà
non hanno competenze in materia di tutela del risparmio e di esercizio
del credito e, quindi, sull’attività di vigilanza della Banca. (1)
Non è oggi prevista alcuna funzione collegiale del direttorio.
La via più diretta per rendere collegiale l’esercizio delle funzioni di
vigilanza della Banca d’Italia, consiste nel prevedere che esso spetta
al direttorio, che come organo collegiale decide a maggioranza
semplice. Il testo liquidato dal Consiglio dei ministri prevede invece
solo un parere preventivo del direttorio.
Attualmente l’articolo 5, lettera c, dello Statuto della Banca d’Italia
prevede che il direttorio sia composto da quattro membri (governatore,
direttore generale e due vicedirettori generali). Per operare
efficacemente come organo collegiale, occorre che i componenti del
direttorio siano in numero dispari.
Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore all’atto di
approvazione della legge, ponendo fine immediatamente alla gestione
monocratica della banca.
Proposta
Aggiungere all’articolo 4 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il
seguente comma:
Articolo 4, comma 1-bis
"I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati
dal direttorio, organo collegiale costituito dal governatore, dal
direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide
a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca
d’Italia. Lo Statuto determina anche le modalità per rendere pubbliche
le sue decisioni. Queste disposizioni entrano in vigore all’atto di
approvazione di questa legge".
2. Accountability
La Banca d’Italia sinora non è formalmente tenuta a presentare
periodicamente al Parlamento una relazione sull’attività di vigilanza.
Il
Testo unico bancario si limita a prevedere l’obbligo della
pubblicazione della relazione annuale (articolo 4, comma 4).
Per uniformare il modello a quello previsto per le altre Autorità
indipendenti, occorre che la legge preveda espressamente la trasmissione
della relazione annuale al Parlamento. Gli emendamenti approvati dal
Consiglio dei ministri indicano solo un generico "riferire al Parlamento
del suo operato" che rischia di tradursi in un doppione della relazione
sulla vigilanza già oggi presentata all’Assemblea annuale. Utile anche
fissare i contenuti della relazione da trasmettere al Parlamento: questa
deve soffermarsi sui risultati dello svolgimento delle funzioni
istituzionali e deve essere l’oggetto di una pubblica discussione nelle
commissioni parlamentari competenti.
Proposta
Aggiungere al comma 4 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le seguenti parole:
"e la trasmette ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, per la pubblica discussione davanti alle commissioni
parlamentari competenti".
3. Mandato a termine e nomina dei componenti del
direttorio
In linea con il modello della Bce e delle altre Autorità
indipendenti italiane, riteniamo opportuno prevedere un mandato a
termine per i componenti del direttorio. Per il Governatore tale
mandato, non rinnovabile, potrebbe essere di otto anni, come nel
caso del presidente della Bce. Per gli altri componenti la durata del
mandato, comunque non inferiore a cinque anni, può essere disciplinata
dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto può anche prevedere
meccanismi volti a garantire che la conclusione del mandato dei vari
membri non sia contestuale, per evitare che ci possa essere un
rinnovamento completo del direttorio a scadenze fisse.
Le regole per la nomina del Governatore e degli altri componenti
del direttorio attualmente sono contenute nello Statuto della Banca
d’Italia. L’articolo 19 dello Statuto prevede che la nomina spetta al
Consiglio superiore della Banca d’Italia, e deve essere approvata con
decreto del Presidente della Repubblica promosso dal presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia,
sentito il Consiglio dei ministri. Questo meccanismo è peculiare, per il
fatto di essere disciplinato nello Statuto (anche se lo Statuto è
approvato con decreto del Presidente della Repubblica) e per il fatto
che, indirettamente, la nomina è riconducibile alle banche che detengono
il capitale della Banca d’Italia. È infatti l’assemblea dei
partecipanti, nelle tredici sedi territoriali della Banca d’Italia a
nominare i componenti del Consiglio superiore che a loro volta nominano
i componenti del direttorio. (2)
Se si intende uniformare i meccanismi di nomina dei componenti del
direttorio a quelli di altre Autorità indipendenti, non è necessario
modificare l’assetto proprietario della Banca, così come previsto dagli
emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri. È infatti sufficiente
separare le funzioni gestionali amministrative, che possono
rimanere in capo al Consiglio superiore, dalle funzioni di nomina
dei componenti del direttorio, da attribuire alle autorità pubbliche.
La riforma deve, in ogni caso, evitare il rischio di una lottizzazione
politica, che potrebbe comportare un peggioramento rispetto all’attuale
sistema. Il meccanismo che meglio consente un severo scrutinio
politico sui requisiti dei candidati è quello della nomina
governativa previo parere vincolante delle commissioni parlamentari a
maggioranza qualificata, da approvare con decreto del Presidente della
Repubblica. Appare opportuno introdurre a livello normativo per i
componenti del direttorio gli stessi requisiti professionali che
sono previsti per i componenti del comitato esecutivo della Bce, nonché
previsioni sulle incompatibilità successive alla scadenza del mandato.
segue
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