L'art. 1 del
decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 ha introdotto per l'anno 2009 il bonus
straordinario in favore delle famiglie più disagiate economicamente. È bene fare
alcune precisazioni, atteso che non a tutti i cittadini è chiaro chi possa
usufruirne.
La ratio di tale
beneficio economico, previsto per il solo 2009, si basa sull'aiuto alle famiglie
a basso reddito; l'importo del bonus è proporzionale alla composizione del
nucleo familiare ed al reddito complessivo conseguito dai suoi componenti nel
periodo d'imposta 2007 oppure, in alternativa, in quello 2008.
Ricordiamo che
fanno parte del cosiddetto nucleo familiare, oltre al richiedente il bonus, il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli -compresi i naturali
e gli adottivi -, nonché gli affiliati e gli affidati ed, inoltre, tutte quelle
altre persone indicate dall'art. 433 c.c. (genitori, ascendenti prossimi, generi
e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) che convivano con il richiedente o
percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Rammentiamo che,
ai fini dell'entità del bonus, il familiare, per essere considerato " a carico "
del richiedente deve possedere un reddito annuo complessivo non superiore ad
euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Il bonus, altresì, è concesso
solo se il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano
percepito redditi delle seguenti categorie:
- redditi di
lavoro dipendente ex art. 49 comma 1 TUIR;
- redditi di
pensione ext.art. 49 comma 2 TUIR;
- compensi di
soci di cooperative di produzione e lavoro;
- redditi da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi di
lavoratori socialmente utili;
- assegni
periodici corrisposti al coniuge ex art. 10 comma 1 lettera c TUIR;
- remunerazione
dei sacerdoti.;
- redditi
derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate
abitualmente;
- redditi
fondiari di cui all'art. 25 TUIR che, con altre tipologie di reddito, non
superino l'ammontare complessivo di euro 2.500,00.
Come accennato
sopra, il bonus varia nella sua entità a seconda della composizione del nucleo
familiare e del reddito complessivo. Pertanto, per i soggetti unici componenti
del nucleo familiare, con un reddito che non supera i quindicimila euro, il
bonus ammonterà ad euro 200,00; in questo caso il bonus è erogabile solo se tra
i redditi posseduti dal soggetto figuri un reddito di pensione.
Il bonus sarà di
300,00 euro nel caso di nucleo familiare composto da 2 persone( il richiedente +
1 familiare a carico) con un reddito complessivo non superiore a 17.000,00 euro.
Il bonus salirà a 400,00 euro se il nucleo familiare sarà composto da 3 persone
( richiedente + 2 familiari a carico ) ed il reddito complessivo sarà di euro
17.000,00.
Ammonterà ad euro
500,00 nel caso di nucleo familiare composto da 4 persone con reddito
complessivo non superiore a 20.000,00 euro. Il bonus sarà invece di euro 600,00
per i nuclei familiari di 5 componenti , con un reddito familiare complessivo
non superiore ad euro 20.000,00, mentre salirà ad euro 1.000,00 per il nucleo
familiare di oltre 5 componenti , con un reddito complessivo familiare di
22.000,00 euro.
Orbene, a questo
punto si è voluta introdurre una norma che prevede il bonus di 1.000,00 euro per
quei nuclei familiari nei quali sia presente anche una persona diversamente
abile, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3° legge
104/1992: in questi casi il nucleo familiare non deve essere obligatoriamente di
un tot determinato di componenti, ma è sufficiente che sia composto almeno da 2
persone, il richiedente ed 1 familiare a carico portatore di handicap grave.
Il reddito
familiare complessivo, in tale fattispecie, non può mai essere superiore a
35.000,00 euro. La richiesta del beneficio può essere effettuata, a seconda dei
casi, in alternativa, o in relazione al 2007 oppure al 2008. La richiesta
dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o
all'ente pensionistico:
1- entro e non
oltre il 28 febbraio 2009 se il bonus sia richiesto sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare e del reddito familiare complessivo inerenti al
periodo 2007,
2- entro e non
oltre il 31 marzo 2009 se il bonus sia richiesto sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare e del reddito familiare complessivo relativi
all'anno d'imposta 2008.
http://www.osservatoriosullalegalita.org
Copyleft dei testi citando l' autore e linkando la fonte
Archivio Famiglia
|