Oggi, 16 marzo, entra in vigore la legge
sull'affido condiviso dei figli. La norma, approvata in via
definitiva lo scorso 24 gennaio, riconosce al figlio minore il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro; di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi; di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo. In
particolare, la legge modifica l'articolo 155 del codice civile
(Provvedimenti riguardo ai figli), fissando obiettivi e criteri ai quali il
giudice deve attenersi nell'adozione di provvedimenti relativi alla prole in
caso di separazione dei coniugi. Il giudice valuta prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori,
oppure stabilisce a quale dei due i figli debbano essere affidati; determina
i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore; fissa la
misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
In ogni caso ciascuno dei genitori può sempre chiedere
l'affidamento esclusivo quando ne sussistano le condizioni, nonché la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento, l'attribuzione
dell'esercizio della potestà e delle eventuali disposizioni relative alla
misura e alla modalità del contributo.
Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla
salute dei figli sono assunte di comune accordo, tenuto conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, secondo la
legge se non sono indipendenti economicamente, il giudice può disporre il
pagamento di un assegno periodico; se sono portatori di handicap grave, si
applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori.
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