L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente concluso
l’istruttoria relativa al cosiddetto "caro latte" per l’infanzia,
rilevando l’esistenza di comportamenti collusivi tra i principali produttori di
alimenti per neonati. L’attenzione dell’Authority si è infatti appuntata sulle
ragioni che favoriscono, in Italia, l’alterazione delle normali dinamiche di
mercato, con definizione di prezzi a livelli assai superiori rispetto agli
omologhi prodotti europei. La decisione, sfociata nella censura delle pratiche
concordate e nell’irrogazione di rilevanti sanzioni (complessivamente pari a
circa 10 milioni di euro), offre il destro per abbozzare alcune considerazioni a
margine anche sull’operato dell’Autorità.
La spesa degli utenti in latte per l’infanzia: il prezzo è giusto?
Il dato che emerge dalle risultanze istruttorie non lascia margini di
incertezza. I prezzi dei latti per l’infanzia (in particolare, dei latti di
partenza e di proseguimento) nel nostro paese sono di gran lunga superiori
rispetto a quelli applicati negli altri paesi europei. Più precisamente, i
differenziali tra i prezzi italiani e quelli esteri, distribuiti attraverso il
canale farmaceutico, presentano maggiorazioni comprese tra il 100 e il 300
per cento, con punte prossime al 350 per cento.
Il dato assume contorni di particolare gravità se si considera che non solo
sussiste una completa fungibilità tra i prodotti venduti i Italia e quelli,
dello stesso gruppo, messi in commercio all’estero; ma anche che tra prodotti di
aziende differenti non corrono differenze qualitative tali da far
preferire un alimento rispetto ad un altro. La constatazione che tali alimenti
devono rispettare standard fissati dal ministero della Salute e che le strutture
sanitarie scelgono la somministrazione del prodotto in modo indipendente dalla
marca, corrobora le lagnanze dei consumatori circa l’iniquità (comparata) dei
prezzi. Morale spicciola: nel quinquennio 2000-2004 si è assistito a prezzi
talmente elevati da non trovare giustificazioni nella minore redditività del
mercato nostrano, e nemmeno nella struttura dei costi delle diverse società.
L’iter logico dell’Autorità
Nell’ampio catalogo delle condotte suscettibili di generare effetti
anticompetitivi, le pratiche vocazionalmente deputate a elevare i prezzi a
carico dell’utenza finale si candidano quali obiettivi privilegiati della
repressione antimonopolistica. Le pratiche concordate, pur non
formalizzate in accordi espliciti, rientrano indubitabilmente nella categoria.
Nondimeno, di là dall’allineamento dei prezzi su valori inopinatamente elevati,
è necessario provare l’esistenza di una volontà comune chiaramente volta
all’illecito.
In proposito, il ragionamento (censorio) dell’Autorità garante ha fatto leva
sullo scambio di informazioni, avvenuto sia direttamente che
indirettamente. Quanto al primo, la prova del coordinamento è stata desunta
dalla riduzione dei prezzi applicati dalle imprese, a seguito dell’invito
espresso in tal senso dal ministro della Salute. Nel 2004, infatti, lo stesso
ministro aveva convocato a più riprese le società, sollecitando un intervento
deflativo sui prezzi in misura (almeno) pari al 10 per cento, e minacciando, in
caso contrario, l’adozione di provvedimenti sanzionatori. La successiva
diminuzione dei prezzi, sebbene prossima alla soglia indicata dal ministro, non
sembra sufficiente a dimostrare l’intento concertativo. In breve, distillare la
volontà comune dalle riunioni presso il ministero, nelle quali sia l’ufficio
giuridico dello stesso ministero, sia le aziende erano consapevoli dei rischi
anticompetitivi di una riduzione dei prezzi di eguale ammontare, per di più
realizzata in momenti e quantità differenti, non aiuta a dare spessore alla
concertazione. In ogni caso, avendo efficacia ex nunc, appare inidonea a
provare la collusione nel quinquennio precedente. L’illiceità di una condotta
avvenuta in passato va suffragata diversamente.
In effetti, l’altro torno argomentativo, lo scambio indiretto di informazioni,
ha poggiato sulla presunzione che i produttori potessero coordinarsi attraverso
la fissazione, e successiva comunicazione alle farmacie, dei prezzi di vendita
consigliati al pubblico. Sotto questo profilo, l’Autorità, oltre a rilevare che
i listini delle società erano inseriti in apposite banche dati e quindi
accessibili dai concorrenti, ha posto enfasi sul fatto che, attraverso la
detrazione del margine dei farmacisti (pari circa al 25 per cento), fosse
possibile risalire ai prezzi di cessione degli alimenti ai distributori. Certo,
il meccanismo favoriva la trasparenza del mercato e l’ipotetico coordinamento
indiretto delle società, ma non senza la "collaborazione" del canale
farmaceutico.
Un po’ di concorrenza nel settore farmaceutico
Proprio il settore farmaceutico, non a caso scelto dalla più parte dei
produttori quale canale primario di distribuzione degli alimenti per l’infanzia
(chi ha optato per la traiettoria alternativa della grande distribuzione sfugge
ai rigori della repressione antitrust), rappresenta uno dei comparti nei quali
appare fondamentale introdurre principi di concorrenza. Se ci fosse stata
concorrenza di prezzo tra le farmacie, e non l’applicazione di un margine
sostanzialmente predeterminato, sarebbe riuscito più complesso per i produttori
risalire ai prezzi di cessione degli alimenti. Tanto più che l’indicazione di un
prezzo consigliato al pubblico non costituisce di per sé prassi illecita. In
atri termini, la concorrenza di prezzo nel mercato a valle, tra le farmacie,
avrebbe contribuito a ridurre la trasparenza del mercato, così come la
possibilità di concertazione tra i produttori di latte. Al contrario,
all’assenza di concorrenza sulla qualità dei prodotti si è aggiunta una
sostanziale ingessatura del mercato a valle.
In conclusione, l’evidenza del caso è data dall’esistenza di un prezzo
(oligopolistico) elevato, soprattutto se confrontato con la migliore pratica
europea, nonché dalla strutturazione di un mercato impermeabile ai crismi della
concorrenza e nel quale un parallelismo consapevole tra i produttori appare
esito "naturale". La domanda, ancora in cerca di una risposta, è se
l’architettura concettuale costruita dall’Autorità sia sufficiente a provare la
collusione tacita dei produttori, anche perché le modalità con le quali il
mercato è stato ritagliato, togliendo dal giro numerose società (obiettivamente
minori, ma) responsabili dello stesso tipo di condotte, rischiano di rivelarsi
strumentali all’individuazione dell’intesa collusiva. Su questi punti si
pronuncerà presumibilmente il Tar del Lazio.
Per saperne di più
M. Motta, Competition Policy- Theory and practice, Oxford University
Press, 2004, 137 ss.
P. Fattori, M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, il
Mulino, 2004, 51 ss.
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