L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato il Codice di
condotta commerciale. Più tutela per i clienti "domestici": a partire dal
1° luglio 2007 quest'ultimi potranno esercitare il diritto di scelta del
proprio fornitore. Per consultare il provvedimento
clicca qui.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha
approvato il Codice di condotta commerciale. Più tutela per i
clienti "domestici": a partire dal 1° luglio 2007 quest'ultimi potranno
esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore. Il Codice riguarda
essenzialmente la fase pre-contrattuale, le regole di correttezza e
trasparenza che gli operatori venditori devono applicare nelle fasi di
promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del
contratto già stipulato. L'obiettivo è garantire al cliente la piena
informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte
ricevute, affinché lo stesso cliente finale possa trarre vantaggi dal
mercato scegliendo tra diverse offerte in modo consapevole ed informato.
Le proposte riguardano la trasparenza delle informazioni,
la correttezza nell'utilizzo delle diverse tecniche di vendita,
l'informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e
contrattuali, la confrontabilità dei prezzi, la chiarezza dei contratti e la
semplicità del linguaggio utilizzato. Per i contratti conclusi fuori dai
locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve
inoltre essere assicurato il diritto di ripensamento.
In particolare il Codice:
- si applica a tutti i soggetti esercenti l'attività di vendita di
energia elettrica nei confronti dei clienti idonei finali connessi in
bassa tensione;
- fissa le regole generali di correttezza da osservare nella promozione
delle offerte commerciali; individua gli elementi minimi essenziali delle
comunicazioni a scopo commerciale e i principi generali per evitare
comportamenti scorretti nelle attività di promozione presso i clienti
idonei finali;
- indica le informazioni minime relative alle condizioni economiche e
contrattuali di un'offerta commerciale che devono essere rese note ai
clienti idonei finali prima della conclusione di un nuovo contratto, anche
al fine di consentire la confrontabilità tra offerte diverse;
- fissa i criteri per la redazione dei contratti, stabilisce che
l'esercente, nell'attività di vendita, deve consegnare al cliente copia
integrale del contratto, una nota informativa predisposta dall'Autorità e
una scheda di riepilogo dei corrispettivi;
- estende, analogamente a quanto previsto dal Codice di condotta
commerciale per la vendita di gas, anche ai clienti non domestici, che non
rientrano nella definizione di consumatore, il diritto di ripensamento di
cui al decreto legislativo n. 206/05 (Codice del consumo).
Il Codice, definendo regole di comportamento uniformi su
tutto il territorio nazionale, garantisce inoltre che la competizione tra
venditori si svolga a parità di condizioni e costituisce, anche sotto questo
aspetto, un elemento di stimolo alla concorrenza.
Per consultare il provvedimento è pubblicato sul sito
www.autorita.energia.it
|