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12/04/2008 Voto di protesta e leggende metropolitane (Enzo Balboni, http://www.lavoce.info)

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Circolano molte voci, soprattutto sul web, sull'espressione del voto di protesta e sulle sue conseguenze nella ripartizione dei seggi. Facciamo chiarezza. Il voto nullo, il "voto in bianco", la mancata consegna della scheda o il suo mancato ritiro, nonché l'astensione hanno esattamente lo stesso peso nella determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista: nessuno. E nessun presidente o segretario di seggio potrà mai verbalizzare una espressione di voto, qualunque essa sia.

Corre all'impazzata sul web, in questi ultimi giorni, la leggenda metropolitana della legittimità e liceità del voto di protesta, da realizzare domenica e lunedì, in sede di elezioni politiche.

UNA LEGGENDA IN DUE PARTI

Dovrebbe concretarsi nel rifiuto di ritirare la scheda elettorale, seguito dalla richiesta al presidente di seggio di verbalizzare le motivazioni della protesta stessa. Il punto di appoggio normativo che i protestatari hanno saputo trovare a favore della loro tesi consisterebbe nell'obbligo, gravante sul segretario del seggio, a mente dell'articolo 104 del Tu del 1957, di verbalizzare "proteste o reclami di elettori". Il rifiuto del segretario sarebbe punito (addirittura) "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 4 milioni di lire".
La seconda parte della leggenda metropolitana è data dalla convinzione che il suddetto comportamento di rifiuto sarebbe l'unico modo con cui opporsi al conteggio dei voti bianchi, nulli o di protesta (un nuovo tertium genius) tra quelli che contribuiscono all'ottenimento del premio di maggioranza.

I RIFERIMENTI DI LEGGE

Affrontando separatamente i due argomenti non sarà difficile smontarli, anche con considerazioni neppure troppo sofisticate.
Circa il primo, risulta decisiva la cosiddetta interpretazione sistematica volta a collocare al posto giusto le espressioni contenute nella legge: "proteste o reclami di elettori", che è il punto di attacco dell'interpretazione protestataria.
Se, con un po' di pazienza, ci si mette sulle tracce dei richiami alle parole citate, che sono rinvenibili nel Tu del 1957, a loro volta collegate con il Tu n. 26 del 1948, si scopre che tali espressioni riguardano sempre ed esclusivamente operazioni elettorali concernenti lo scrutinio dei voti e la loro assegnazione alle liste in competizione.
Ciò avviene, una prima volta, all'art 44 Tu (inserito nel Titolo IV "Della votazione"): hanno accesso nella sala del voto gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente "proteste e reclami" relativi alle operazioni della sezione.
Una seconda volta, all'art 71 (nel Titolo V "Dello scrutinio") in relazione alla immediata vidimazione da parte del presidente delle "carte relativi ai reclami e alle proteste" .
Una terza volta, all'art 72 (sempre nel titolo riguardante lo scrutinio) con la formazione del plico contenente anche "le carte relative ai reclami e alle proteste".
Una quarta volta all'art. 74, in relazione all'obbligo del segretario del seggio di far menzione nel verbale "di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente".
Una quinta volta all'art 76, laddove sono elencati gli obblighi dell'Ufficio centrale circoscrizionale che, entro 48 ore, deve procedere "per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e i reclami presentati in proposito" e decidere conseguentemente.
Una sesta volta, nell'art. 79, ritorna l'espressione "reclami, proteste e incidenti avvenuti nelle sezioni" per vietare all'Ufficio centrale di discutere su di esse nonché sulla valutazione dei voti assegnati. Il giudizio definitivo circa le contestazioni, "le proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività spetta alla Camera dei Deputati" (ovvero al Senato). A ciò soccorre ulteriormente il fatto che le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni e all'Ufficio circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria della Camera (art. 87, comma 1 e 3)
L'ultima citazione che riguarda il nostro argomento è quella, già presentata all'inizio, inserita nell'articolo 104 Tu.
Credo che non ci sia bisogno di insistere nell'argomentare che il presunto diritto di reclamo o protesta da parte degli elettori, inteso come rifiuto di votare, cioè di esprimere un voto (anche con scheda bianca o fatta annullare) o di astenersi pretendendo di verbalizzare le ragioni di tale protesta non esiste, se non per il limitatissimo spazio concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali (ad esempio eventuale mala gestio da parte del presidente, degli scrutatori o cose simili).
Mentre il diritto di reclamo e di protesta che ricorre più volte, come si è visto, nel Tu riguarda la fase dello scrutinio e dell'assegnazione di voti, e con riferimento a ciò hanno voce in capitolo i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista. Tutti costoro e solo loro hanno diritto di esporre e far verbalizzare "i reclami e le proteste" che poi saranno inoltrati fino all'Ufficio centrale e in ultimo, alla Camera dei Deputati (o al Senato).

SCHEDE BIANCHE E RIPARTIZIONE DEI SEGGI

L'altra leggenda metropolitana che circola su Internet è la seguente: occorrerebbe seguire determinate, specifiche modalità per il voto di protesta, per evitare che il voto, non espresso a favore di alcuna lista ma nemmeno formulato nella modalità ritenuta necessaria, contribuisca a far assegnare il premio di maggioranza a una lista o coalizione.
Quali siano esattamente tali modalità è un dato che varia secondo i boatos che si agitano sul web: presentarsi al seggio e rifiutare la scheda, oppure ritirare la scheda ma non restituirla, oppure lasciarla in bianco, oppure lasciarla in bianco e fare verbalizzare la circostanza, eccetera.
Talora, si aggiunge - quasi per dare una vernice di tecnicismo e attendibilità - che il meccanismo si baserebbe su qualche cavillo annidato nei "regolamenti" sulla ripartizione dei seggi.
È opportuno allora chiarire che, nel vigente sistema elettorale, contano ai fini della ripartizione dei seggi solo i voti attribuiti a una lista determinata. I voti nulli e le schede in bianco non hanno alcun rilievo, a questi effetti, sebbene ad altri e più limitati fini la legge distingua le due categorie (per esempio: vanno verbalizzati separatamente - articolo 68, co. 7, Dpr n. 361/57).
Il punto emerge con chiarezza dal rilievo che, tutte le volte in cui la legge fa riferimento al numero di voti da considerare nelle operazioni di riparto dei seggi, il riferimento è specificamente condotto ai voti "conseguiti" da una lista o ai "voti validi espressi": ad esempio, nella legge elettorale della Camera, vedi articolo 77, n. 1; articolo 83, co. 1, n. 2 eccetera.
Gli stessi riferimenti valgono anche per quanto riguarda le soglie di sbarramento (articolo 83, co. 1, n. 3) e il premio di maggioranza (o meglio, il criterio base per la determinazione dei seggi spettanti - vedi articolo 83, co. 1, n. 4 - che è poi corretto dalla regola del premio - articolo 83, co. 1, nn. 5 e 7, e co. 2).
Il discorso non cambia nella legge elettorale per il Senato (articoli 16-17 Dlgs n. 533/93). Il regolamento di attuazione della previgente legge elettorale (Dpr n. 14/94), nelle parti non già abrogate, non prevede alcuna disposizione di segno diverso, né del resto potrebbe validamente ed efficacemente farlo.
Pertanto, il voto nullo, il "voto in bianco", la mancata consegna della scheda o il suo mancato ritiro, nonché l'astensione hanno esattamente lo stesso peso nella determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista: nessun peso.

http://www.lavoce.info

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