Come tutti sanno, con la legge 270/2005 il governo Berlusconi privo' i cittadini del diritto di scegliere il partito ed i propri candidati, per avere la possibilità di portare al governo la sua segretaria, i suoi avvocati e gente come Previti e Ciarrapico, dando anche agli altri la possibilità di scegliere i propri candidati senza tener conto del volere degli elettori.
04/04/2008 Diritto di NON VOTO Il 18 ed il 19 aprile del 1993 attraverso lo strumento del Referendum i cittadini furono chiamati ad esprimersi sull' abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema maggioritario. La maggioranza degli Elettori Italiani (82,70%) scelse chiaramente un sistema maggioritario volto a dare maggioranze parlamentari stabili ma nel 2005 il governo Berlusconi annullo questo referendum per sostituirlo con una legge elettorale vergognosa...
Lo stesso signore sta ora cercando di confondere le idee chiedendo agli elettori di non votare per i partiti piccoli con il concetto di "voto utile": non bisogna votare piu' seconda coscienza ma solo per aiutare la sua coalizione a vincere queste assurde elezioni
Ma ormai l' antipolitica sta avanzando ed è facile prevedere un' astensione record
Coloro che in qualche modo si sentono rappresentati, DEVONO andare a votare anche se si tratta di partiti piccoli che Berlusconi vuole fare fuori ma sembra che i giochi siano già fatti, e
probabilmente molti andranno a votare il 'meno peggio'.
La legge prevede anche la possibilità
di rifiutarsi di votare facendo mettere a verbale:
si va al seggio, si fa vidimare la scheda e si
dichiara che ci si rifiuta di votare chiedendo che sia messo a
verbale.
Attenzione, le schede bianche e nulle non influiscono sul premio di maggioranza per cui anche questo modo di rifiuto del voto non dovrebbe influire sul premio di maggioranza che viene assegnato in base alle schede valide.
L’attuale legge elettorale (c.d. “Porcellum” – L. 270/2005 che modifica il D.P.R. 361/1957), prevede, infatti, che i calcoli per l’assegnazione dei seggi (e quindi anche del premio di maggioranza) vengano effettuati sulla base dei "voti validi espressi" (vedi art.1 comma 12 della legge stessa). Risulta pertanto palese che con tale termine il legislatore si riferisce ai soli voti validi, ritenendo le schede nulle e bianche insignificanti ai fini dei conteggi.
Inoltre, il nostro ordinamento in merito alla possibilità di “rifiuto del voto”, non prevede alcuna fattispecie di tal genere. Si potrebbe, per analogia, far rientrare questo tipo di “rifiuto” all’interno dei casi di “voto fuori dalla cabina” (vedi art.62 D.P.R. 361/1957) e di “artificioso indugio nell’espressione di voto” (vedi art.46 del T.U. n.570 del 1960 ovvero art. 44 D.P.R. 361/1957): in entrambi i casi, comunque, si tratterebbe di voto nullo che non influirebbe sul premio di maggioranza.
Ulteriore conferma è il fatto che queste schede, insieme con quelle deteriorate, verranno inserite dal presidente del seggio in un apposito plico, parificandole così alle schede nulle.
Infine, in merito alla richiesta di inserimento in calce al verbale di seggio, di un commento dell’elettore “rifiutante”, è bene non creare confusione: se da una parte vi sono norme che regolano le modalità di espletamento del voto, ve ne sono delle altre che regolano il “buon funzionamento del seggio”. L’art.104 del D.P.R. 361/1957, unico riferimento giuridico a cui rimandano i sostenitori di questa proposta, rientra in quest’ ultima categoria: prevede la possibilità, per l’elettore, di ottenere dal segretario di seggio la verbalizzazione di proteste o reclami relativi esclusivamente alle modalità di espletamento delle votazioni.
In sostanza la possibilità di inserire a verbale proprie considerazioni non ha alcun collegamento con il rifiuto della scheda ma è un diritto concesso agli elettori di segnalare alcuni "malfunzionamenti", di carattere procedurale, all'interno dei seggi. La norma in questione manifesta la chiara volontà del legislatore di garantire che anche l’elettore, oltre alle forze dell’ordine preposte, possa effettuare un controllo sulla regolarità delle operazioni di voto. Peraltro, bisogna sottolineare come la legge sancisca espressamente l’obbligo dell’elettore di tenere un comportamento che, all’interno delle regole descritte, non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni di voto (oltre alle norme suddette, si rinvia, per esempio, all’art. 102 comma 2 D.P.R. 361/1957).
Se queste schede di rifiuto dovessero essere veramente tante, cosa mai successa nelle elezioni italiane, ci sarebbe qualche
problema nell'assegnare i seggi vuoti e i mass-media sarebbero
obbligati a parlarne ma questo astensionismo passivo non fa percentuale di
media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema
di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. Si esprime, pero', il dissenso per queste elezioni private del diritto di scelta
Anche le schede bianche e quelle nulle non vanno ad influire sul cosiddetto premio di maggioranza che spetta al vincitore delle elezioni.
L' elettore puo' recarsi al seggio e, una volta
fatto vidimare il certificato elettorale, avvalersi del diritto di rifiutare di votare chiedendo i di far mettere a verbale tale
opzione; è possibile inoltre riportare in calce al verbale una dichiarazione in cui si esprime il motivo del rifiuto come riportato in questo articolo
04/04/2008 Diritto di NON VOTO Il 18 ed il 19 aprile del 1993 attraverso lo strumento del Referendum i cittadini furono chiamati ad esprimersi sull' abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema maggioritario. La maggioranza degli Elettori Italiani (82,70%) scelse chiaramente un sistema maggioritario volto a dare maggioranze parlamentari stabili ma nel 2005 il governo Berlusconi annullo questo referendum per sostituirlo con una legge elettorale vergognosa...
Questi i riferimenti legislativi riportati
Istruzioni del Ministero dell’Interno
“Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto
complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste
componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, [...]
Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto
almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate
a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia
[...]
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti
complessivamente 617 seggi [...] utilizzando la formula proporzionale dei
quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al termine di
questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto
almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da
assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto)
viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale.
Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le
altre coalizioni o liste singole.I seggi conquistati da coalizioni sono poi
ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna
ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2
per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale
soglia [...] Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti
interi e dei più alti resti. I seggi complessivamente spettanti a ciascuna
formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26
circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle
coalizioni e delle singole liste.[...]“
Lo stesso vale per il Senato. In ogni caso si parla solo ed esclusivamente di
voti validi. Le schede nulle e bianche non vengono prese in considerazione
nell’assegnazione dei seggi.
Rifiutare la scheda nel seggio elettorale serve solo ad esercitare il
Diritto di NON VOTO
Attenzione: se si vuole annullare il proprio voto,
non votare scheda bianca per evitare eventuali brogli
elettorali.
VEDI ANCHE: Bruno Aprile e la Democrazia Diretta
Riferimento legislativo:
Legge 21 dicembre 2005 n.270
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