Il 18 ed il 19 aprile del 1993 attraverso lo strumento del Referendum i cittadini furono chiamati ad esprimersi sull'
abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema
maggioritario. Questi furono i risultati:
Leggi Elettorali Senato
Abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il
Sistema maggioritario
|
totale |
percentuale (%) |
|
Iscritti alle liste |
47 946 896 |
|
Votanti |
36 922 390 |
77,00 |
(su n. elettori) |
Quorum raggiunto |
Voti validi |
34 971 387 |
94,70 |
(su n. votanti) |
Voti nulli o schede bianche |
1 951 003 |
5,30 |
(su n. votanti) |
Astenuti |
11 024 506 |
23,00 |
(su n. iscritti) |
Risultati
|
|
Voti |
% |
RISPOSTA AFFERMATIVA |
SÌ |
31 234 897 |
82,70% |
RISPOSTA NEGATIVA |
NO |
6 034 640 |
17,30% |
bianche/nulle |
|
1 951 003 |
|
Totale voti validi |
|
34 971 387 |
100% |
La maggioranza degli Elettori Italiani (82,70%) scelse chiaramente
un sistema maggioritario volto a dare maggioranze parlamentari stabili che
consentissero Governi duraturi in grado di poter affrontare la normale
durata dei mandati prevista dalla Costituzione. Qui di seguito i due
riferimenti della legge del 2005 approvata dal governo Berlusconi che
privava i cittadini del diritto di voto di un partito e del diritto di
scegliere il candidato. Nelle elezioni del 2008 come in quelle del 2006,
non è infatti possibile scegliere un proprio candidato
Legge originale 270/2005. Modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Interpretazione Legge 270/2005 detta del Porcellum
Per chi è interessato all'astensionismo o simili, segnalo e riporto - a
solo titolo informativo - il post sul meetup di Torino ed altri Meetup:
DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA:
1) Andare a votare regolarmente, presentandosi con i documenti e la
tessera elettorale.
2) Dopo la vidimazione della scheda, rifiutare la stessa dicendo: "Rifiuto la
scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!"
3) Pretendere che il rifiuto sia messo a verbale.
4) Esercitare il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un
commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio: "Nessuno dei politici
inseriti nelle liste mi rappresenta")(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art.
104)
Così facendo il vostro voto sarà annullato senza nessuna influenza diretta.
Art. 104
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o
alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non
fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il
medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al
vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa
sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono
all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni
contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni
elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato,
o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con
la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire
4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei
mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di
candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire
quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di
candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra
volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena
della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire
4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio de! l diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Fonte: Meetup TO (ed altri Meetup)
Attenzione, le schede bianche e nulle non influiscono sul premio di maggioranza per cui anche questo modo di rifiuto del voto non dovrebbe influire sul premio di maggioranza che viene assegnato in base alle schede valide.
L’attuale legge elettorale (c.d. “Porcellum” – L. 270/2005 che modifica il D.P.R. 361/1957), prevede, infatti, che i calcoli per l’assegnazione dei seggi (e quindi anche del premio di maggioranza) vengano effettuati sulla base dei "voti validi espressi" (vedi art.1 comma 12 della legge stessa). Risulta pertanto palese che con tale termine il legislatore si riferisce ai soli voti validi, ritenendo le schede nulle e bianche insignificanti ai fini dei conteggi.
Inoltre, il nostro ordinamento in merito alla possibilità di “rifiuto del voto”, non prevede alcuna fattispecie di tal genere. Si potrebbe, per analogia, far rientrare questo tipo di “rifiuto” all’interno dei casi di “voto fuori dalla cabina” (vedi art.62 D.P.R. 361/1957) e di “artificioso indugio nell’espressione di voto” (vedi art.46 del T.U. n.570 del 1960 ovvero art. 44 D.P.R. 361/1957): in entrambi i casi, comunque, si tratterebbe di voto nullo che non influirebbe sul premio di maggioranza.
Ulteriore conferma è il fatto che queste schede, insieme con quelle deteriorate, verranno inserite dal presidente del seggio in un apposito plico, parificandole così alle schede nulle.
Infine, in merito alla richiesta di inserimento in calce al verbale di seggio, di un commento dell’elettore “rifiutante”, è bene non creare confusione: se da una parte vi sono norme che regolano le modalità di espletamento del voto, ve ne sono delle altre che regolano il “buon funzionamento del seggio”. L’art.104 del D.P.R. 361/1957, unico riferimento giuridico a cui rimandano i sostenitori di questa proposta, rientra in quest’ ultima categoria: prevede la possibilità, per l’elettore, di ottenere dal segretario di seggio la verbalizzazione di proteste o reclami relativi esclusivamente alle modalità di espletamento delle votazioni.
In sostanza la possibilità di inserire a verbale proprie considerazioni non ha alcun collegamento con il rifiuto della scheda ma è un diritto concesso agli elettori di segnalare alcuni "malfunzionamenti", di carattere procedurale, all'interno dei seggi. La norma in questione manifesta la chiara volontà del legislatore di garantire che anche l’elettore, oltre alle forze dell’ordine preposte, possa effettuare un controllo sulla regolarità delle operazioni di voto. Peraltro, bisogna sottolineare come la legge sancisca espressamente l’obbligo dell’elettore di tenere un comportamento che, all’interno delle regole descritte, non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni di voto (oltre alle norme suddette, si rinvia, per esempio, all’art. 102 comma 2 D.P.R. 361/1957).
Abbiamo tutti il diritto di votare chi vogliamo.Come abbiamo il diritto di astenerci.
Grillo suggerisce il non voto perchè ritiene queste elezioni anticostituzionali.
Siamo liberi di votare chi vogliamo, basta sapere.
Basta sapere che il 18 Aprile 1993 abbiamo votato un referendum il quale, con un consenso dell' 82,7% dei voti e un'affluenza del 77%, portò all' abrogazione di alcuni articoli della vecchia normativa elettorale proporzionale, configurando un sistema maggioritario.
Ma il 21 Dicembre 2005 la legge n° 270, scritta principalmente
dall'allora Ministro Calderoli (che, in una intervista la definì
«una porcata»), sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 introducendo un
sistema quasi totalmente differente.
Fu approvata con i soli voti della maggioranza parlamentare, senza il consenso dell' allora
opposizione, ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione dei seggi, in favore di un sistema di assegnazione dei seggi quasi completamente , a coalizione, con premio di maggioranza
ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi,
senza possibilità di indicare preferenze.
Si è votato con questa legge alle elezioni del 2006 , ed essa è in
vigore per lo svolgimento anche per le elezioni del 2008.
Basta saperlo che il centrodestra, per interessi personali, se ne è
fregato del volere dei cittadini che dovrebbe per lavoro
rappresentare ed ha imposto il sistema elettorale che riteneva al
momento più conveniente ed eliminando il diritto ad ogni cittadino di
scegliersi il proprio candiato.
Le elezioni furono però vinte dal centrosinistra che ha votato quasi all' unanimità il provvedimento dell' indulto (2 Italiani su 3 erano contro a questo provvedimento).
Un provvedimento esteso per volere del centrodestra anche ai reati di concussione e corruzione contro la pubblica amministrazione.
Da un sondaggio di Repubblica il 95% degli italiani era contrario a questa estensione.
Basta saperlo.
Basta sapere che Veltroni difende Bassolino ritenendolo estraneo alla vergogna mondiale alla quale la nostra regione è stata esposta.
Che nessuno parla nel programma governativo di informazione e scuola, di conflitto d'interessi, di pregiudicati in parlamento, di inchieste della magistratura dimenticate quando hanno toccato i politici.
Se voto Veltroni o voto Berlusconi sono cosciente che di meglio non mi merito.
Fonte: Meetup NA (e altri Meetup)
La materia è regolata dal DPR 361 del 1957, emendato nel corso del tempo e di
cui qui è disponibile il
testo coordinato e vigente dopo l’ultima riforma del 2005 (Governo
Berlusconi). Inoltre, le disposizioni di completano con riferimento alle
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal
Ministero dell’Interno. A mio modesto parere, il messaggio che sta girando è una
bufala di proporzioni nazionali per i seguenti motivi:
- gli art. 57 e 58 disciplinano l’identificazione e lo svolgimento del voto.
E non prevedono alcuna possibilità paragonabile a quella presente nel
messaggio, salvo quanto previsto dall’art. 74 sul verbale delle operazioni di
voto, dove devono essere annotati i reclami presentati, le proteste fatte, i
voti contestati e le decisioni del presidente. Il paragrafo 6 precisa inoltre
che le decisioni del presidente su tutte le difficoltà e gli incidenti che
siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami (anche
orali) e le proteste che gli vengano presentati sono provvisorie: il
giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su
tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, alla
Camera dei deputati ed al Senato.
- Nel verbale deve essere annotato il rifiuto di un elettore di votare
DOPO essere stato identificato e registrato, ma il presidente non ha
nessun obbligo di riportare eventuali dichiarazioni dell’elettore
- in base all’art. 83 il riparto dei voti avviene esclusivamente sulla
base dei voti validamente espressi escludendo il numero dei voti nulli
e delle schede bianche.
I voti espressi in ciascuna sezione elettorale sono attribuiti a ciascuna
lista.
Il conteggio nazionale per l’attribuzione dei seggi in parlamento avviene
mediante il procedimento del quoziente elettorale nazionale (somma dei
voti ottenuti da ciascuna lista -o coalizione- a livello nazionale DIVISO il
numero dei seggi da attribuire).
Il premio di maggioranza viene attribuito solo sulla base dei voti VALIDI
ottenuti dalle liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti su base
nazionale alla Camera e l’8% dei voti ottenuti su base regionale al Senato.
- il presidente può decidere di attuare le disposizioni previste per i
casi speciali, contenute nei paragrafi 62 e 63 delle istruzioni. Se
l’elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda,
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto (la scheda è
annullata ed allegata al verbale). Se l’elettore indugia artificiosamente
nell’espressione del voto o non restituisce la scheda riempita, può
farlo allontanare per evitare di ritardare o di congestionare le operazioni di
votazione degli altri elettori. Le schede, restituite dall’elettore che ha
indugiato artificiosamente e che non contengono alcuna espressione di voto,
devono essere annullate. Tali fatti vanno annotati nel verbale e nel caso
dell’indugio anche accanto al nome dell’elettore.
- da notare che se il comportamento dell’elettore rientra nei casi previsti
dall’art. 102
(cagiona disordini con segni palesi di approvazione o disapprovazione od in
qualunque
altro modo) ed egli viene richiamato all’ordine dal presidente senza obbedire
rischia l’arresto ino a tre mesi e l’ammenda fino a circa 200 euro.
Link e materiale utile:
http://www.swg.it
http://www.interno.it
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