Interpellanza dell'on. Donatella Poretti al Governo e ai ministri
competenti facenti parte del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio
Firenze, 25 agosto 2006
premesso che:
1 - la legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n.
223 ha previsto all'articolo 10 una serie di modifiche alla
regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti con il fine di
equilibrare il potere contrattuale tra le parti;
2 - l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, il 4 agosto 2006 ha
diramato la circolare Prot.LG/004315 in cui fornisce una serie di
indicazioni alle proprie associate;
3 - cosi' come denunciato dall'Aduc (Associazione per i diritti
degli utenti e consumatori) le interpretazioni tendono a limitare i
nuovi diritti della clientela (tradendo il principio ispiratore della
riforma), in particolare per cio' che concerne:
a) Spese di chiusura. L'Abi al punto 3 della circolare specifica
che le nuove previsioni non escludono la possibilita' di addebitare
spese a valle della chiusura stessa "Si ritiene che le spese di chiusura
possano intendersi quelle strettamente inerenti alle attivita' di
chiusura ... e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a
valle della chiusura ...".
Indicazioni che darebbero la possibilita' alle banche di "ingegnarsi"
perche', nel rispetto formale della nuova legge, vengano create spese
definibili "a valle";
b) Mutui e finanziamenti. L'Abi (alla nota 17 della circolare)
dice "L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza
penalita' e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non
siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da
corrispondere in caso di estinzione anticipata ...".
Indicazioni che darebbero la possibilita' di richiedere una penale in
caso di estinzione anticipata di un mutuo o altro finanziamento. In
ambedue i casi si otterrebbe la sostanziale conferma della disciplina
precedente alla riforma, rendendo inefficace, tra l'altro, le previsioni
del comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione in oggetto: "In
ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di
recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".
c) Ambito d'applicazione. L'Abi al punto 1.1 della circolare
esclude che le nuove regole "si applichino -ai sensi dell'articolo 23,
Dgls. 24 febbraio 1998 n. 58 (Tuf)- esclusivamente ai rapporti bancari,
mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento
e al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza emanata
dalla Consob".
Il rimando che fa l'Abi all'articolo 23 del Tuf, e' improprio. Esso
stabilisce che le disposizioni del Testo unico bancario non si applicano
ai servizi d'investimento. Questo e' vero relativamente al comma 1
dell'articolo 10 della legge di conversione (che modifica l'intero
articolo 118 del Tub). Il comma 2 dell'articolo 10 della legge di
conversione, pero', non modifica ne' integra il Tub. E' da ritenersi,
quindi, che le sue previsioni “In ogni caso, nei contratti di durata, il
cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e
senza spese di chiusura” siano estensibili, al contrario di quanto
sostenuto dall'Abi, a qualunque contratto bancario di durata.
4 - Potrebbe inoltre generare interpretazioni non in linea con le
intenzioni del legislatore, l'ambigua stesura del comma 4 dell'articolo
118 del Tub, cosi' come modificato dal comma 1 della legge di
conversione in questione, che prevede "Le variazioni dei tassi di
interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si
applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
Quali sarebbero queste modalita' che non dovrebbero creare pregiudizio?
Mancanza di chiarezza che non crea meccanismi automatici di tutela del
consumatore, ma enunciando solo principi, perche' siamo fatti valere,
non e' escluso che generi lunghi contenziosi tra banche e clienti,
sfociando anche nella via giudiziaria.
per sapere
- quali azioni normative intenda adottare affinche' vengano rimossi i
dubbi interpretativi e non vengano consolidate le interpretazione di
parte del sistema bancario, fornendo ai consumatori di servizi bancari
le conoscenze e gli strumenti per tutelare i loro diritti sanciti dalla
nuova legge.
Indice Tutto sul Decreto Bersani e le Liberalizzazioni
Il governo approva la manovra: vendita dei farmaci nei supermercati e inasprimento fiscale per le rendite. Soddisfatti sindacati e consumatori
Liberalizzazione delle licenze dei taxi, vendita dei farmaci da banco nei supermercati, aumento delle imposte sugli affitti stagionali, dell’imposizione fiscale sulle stock option, i pacchetti azionari appannaggio dei manager aziendali, attualmente molto basse, e sulle rendite finanziarie. E poi ancora liberalizzazione delle tariffe dei professionisti e possibilità di effettuare il passaggio di proprietà dell’auto presso i comuni e non più presso i notai....
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