Il ministro Bersani ha al suo attivo una riforma del commercio che ha
rappresentato un punto di svolta importante per la regolamentazione del settore,
il primo serio tentativo di uscire dal regime di protezione esteso e minuzioso
che lo ha caratterizzato per trenta anni. Ora ci riprova, con una serie di
provvedimenti che intervengono su alcune tematiche specifiche che la riforma del
1998 non aveva toccato. E, cosa che ha potenzialità anche più significative,
stabilisce alcune regole generali in materia di attività commerciali.
Farmacie: nessun danno irreparabile alla categoria
La questione specifica più rilevante è naturalmente quella relativa alla
possibilità di vendere prodotti farmaceutici che non richiedono ricetta medica,
i cosiddetti Otc: “over the counter”, al di fuori delle farmacie e di portare la
titolarità di farmacie nell’evo moderno, eliminando restrizioni davvero estreme
anche per un paese con così forti tradizioni corporative.
La caduta del monopolio sull’Otc merita qualche considerazione non solo per i
vantaggi che ne verranno per il consumatore (prezzi più bassi) e per i
farmacisti meno fortunati (quelli che non hanno ereditato una farmacia, che
avranno nuove occasioni di lavoro), ma anche per una questione più generale.
Ogni volta che si interviene su un’attività protetta viene sollevato un problema
di equità in ordine alla svalutazione dell’investimento fatto sulla base di
diverse “regole del gioco”. Così, come il taxista paventa una svalutazione della
sua licenza, il farmacista teme la perdita di valore della sua farmacia. Una
preoccupazione che in linea di principio ha una sua giustificazione e su cui gli
interessi colpiti fanno leva per resistere ai provvedimenti di liberalizzazione.
Ma, nel caso specifico come in altri molto simili, è vero?
La risposta va cercata uscendo dalla prospettiva “statica”, che viene assunta
da chi difende posizioni di rendita garantite da restrizioni. Il problema
dovrebbe essere posto in termini diversi, valutando se le dinamiche di mercato
nel nuovo contesto possono consentire, dimostrando una qualche reazione
proattiva, di recuperare la temuta svalutazione del proprio investimento.
Provare a seguire questa logica nel caso delle farmacie può forse essere utile a
titolo esemplificativo. Basta infatti lasciare per un momento una visione
inchiodata allo stato di fatto generato dalle regolamentazione per vedere ampie
possibilità di recupero nella vastissima area di prodotti legati alla crescente
attenzione per il benessere fisico. Alcuni farmacisti sembrano considerarli con
una certa sufficienza, come un rischio di banalizzazione di quella funzione di
consulenza che essi rivendicano. Al contrario, un consiglio per una crema, un
prodotto dietetico o, perché no, di bellezza non è meno importante di quello che
riguarda una compressa per il mal di testa. È un’area di mercato in grande
espansione, che ha generato un bisogno di servizio come quello che le farmacie
possono dare a motivo della loro competenza e della fiducia di cui godono da
parte dei loro clienti.
Accettare un cambiamento in questa direzione comporta naturalmente affrontare
nuovi problemi (acquisire competenze su altre categorie di prodotto, rivedere i
parametri di gestione, ripensare i criteri con cui viene usato lo spazio di
vendita) e cambia in parte il mestiere di farmacista, ma si può fare. Nel
valutare - per le farmacie, per i taxi, per le panetterie e, speriamo, in futuro
anche per la vendita di carburanti e di prodotti a stampa - se si pongono
problemi di equità, qualche test sulle possibilità di recupero, dimostrando un
minimo di reattività alle nuove condizioni di mercato, andrebbe fatto.
Rafforzerebbe la cogenza dei provvedimenti di liberalizzazione.
Commercio e concorrenza: qualche punto fermo e, forse, una piccola
rivoluzione
Le norme di interesse per il commercio del nuovo decreto non si limitano però
a interventi specifici. Anzi, le più importanti in prospettiva sono quelle
contenute nell’articolo 3 del Titolo I, significativamente intitolato “Regole di
tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”.
L’intento è ambizioso perché si vuole stabilite una serie di principi
generali da porre alla base dello svolgimento di qualunque attività di
distribuzione commerciale, fondati sulla tutela della concorrenza. È
evidentemente una linea di intervento che nasce dall’esperienza della riforma
del settore del 1998, la cui forte spinta di liberalizzazione ha finito per
essere decisamente depotenziata dalle Regioni che avevano una rilevante delega
nella sua attuazione. Non solo, ma con la revisione del Titolo V della
Costituzione e il definitivo passaggio alle Regioni della competenza in materia
di commercio, si è aperta una fase che si preannuncia involutiva. Le Regioni si
sono dimostrate molto esposte alle pressioni degli interessi in causa e poco
sensibili ai valori della concorrenza. Queste prime disposizioni cercano di
porvi rimedio.
Sono cinque i punti fermi indicati, rivolti ad altrettante potenziali
barriere: eliminazione di requisiti professionali intesi a rendere più difficile
l’accesso al mercato di nuove imprese; soppressione delle distanze minime tra
esercizi commerciali, spesso usate per creare aree di protezione per chi è già
sul mercato; libertà di definire l’assortimento, per evitare un ritorno alle
tabelle merceologiche (vendita limitata ad alcune tipologie di prodotto);
eliminazione dei divieti e limitazioni di vario genere alle attività
promozionali (fatti salvi quelli che riguardano le vendite sottocosto e i
saldi); divieto di fissare limitazioni alle quote di mercato a livello
sub-regionale. Va notato, in particolare, l’effetto combinato del divieto di
stabilire distanze minime e limitazioni di quote di mercato per aree
sub-regionali: rende di fatto impossibile stabilire contingenti per nuove
aperture, pratica adottata da molte Regioni. Se a ciò si aggiunge la “libertà di
assortimento”, si toglie alle Regioni una parte molto rilevante degli strumenti
che hanno usato per rallentare nuove aperture di grandi punti vendita. Sulla
base delle regole stabilite dal decreto, la valutazione di nuovi investimenti
commerciali non potrà che essere fatta su considerazioni di carattere
urbanistico.
È facile prevedere che le nuove norme, a cui gli enti locali dovranno
adeguarsi entro il 1° gennaio 2007, porteranno alla creazione di contenzioso,
anche per qualche ambiguità che può nascere dalla lettura del testo del decreto.
Ma un punto importante è stato stabilito: lo Stato rivendica con forza la
propria competenza in materia di tutela della concorrenza e del consumatore e
stabilisce dei “paletti” per le Regioni. Data la competenza esclusiva che hanno
in materia di commercio, è l’unica strada percorribile. Può forse essere
percorsa con ancora maggiore determinazione, non solo nel caso del commercio, ma
nei confronti delle tante attività economiche ormai “federalizzate”
Indice Tutto sul Decreto Bersani e le Liberalizzazioni
Il governo approva la manovra: vendita dei farmaci nei supermercati e inasprimento fiscale per le rendite. Soddisfatti sindacati e consumatori
Liberalizzazione delle licenze dei taxi, vendita dei farmaci da banco nei supermercati, aumento delle imposte sugli affitti stagionali, dell’imposizione fiscale sulle stock option, i pacchetti azionari appannaggio dei manager aziendali, attualmente molto basse, e sulle rendite finanziarie. E poi ancora liberalizzazione delle tariffe dei professionisti e possibilità di effettuare il passaggio di proprietà dell’auto presso i comuni e non più presso i notai....
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