ONOREVOLI DEPUTATI!
- La normativa in vigore consente alle farmacie l'esclusiva per la vendita
al pubblico di tutti i medicinali, compresi quelli acquistabili senza
ricetta medica, che sono oggetto della presente proposta di legge.
Sono identificati in commercio da un bollino imposto dalla legge e si
suddividono in SOP, senza obbligo di prescrizione, e OTC, da banco, i
quali si differenziano dai primi perche' ne e' consentita la pubblicita'.
Rappresentano poco piu' del 10 per cento dell'intero mercato farmaceutico,
per una spesa complessiva, nel 2004, di 2.041 milioni di euro, secondo i
dati del rapporto 2005 dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali del
ministero della Salute.
Questo monopolio garantito alle farmacie impedisce l'instaurarsi della
concorrenza fra piu' distributori di tali farmaci, con riflessi negativi
sui prezzi, non basati sulla concorrenza in un mercato competitivo ma
determinati da un meccanismo retributivo della farmacia che si basa sul
valore dei farmaci.
Per capire meglio cosa significhi per le tasche degli italiani questo
monopolio, riportiamo quanto diffuso dall'Aduc (associazione per i diritti
utenti e consumatori) in un confronto col mercato Usa, dove da anni i
farmaci da banco si acquistano nei supermercati:
- aspirina. In Italia una confezione da 10 pasticche del prodotto 03 della
Bayer, costa mediamente 4 euro e 50. Negli Usa una confezione di aspirina
con 100 pasticche costa mediamente 2 Usd (circa 1,6 euro). Cioe' in Usa
un'aspirina costa 0,016 euro e in Italia 0,45 euro;
- Ibuprofene (principio attivo di diversi analgesici). In Italia una
confezione del prodotto generico con 12 pasticche cosa poco piu' di 4
euro. Negli Usa con 5 Usd (circa 4 euro) si comprano 100 pasticche.
Per abbassare i prezzi occorre aprire il mercato ad altri competitori e
introdurre una concorrenza effettiva. Questo significherebbe anche:
- Trasparenza dei prezzi. Quando in farmacia si chiede il prodotto meno
caro, il farmacista guarda sul suo schermo e da' la risposta. Tutto bene,
ma andando in un'altra farmacia, alla stessa domanda rispondono con
farmaco e prezzo diverso. Nei supermercati, invece, i farmaci sarebbero
uno accanto all'altro, con i prezzi visibili, e quindi la scelta sarebbe
libera da parte del consumatore. - Reperibilita'. E' domenica, se
percorrendo l'autostrada si viene colti da un attacco di allergia (di
questo periodo cosa non cosi' rara), nei Paesi in cui non c'e' il
monopolio delle farmacie basta fermarsi al primo autogrill, ed i farmaci
da banco piu' comuni sono li' in vendita accanto alle bibite e agli snack.
In Italia si deve uscire dall'autostrada, avventurarsi in una citta' o
paese sconosciuto, e trovare la farmacia di turno aperta.
Ricordiamo le segnalazioni al Parlamento e al Governo dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato: nella segnalazione n. 144 del
11/06/1998 l'Autorita' sostiene che l'eliminazione del monopolio delle
farmacie sui medicinali senza l'obbligo di prescrizione medica e la
conseguente possibilita' di acquistarli anche presso altri canali, sarebbe
di tutto vantaggio per il consumatore in termini di migliore servizio e di
piu' basso prezzo, cosi' come accade in vari Paesi europei. Inoltre l'Autorita'
ha espresso un giudizio negativo sia sul contingentamento numerico delle
farmacie sia sulla regolamentazione relativa ai vincoli di orari, turni e
ferie. La conseguenza del contingentamento e' che "circa l'80% dei comuni
italiani, pari al 27% della popolazione, ha a disposizione una sola
farmacia" ed "e' del tutto plausibile ritenere che il numero di esercizi
presenti in una larga parte dei comuni italiani sia inadeguato a
soddisfare la domanda". Mentre sui vincoli di orari, turni e ferie l'Autorita'
ha sottolineato carenze competitive e del servizio ai consumatori,
rilevando che anche "la regolamentazione dei comportamenti concernenti le
modalita' di svolgimento dell'attivita'" metteva "in luce che la
disciplina attualmente vigente in materia di orari e turni delle farmacie
pone significative restrizioni della concorrenza".
L'Autorita' ha approfondito questo secondo aspetto nella segnalazione n.
206 del 17/03/2000. Nella segnalazione n. 300 del 10/06/2005, relativa
alle possibili distorsioni della concorrenza del decreto legge n. 87 del
2005, l'Autorita' ha, fra l'altro, ritenuto "improcrastinabile la
liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione,
consentendone la commercializzazione anche presso i punti vendita della
distribuzione organizzata", e chiarendo che "una volta che nel punto
vendita siano garantiti un adeguato spazio dedicato a questi prodotti e
l'eventuale assistenza informativa alla clientela, l'ampliamento del
numero dei punti vendita di questi farmaci determinerebbe un aumento della
concorrenza e quindi un forte incentivo per le farmacie a praticare sconti
sul prezzo di questi farmaci, ben maggiore di quello derivante dalla
previsione della mera possibilita' di applicare sconti". Inoltre l'Autorita'
ha ribadito che si tratta di una "pratica diffusa in vari Paesi europei,
senza che essi abbiano determinato alcun danno, di natura sanitaria o
altro, per i consumatori; pertanto le barriere alla commercializzazione
dei farmaci da banco non appaiono giustificate da nessuna considerazione
di interesse pubblico e determinano solamente il permanere di rendite a
favore dei beneficiari di tali limitazioni".
Nelle istituzioni dell'Unione europea, pur in assenza di una normativa
armonizzata, si afferma sempre piu' la tendenza di questa proposta di
legge. In Gran Bretagna, dopo quattro anni dall'apertura del mercato, il
prezzo dei farmaci da banco e' diminuito del 30%. Vendite al di fuori
delle farmacie sono consentite anche in Danimarca, Germania, Irlanda,
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca.
La comunicazione 21 marzo 2005 della Commissione Europea al Governo
italiano ha affermato che ai fini della tutela degli interessi pubblici
non e' necessario che anche la proprieta' della farmacia sia di un
farmacista abilitato, essendo la sua opera richiesta solo per la
conduzione dell'esercizio.
La presente proposta, oltre a permettere agli esercizi commerciali la
vendita dei farmaci SOP e OTC, vuole garantire la salute dei cittadini, e
per questo dispone che la vendita sia effettuata in una zona della
superficie ben definita e distinta dagli altri reparti. E' innegabile,
inoltre, che la moltiplicazione dei punti vendita di questi prodotti, non
potra' che portare un vantaggio ai consumatori. Vantaggio che si
manifestera' anche dal confronto competitivo tra distributori, che
potranno praticare gli sconti che riterranno piu' opportuni.
La proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalita', in primo luogo la
promozione della concorrenza. L'articolo indica i farmaci che ne sono
oggetto, cioe' SOP e OTC confezionati e percio' immessi in commercio con
il relativo bollino, istituito dall'articolo 9-bis del decreto-legge
18/09/2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e definito nei dettagli dal decreto del ministro della
Salute 01/02/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
08/02/2002.
L'articolo 2 stabilisce che gli esercizi commerciali previsti
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 hanno titolo a
vendere al dettaglio i farmaci oggetto di questa proposta di legge senza
dover ottenere una autorizzazione ulteriore, purche' destinino ai farmaci
una parte della superficie di vendita ben definita e distinta dagli altri
reparti, in modo che siano separati dalle altre merceologie.
L'articolo 3 consente al distributore al dettaglio di effettuare sconti
sul prezzo del singolo farmaco, con l'obbligo di esporlo in modo leggibile
e di praticarlo a tutti gli acquirenti.
ART. 1.
La presente legge promuove la concorrenza, tutela gli interessi economici
dei consumatori, migliora la distribuzione dei farmaci non soggetti a
prescrizione medica (SOP) e da banco (OTC), le cui confezioni esterne
recano il bollino di riconoscimento previsto dall'articolo 9-bis del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e definito dal decreto del Ministro
della salute 1 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, garantendo sicurezza e tutela della salute.
ART. 2.
Gli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, hanno titolo a porre in vendita i farmaci previsti
dalla presente legge a condizione che sia effettuata in una parte della
superficie dell'esercizio ben definita e distinta dagli altri reparti.
ART. 3.
Lo sconto sul prezzo indicato nella confezione e' liberamente determinato
dal distributore al dettaglio per singolo farmaco, e' esposto in modo
leggibile e chiaro e praticato a tutti gli acquirenti.
Indice Tutto sul Decreto Bersani e le Liberalizzazioni
Il governo approva la manovra: vendita dei farmaci nei supermercati e inasprimento fiscale per le rendite. Soddisfatti sindacati e consumatori
Liberalizzazione delle licenze dei taxi, vendita dei farmaci da banco nei supermercati, aumento delle imposte sugli affitti stagionali, dell’imposizione fiscale sulle stock option, i pacchetti azionari appannaggio dei manager aziendali, attualmente molto basse, e sulle rendite finanziarie. E poi ancora liberalizzazione delle tariffe dei professionisti e possibilità di effettuare il passaggio di proprietà dell’auto presso i comuni e non più presso i notai....
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