Gli acquisti di beni e servizi
delle pubbliche amministrazioni, di regola, devono avvenire
attraverso gare pubbliche. Il rispetto dei principi di trasparenza e di
concorrenza, infatti, vincola gli amministratori pubblici a comportamenti
efficienti di spesa nell’interesse della collettività, impedendo favoritismi
e distorsioni nei mercati in cui operano le imprese fornitrici.
Regole di concorrenza e affidamento in house
Ciò non esclude che in alcune circostanze per le pubbliche
amministrazioni sia efficiente provvedere alle esigenze istituzionali
mediante i propri strumenti tecnici e organizzativi, senza rivolgersi al
mercato. Ad esempio, l’autoproduzione può comportare minori costi di
transazione. La costituzione da parte delle amministrazioni di società
dedicate, se confrontata con l’alternativa di provvedere con le strutture
organizzative interne, può presentare vantaggi di maggiore flessibilità
contrattuale e di trattamento fiscale.
È per questo motivo che per gli affidamenti cosiddetti in house si è
prevista una deroga alle regole sugli appalti pubblici, sia nel diritto
nazionale sia nel diritto comunitario.
Ultimamente, però, in Italia il fenomeno della costituzione di società
controllate dalle Regioni e dagli enti locali si sta espandendo a
macchia d’olio, oltre che per la prestazione di servizi pubblici anche per
attività normalmente fornite dal mercato quali ad esempio i servizi
informatici, la piccola manutenzione, la formazione, la consulenza,
l’organizzazione di convegni, i servizi di ingegneria, i servizi per il
territorio e l’ambiente, persino i call center.
Se a questa evoluzione si accompagna l’elusione delle regole sulle gare e,
quindi, la creazione di nicchie protette dalla concorrenza, vi sono
seri pericoli. Le garanzie circa l’efficienza delle politiche di spesa delle
amministrazioni locali cedono il passo ai benefici per i soggetti coinvolti
e si favorisce lo sviluppo di diffuse reti di clientele. I
concorrenti privati sono esclusi da fette rilevanti del mercato e possono
trovarsi in posizione di artificioso svantaggio, rispetto ai soggetti
protetti, nella partecipazione a gare in mercati contigui. Vi è il rischio
concreto di una nuova ingiustificata espansione della presenza pubblica
nelle attività economiche.
Il freno europeo
Per evitare degenerazioni bisogna porre un freno. In particolare, il
fenomeno dell’affidamento in house va circoscritto entro stretti
limiti.
La Corte di giustizia europea ha già indicato la strada, con una
serie di sentenze che subordinano la compatibilità dell’affidamento in
house con il diritto comunitario al rispetto di precise condizioni.
Anzitutto, nel diritto comunitario questo tipo di affidamento viene
chiaramente caratterizzato come una modalità eccezionale di
acquisizione di forniture, servizi e lavori da parte delle amministrazioni,
in deroga alle regole generali di trasparenza e concorrenza.
L’affidamento può solo avvenire a favore di una società sulla quale
l’amministrazione aggiudicatrice esercita "un controllo analogo a quello da
essa esercitato sui propri servizi".
Tale requisito va inteso in senso sostanziale. Non si tratta della
nozione di controllo societario: occorre che il soggetto pubblico abbia un
potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività
della società, tanto che questa sia una vera e propria manus
dell’ente pubblico. La partecipazione di un privato, anche
minoritaria, al capitale della società partecipata dall’ente locale
contraddice tale condizione. Nemmeno la proprietà interamente pubblica è
condizione sufficiente: occorre verificare in concreto i poteri dell’organo
di amministrazione e l’assenza di una "vocazione commerciale" della società.
La Corte di giustizia richiede anche che la società pubblica svolga la parte
prevalente della propria attività in favore dell’amministrazione. Se non si
verificano tali condizioni, l’attività deve essere appaltata a privati
secondo le regole procedurali e sostanziali degli appalti pubblici.
Questi principi comunitari dovrebbero essere incorporati nella normativa
nazionale, in materia sia di appalti sia di gestione dei servizi
pubblici locali.
Per i servizi pubblici, in realtà, qualche adeguamento in questa direzione è
già stato realizzato, in seguito agli interventi delle istituzioni
comunitarie. Nel
Testo unico delle disposizioni sugli enti locali manca ancora, tuttavia,
una importante precisazione: il ricorso all’affidamento in house deve
costituire un’eccezione, che le pubbliche amministrazioni devono
giustificare. Dimostrandone caso per caso la necessità, nonché i vantaggi
che ne derivano in termini di minori costi e maggiore efficienza, ma anche
l’impossibilità di soluzioni diverse e meno restrittive della concorrenza.
La disciplina nazionale potrebbe essere ulteriormente rafforzata
introducendo la presunzione che l’amministrazione non eserciti un controllo
equivalente a quello fatto valere sui propri servizi, quando la società
partecipata non è soggetta ai controlli contabili in vigore sulla pubblica
amministrazione
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