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Attorno alla relazione annuale
dell’Autorità antitrust tenuta dal Presidente Catricalà si è sviluppato un
dibattito importante, ospitato anche sul nostro sito, in merito alla natura
dell’intervento a tutela della concorrenza nel panorama italiano e al
confronto tra l’esperienza della Presidenza Tesauro, descritta in modo
schematico come custode di una distinzione netta di ruoli tra autorità e
imprese, e l’approccio preannunciato dalla nuova Commissione, orientato ad
un maggior dialogo tra le parti.
La soluzione europea
Non intendo in questo intervento entrare nel merito dei
due possibili modelli di enforcement, discussi
nell’intervento di Michele Grillo , né tracciare una valutazione
dell’esperienza Tesauro, cui dedica il
suo intervento Carlo Scarpa. Vorrei invece affrontare un aspetto che
emerge ciclicamente nelle discussioni relative alle politiche di tutela
della concorrenza, relativo ai meccanismi di checks and balances che
consentono all’intervento antitrust di raggiungere una consistenza e
prevedibilità agli occhi delle imprese e un equilibrio nella
valutazione delle ragioni delle diverse parti coinvolte.
Il tema si pone con grande nettezza dal confronto tra il modello
americano di enforcement pubblico, che vede un ruolo autonomo del
giudice nel valutare le ragioni dell’accusa, promosse dalle agenzie
antitrust (Dipartimento di Giustizia o Federal Trade Commission), e della
difesa, e il modello amministrativo prevalente in Europa e seguito anche
dall’Italia, basato su un primo grado di giudizio presso le Autorità
antitrust, all’interno delle quali gli uffici svolgono il ruolo dell’accusa
mentre il giudizio è affidato alla Commissione che presiede l’Autorità
stessa. La soluzione europea, caratterizzata da una separazione meno
netta tra accusa e giudizio, è stata a più riprese giudicata, non sempre
in modo disinteressato, come naturalmente incline a una distorsione a favore
delle ragioni dell’accusa. Molto spesso è la impossibilità per la
Commissione antitrust, per limiti di tempo e di risorse, ad accedere in modo
indipendente alla ricostruzione dei fatti, funzione svolta dagli uffici che
preparano l’istruttoria, che crea una distorsione a favore di chi analizza
ed elabora quegli stessi fatti e li presenta in sede di giudizio formulando
una ipotesi di accusa.
Per ovviare a questo pericolo, peraltro, l’enforcement in Europa ha
sviluppato una serie di procedure amministrative che compensassero, almeno
in parte, tale dato, richiedendo una maggiore trasparenza, rispetto
al modello americano, in tutti i passaggi del procedimento e la
pubblicazione delle decisioni, qualunque ne fosse l’esito. A ciò si
accompagna la valutazione in sede di appello secondo i gradi della giustizia
amministrativa, con il ricorso, nel caso italiano, al TAR del Lazio e al
Consiglio di Stato.
Il controllo giurisdizionale in sede di appello, per sua natura,
dovrebbe limitarsi a giudicare la correttezza e completezza
dell’attività di valutazione compiuta dall’Autorità, senza entrare nel
merito delle valutazioni stesse. Dovrebbe cioè valutare se una decisione è
stata raggiunta con una disamina completa e esauriente dei fatti, e non se
la decisione sia condivisibile o meno nel merito. Pur essendo questa
distinzione alquanto opaca, resta evidente dall’esperienza recente la
ritrosia del giudice amministrativo ad inoltrarsi in indagini complesse
nelle quali la valutazione circa la equilibrata considerazione dei diversi
elementi in gioco difficilmente può essere separata da quella di merito sul
modo con cui le analisi condotte sono state sviluppate.
Questo aspetto problematico appare di importanza crescente laddove i
procedimenti antitrust hanno via via accresciuto negli ultimi anni anche in
Italia, sia per l’approccio seguito dalla Commissione Tesauro che per la
impostazione promossa in modo netto dalla Commissione Europea, l’importanza
dell’analisi economica per la valutazione di un caso. Oggi sempre più
in tutte le materie di intervento, controllo delle concentrazioni, intese e
abusi di posizione dominante, l’Autorità antitrust ha abbandonato un
approccio meramente formalistico, sviluppando una valutazione che entra nel
merito dell’analisi economica dell’impatto delle condotte seguite sul
funzionamento dei mercati e sul benessere dei consumatori. La valutazione
antitrust appare oggi assai più complessa e economics based di quanto
non fosse un decennio fa.
Due meccanismi di verifica
Questa evoluzione senz’altro positiva pone tuttavia il
modello amministrativo europeo di enforcement antitrust sotto una
notevole tensione: la non completa separazione tra ruolo dell’accusa e
ruolo di giudizio, entrambi interni all’Autorità stessa, assieme ad una
valutazione in sede di appello limitata agli aspetti di correttezza formale
del procedimento lasciano un potenziale spazio di discrezionalità al
giudizio delle Autorità, laddove le valutazione economiche alla base di una
decisione non trovino un sufficiente controllo di merito né nel dibattimento
presso l’Autorità (per la insufficiente separazione dei ruoli) né in sede di
appello (per il rifiuto a sviluppare considerazioni di merito).
Ritengo che molte delle critiche che, in modo più o meno larvato,
sono state avanzate in questi anni alle decisioni della Commissione Tesauro,
critiche che sembrano oggi guardare con favore alla prospettiva di un
maggior dialogo con le imprese indicata nella relazione del Presidente
Catricalà, possano trovare la loro vera ragione nell’insoddisfazione,
motivata o meno che sia, per i meccanismi di checks and balances che
hanno caratterizzato il recente passato dell’Autorità italiana.
In questo senso alcune importanti innovazioni che sono stati promosse
alla Direzione Generale per la Concorrenza (DGComp) della Commissione
Europea dall’allora Commissario Monti possono offrire una risposta che
preservi l’approccio di netta separazione dei ruoli tra Autorità e imprese
ma al contempo venga incontro all’esigenza di un pieno bilanciamento dei
ruoli dell’accusa e della difesa nell’ambito dei procedimenti antitrust.
Mi riferisco in primo luogo alla creazione della figura del Chief
Economist, che risponde direttamente al Commissario alla Concorrenza, e
del team di collaboratori di cui questi si avvale, nucleo separato
dall’organizzazione degli uffici che istruiscono i casi ma che viene
coinvolto nella valutazione di questi in duplice veste. In alcuni casi i
funzionari del Chief Economist team (CET) sono coinvolti sin
dall’inizio di una indagine, offrendo un contraltare all’analisi svolta
dagli uffici che ne vagli in modo indipendente e continuativo la solidità
delle argomentazioni economiche; in altri casi il CET interviene quando
l’attività istruttoria è conclusa, offrendo al Commissario alla concorrenza
una valutazione indipendente del caso. La separazione organizzativa e di
carriera dei membri del CET rispetto ai funzionari della DGComp consente di
creare, all’interno del modello amministrativo europeo, un elemento di reale
contraddittorio nel quale il Commissario abbia modo di formarsi una opinione
approfondita su un caso, con l’ausilio del CET, in modo indipendente da chi
ha istruito l’indagine.
Un secondo meccanismo di verifica interna della solidità delle
argomentazioni di un caso è quello della peer review, organizzata
all’interno della DGComp creando un fittizio contraddittorio tra il gruppo
che ha portato avanti una indagine e un altro gruppo di funzionari che deve
sottoporre ad un vaglio critico stringente gli argomenti proposti
dall’accusa.
Ruolo del CET e peer review rappresentano due ulteriori e
significative tappe con cui il modello amministrativo di
enforcement dell’antitrust europeo ha cercato in anni recenti di venire
incontro all’esigenza di un pieno bilanciamento degli argomenti di accusa e
difesa. Riteniamo che un analogo sviluppo in sede italiana possa costituire
un modo per rispondere a quanti accusano la Commissione antitrust di una
difesa precostituita degli argomenti proposti dagli uffici, sviluppando
una rete di controlli che comparino la solidità di tali argomenti e di
quelli proposti dalle imprese. Questa funzione appare tanto più importante
in quanto consentirebbe di vagliare con maggior rigore una serie di
argomentazioni di natura economica per le quali il giudice amministrativo è
restio per sua natura e missione ad entrare in sede di appello, colmando
quel vuoto di verifiche che oggi a volte può manifestarsi.
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