E un freno per quelle piramidali e per le improbabili
"catene di Sant’Antonio". Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17
agosto 2005, n. 173 in materia di "Vendita a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali
Più trasparenza per le vendite a domicilio e un
freno per quelle piramidali e alle improbabili "catene di Sant’Antonio".
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 agosto 2005, n. 173 in materia
di "Vendita a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita
piramidali". Il Parlamento ha quindi definitivamente approvato il testo
normativo che interviene sulle cosiddette vendite piramidali, in cui
l’incentivo economico dipende dal mero reclutamento di nuovi soggetti. La
legge vieta infatti, “la promozione e la realizzazione di attività e di
strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che
sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi”.
Della serie “Quando il guadagno promesso arriva solo - praticamente mai - se
si reclutano sempre nuovi livelli di agenti”. La normativa vieta inoltre la
promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi,
piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità
di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in
cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento
di un corrispettivo. Nel contempo, il provvedimento disciplina anche in
maniera diretta le vendite a domicilio prevedendo maggiori obblighi di
trasparenza per le società e i soggetti impegnati nel settore, e più
garanzie per gli acquirenti.
Ai fini della presente legge si intende: per "vendita diretta a domicilio"
la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi
effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago; per "incaricato alla vendita diretta a
domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso
privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a
domicilio; per "impresa" o "imprese", l’impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini
commerciali di prodotti e servizi finanziari; prodotti e servizi
assicurativi; contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di
beni immobili.
Il provvedimento è il frutto di un lungo lavoro parlamentare iniziato nel
1992 sulla base di un progetto di legge proposto dalla Avedisco
(associazione di categoria che raggruppa le Aziende che operano nel settore
della vendita diretta) e sostenuto dalle Associazioni dei consumatori. Da
oggi la distinzione tra vendita diretta a domicilio e vendite piramidali o
“catene di Sant’Antonio” è sancita dalla legge e la punizione per chi sgarra
sarà severa (arresto da 6 mesi ad 1 anno e multa da 100.000 a 600.000 euro).
“La legge sulla vendita diretta sancisce definitivamente il posizionamento
del nostro comparto tra i grandi sistemi di distribuzione commerciale
riconosciuti a livello istituzionale” – afferma il Presidente di Avedisco
Enrico Festa - “la messa al bando dei sistemi piramidali introdotta con
questa legge, oltre a costituire la manifestazione di grande civiltà
commerciale pone la nostra Legislazione al pari delle più avanzate normative
esistenti in materia a livello europeo”.
Vendite piramidali e “catene di San Antonio”, truffe vere e proprie in cui
sono incappati nel corso degli anni centinaia di migliaia di ignari
cittadini, attratti dal miraggio dei facili guadagni. Un raggiro così
diffuso, anche via Internet e tramite le inserzioni sui giornali, che
promettono l'inserimento in reti di vendita e lucrosi guadagni a
provvigione, da parte di società del tutto sconosciute. “Il primo consiglio
- spiega un avvocato - è quello di sporgere immediata denuncia alle autorità
competenti, non appena si è capito di essere stati truffati.” Un'altra
azione da intraprendere subito è quella di inviare tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno una diffida al soggetto o alla società che ha proposto
l'affare, costituendola in mora per la cifra che si è sborsata.
La legge approvata dal Parlamento, esclude dalla fattispecie delle vendite
piramidali, e quindi permette, i servizi finanziari e assicurativi basati
sul “multilevel marketing” e le vendite fondate su questo sistema
commerciale. Quest'ultima forma di vendita si caratterizza per il fatto che
i vari venditori della catena effettivamente commercializzano dei prodotti
che hanno un valore di mercato e i loro introiti non sono rappresentati solo
dal reclutamento della forza vendita e dalle percentuali premiali, che
devono essere contenute, che ottengono sugli affari realizzati dai livelli
inferiori. Una parte consistente delle loro entrate deve quindi arrivare
dalla reale commercializzazione dei prodotti e dei servizi proposti
dall'azienda. Certo la formulazione della legge traccia un confine molto
labile tra “multilevel marketing” e le vendite piramidali, per cui è ovvio
che saranno in molti a cercare di mascherare le catene di Sant'Antonio in
strutture di marketing multilivello.
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