La Consob rende noto che dal prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il
Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo
scoperto.Attraverso una propria
nota, a firma del presidente Giuseppe Vegas, la Consob rende noto che dal
prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 236/2012 del 14
marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit
default swap (Regolamento Short Selling).
Il predetto Regolamento introduce, inter alia:
a) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette
corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea
quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,2% del capitale sociale
dell'emittente (art. 5);
b) l'obbligo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte
individuali su azioni, come sopra definite, quando la posizione ribassista è
pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale (art. 6);
c) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette
corte individuali su titoli di Stato di un Paese UE, nella cui definizione sono
inclusi anche altri emittenti pubblici assimilabili – ad esempio, titoli emessi
dalla Banca Europea per gli Investimenti – quando la posizione ribassista è pari
o superiore a determinate soglie (art. 7);
d) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della
disponibilità dei titoli sulle predette azioni e titoli di Stato, nonché il
divieto di assumere posizioni speculative su credit default swap ("cds") su
emittenti sovrani (artt. 12, 13, 14);
e) l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker
- sia per le azioni che per i titoli di Stato e i cds sovrani - e dai primary
dealer - limitatamente ai titoli di Stato e cds sovrani (art. 17), purché i
soggetti che intendono beneficiare di tale esenzione notifichino l'utilizzo
della stessa con almeno 30 giorni di anticipo; la notifica va effettuata
all'autorità competente dello Stato membro d'origine per i market maker e a
quella dell'emittente sovrano per i primary dealer.
Con riferimento alle esenzioni citate al precedente punto e), al fine di
garantire a livello comunitario l'uniformità delle prassi di mercato e degli
approcci di vigilanza, l'AESFEM ha pubblicato, il 17 settembre 2012, un
documento di consultazione dal titolo "Exemption for market making activities
and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European
Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit
Default Swaps", nel quale fornisce ulteriori indicazioni sul regime delle
esenzioni, propone requisiti ai quali i market maker devono attenersi per
beneficiare delle stesse e fornisce uno schema per la notifica della richiesta
di esenzione.
In ambito nazionale, il comma 2 dell'art. 4-ter, recentemente introdotto nel
Decreto Legislativo n. 58 del 24.2.1998 (TUF) dall'art. 24 del decreto-legge n.
179 del 18.10.2012, designa la Consob quale autorità nazionale competente per
ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri
previsti dal Regolamento Short Selling con riferimento alle azioni ed agli altri
strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato e dai cds su emittenti sovrani.
Il comma 3 del medesimo articolo designa la Banca d'Italia e la Consob quali
autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ordinari
previsti dal Regolamento Short Selling su titoli di Stato e cds su emittenti
sovrani.
Il medesimo articolo prevede inoltre che le autorità "stabiliscono mediante
un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio
di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche
con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio
delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette
notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti
sugli operatori".
Alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti, ai fini dell'entrata
in vigore del Regolamento Short Selling, è utile pertanto distinguere tra gli
adempimenti relativi alle azioni e gli adempimenti relativi ai titoli di Stato e
ai cds su emittenti sovrani.
Per ciò che concerne le azioni:
- qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale l'Italia è lo Stato
membro di origine – ossia, è residente in Italia - è tenuta ad effettuare alla
Consob la notifica per l'utilizzo dell'esenzione in qualità di market maker;
- qualsiasi persona fisica o giuridica, ovunque residente, è tenuta ad
effettuare alla Consob le segnalazioni delle posizioni nette corte riferibili
ad emittenti le cui azioni hanno, quale mercato principale, un mercato
regolamentato italiano o per le quali la sede di negoziazione alla quale sono
state ammesse a negoziazione per la prima volta è un sistema multilaterale di
negoziazione italiano.
Per ciò che concerne, invece, i titoli di Stato e i cds su emittenti sovrani,
si rinvia ad apposita comunicazione della Banca d'Italia.
Le notifiche inerenti all'utilizzo delle esenzioni per market maker su titoli
azionari dovranno essere effettuate tramite lettera raccomandata alla Consob
(Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading). Il contenuto della lettera dovrà
essere anticipato via email al seguente indirizzo: shortselling-service@consob.it.
Nell'effettuare le predette notifiche, si richiede di attenersi a quanto
previsto nel citato documento di consultazione dell'AESFEM del 17 settembre 2012
e, una volta approvate in via definitiva, alle relative Linee Guida, utilizzando
gli schemi di notifica ivi allegati.
La segnalazione delle posizioni nette corte alla Consob dovrà essere
effettuata attraverso il sistema all'uopo predisposto, il cui manuale utente è
disponibile sul sito internet della Consob, alla sezione "Mercati", sottosezione
"Short Selling", raggiungibile anche al seguente collegamento
http://www.consob.it/main/mercati/index.html.
Conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, si è prevista la
possibilità per il detentore della posizione netta corta di delegare ad un
compilatore terzo l'invio delle segnalazioni. Prima di poter inviare una
segnalazione, è in ogni caso necessaria la preventiva registrazione al sistema.
In fase di registrazione sarà necessario trasmettere elettronicamente alla
Consob copia del contratto di mandato fra detentore e compilatore, nonché copia
del documento di identità di una persona di contatto.
Nella medesima sezione del sito internet la Consob provvederà inoltre alla
pubblicazione delle posizioni ribassiste su titoli azionari che presentano i
requisiti previsti dal Regolamento Short Selling.
Infine, si informa che dal 1° novembre 2012 cesseranno di avere efficacia la
Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob ha introdotto un
regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli
azionari, e la Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011, con la quale è stato
introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della
disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine. Tali
Delibere risultano infatti superate dall'entrata in vigore del Regolamento Short
Selling.
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