L'Associazione Bancaria Italiana risponde ai
quesiti sulla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base
alla convenzione ABI-Ministero dell'Economia e delle Finanze. In una
circolare l'ABI chiarisce infatti le modalità operative della Convenzione
stipulata con il MEF. Nella circolare si chiarisce ad esempio che le banche
possono, ancorché non ai sensi della Convenzione che riguarda solo la
rinegoziazione fatta entro il 29 agosto 2008, in futuro proporre alla
clientela interessata una rinegoziazione che può basarsi anche sui contenuti
di quella stabilita nell'art 3 DL e nella Convenzione. Occorre peraltro
tenere presente che a tale rinegoziazione non appaiono applicabili le
disposizioni previste dalla legge stessa (ad esempio, quelle relative
all'estensione senza formalità della garanzia ipotecaria al conto di
finanziamento accessorio). E' corretto ritenere che la
rinegoziazione ai sensi della convenzione comporta l'accensione di
un finanziamento accessorio in capo al cliente che affianca il mutuo
esistente, senza, di fatto, impattarne il piano di ammortamento. In presenza
di surroga, si legge nella circolare ABI, il conto di finanziamento
accessorio segue sempre il mutuo principale surrogato, sia attivamente che
passivamente, in quanto rappresenta una parte del debito residuo
nell'operazione di portabilità.
A seguito dell'adesione della Convenzione, scrive l'ABI,
la proposta va fatta a tutti i mutuatari a tasso e rata variabile qualunque
sia la data di stipula del mutuo ante 28 maggio 2008, quindi anche di venti
anni fa, e qualunque sia la probabile conseguenza della rinegoziazione in
termini di durata del mutuo complessivo che potrebbe diventare superiore ai
40 o 50 anni, perché non è previsto nella Convenzione un limite massimo di
allungamento della durata del mutuo.
La normativa, rileva l'ABI, prevede che "possono usufruire
della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio
2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché
non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo".
Fermo restando che sono esclusi dall'ambito applicativo della Convenzione i
mutui per i quali è intervenuta la risoluzione del rapporto, la
rinegoziazione si applica anche ai mutui con ritardo nei pagamenti, purché
comunque nei confronti dei rispettivi mutuatari non siano state avviate
procedure esecutive e quindi non sia già stato notificato alla data del 28
maggio 2008 l'atto di pignoramento, ovvero il predetto atto sia stato
notificato successivamente a tale data ma prima dell'invio della proposta di
rinegoziazione.
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