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01/08/2008 BANCHE. Convenzione su rinegoziazione mutui a tasso variabile: l'ABI risponde (BS, http://www.helpconsumatori.it)

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L'Associazione Bancaria Italiana risponde ai quesiti sulla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base alla convenzione ABI-Ministero dell'Economia e delle Finanze. In una circolare l'ABI chiarisce infatti le modalità operative della Convenzione stipulata con il MEF. Nella circolare si chiarisce ad esempio che le banche possono, ancorché non ai sensi della Convenzione che riguarda solo la rinegoziazione fatta entro il 29 agosto 2008, in futuro proporre alla clientela interessata una rinegoziazione che può basarsi anche sui contenuti di quella stabilita nell'art 3 DL e nella Convenzione. Occorre peraltro tenere presente che a tale rinegoziazione non appaiono applicabili le disposizioni previste dalla legge stessa (ad esempio, quelle relative all'estensione senza formalità della garanzia ipotecaria al conto di finanziamento accessorio).

E' corretto ritenere che la rinegoziazione ai sensi della convenzione comporta l'accensione di un finanziamento accessorio in capo al cliente che affianca il mutuo esistente, senza, di fatto, impattarne il piano di ammortamento. In presenza di surroga, si legge nella circolare ABI, il conto di finanziamento accessorio segue sempre il mutuo principale surrogato, sia attivamente che passivamente, in quanto rappresenta una parte del debito residuo nell'operazione di portabilità.

A seguito dell'adesione della Convenzione, scrive l'ABI, la proposta va fatta a tutti i mutuatari a tasso e rata variabile qualunque sia la data di stipula del mutuo ante 28 maggio 2008, quindi anche di venti anni fa, e qualunque sia la probabile conseguenza della rinegoziazione in termini di durata del mutuo complessivo che potrebbe diventare superiore ai 40 o 50 anni, perché non è previsto nella Convenzione un limite massimo di allungamento della durata del mutuo.

La normativa, rileva l'ABI, prevede che "possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo". Fermo restando che sono esclusi dall'ambito applicativo della Convenzione i mutui per i quali è intervenuta la risoluzione del rapporto, la rinegoziazione si applica anche ai mutui con ritardo nei pagamenti, purché comunque nei confronti dei rispettivi mutuatari non siano state avviate procedure esecutive e quindi non sia già stato notificato alla data del 28 maggio 2008 l'atto di pignoramento, ovvero il predetto atto sia stato notificato successivamente a tale data ma prima dell'invio della proposta di rinegoziazione.

http://www.helpconsumatori.it

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