Il Comitato ha consegnato 1.000 firme a sostegno della
votazione della norma prevista per il prossimo 10 otobre in Commissione
Ambiente all'Europarlamento.
Equivita (Comitato Scientifico Antivivisezionista) ha consegnato all'On.
Guido Sacconi, relatore del regolamento Reach (Registrazione, Valutazione e
Autorizzazione delle sostanze chimiche) all'Europarlamento, 1000 firme
raccolte in Italia a sostegno dell'emendamento 152 nel testo finale del
provvedimento. La norma prevede che "le informazioni relative alle proprietà
intrinseche delle sostanze in particolare per quanto riguarda la tossicità
umana, siano acquisite, ogniqualvolta sia possibile, con mezzi diversi dai
test sugli animali vertebrati".
Secondo il comitato "è di grande importanza che
l'emendamento 152 (art. 13 par. 1)venga votato in Commissione Ambiente il 10
ottobre, affinché figuri nella bozza finale di REACH, sulla quale il
Parlamento intero voterà entro fine anno. L'emendamento 152 apre la strada -
nella futura applicazione di REACH - ai metodi di sperimentazione realmente
scientifici come la Tossicogenomica, che viene in esso citata".
In particolare, Equivita chiede che, come dichiarato da
numerosi scienziati e da fonti autorevoli quale la rivista NATURE, il
progetto REACH sia l'occasione in tutta l'UE, per un rinnovamento della
tossicologia, oggi ancora legata ad un obsoleto e fuorviante metodo di
sperimentazione su animali.
Cosa prevede l'Emendamento 152, art. 13 par. 1? Riportiamo qui di
seguito il testo della norma
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter,
Hiltrud Breyer e Jonas Sjostedt.
1. Le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze in
particolare per quanto riguarda la tossicità umana, sono acquisite,
ogniqualvolta sia possibile, con mezzi diversi dai test sugli animali
vertebrati, in particolare utilizzando modelli di relazioni qualitative o
quantitative struttura-attività o dati relativi a sostanze strutturalmente
affini (raggruppamento o metodo del nesso esistente ("read across"), purché
siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato XI, o la tossicogenomica.
I test a norma dell'allegato VIII, punti 8.6 e 8.7 e degli allegati IX e X
possono non essere effettuati se ciò e giustificato dalle informazioni
sull'esposizione e le misure attuate in materia di gestione dei rischi, come
specificato nell'allegato XI, punto 3.
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