La parola referendum (dal gerundivo
latino del
verbo refero, "riferisco" (nella frase ad referendum,
"[chieder dei documenti, ecc.] per riferire"[1])
indica comunemente lo strumento attraverso cui il
corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici; si
tratta dunque di uno strumento di
democrazia diretta che consente cioè agli elettori di fornire - senza
intermediari - il proprio parere o la propria decisione su un tema
specifico oggetto di discussione.
Descrizione
Si differenzia dal
plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere di
uso frequente. In Italia il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75
della
Costituzione. Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre
tipologie di referendum: abrogativo, territoriale e costituzionale.
Esistono opinioni diversificate relativamente al referendum: se per
alcuni (come
Rensi in La democrazia diretta) si tratta dello strumento di
democrazia perfetto, per altri (esempio
Labriola - Contro il referendum) è uno strumento pericoloso,
dato l'alto rischio di manipolazioni e derive
plebiscitarie.
L'approccio adottato nella
Costituzione Italiana è in qualche modo intermedio tra le due
opinioni, perché il referendum è normalmente riservato all'abrogazione
di leggi
ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto
un referendum costituzionale (Art. 138 Cost), di natura invece
confermativa. In ambedue i casi il referendum appare orientato a
proteggere l'ordinamento dello
stato più
che a stimolare l'innovazione legislativa.
Le richieste di referendum sono soggette ad un duplice controllo, il
primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio
centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970.
Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio
circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla
Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo
questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134
Cost.
Possibili classificazioni dei referendum
I referendum si possono distinguere in base al tipo di scopo:
- propositivi: per proporre una nuova
legge
(vincola il legislatore ad emanare una legge coerente con l'espressione
popolare); è presente ad esempio nell'ordinamento di
San
Marino o
svizzero.
- consultivi: per sentire il parere popolare circa una
determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non
vincolante quanto alla decisione successiva)
- confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una
legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore
- abrogativi: per abrogare una legge esistente, rimuovendola
dall'ordinamento.
- deliberativi: mediante i quali i cittadini deliberano secondo
il principio della sovranità popolare (Comune e Provincia, che
deliberano "regolamenti" che sono atti aventi valore di legge)
- legislativi, mediante i quali s'introducono leggi locali o
statali.
I referendum "propositivi", "deliberativi" e "legislativi" non sono
previsti né dalla
Costituzione italiana, né dagli Statuti degli enti locali.
Da alcuni anni tanto la regione autonoma della
Valle d'Aosta, quanto la
provincia autonoma di Bolzano hanno introdotto nei loro statuti il
referendum propositivo. Il primo caso di referendum propositivo votato in
Italia è stato il
18
novembre 2007
in Valle d'Aosta, ma non ha raggiunto il
quorum
(45% degli aventi diritto al voto). Il
25
ottobre 2009
si sono svolte in Alto Adige le votazioni su
cinque referendum propositivi di iniziativa popolare, ma nessuno di
questi ha raggiunto il quorum (40% degli aventi diritto al voto).
Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può
essere:
- ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria;
- costituzionale, se riguarda la costituzione.
Sovranità
popolare
Il referendum è uno strumento di esercizio della
sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
L'esito referendario, espressione di questa sovranità, è una
fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della
volontà del popolo.
Forme e limiti di questa sovranità sono regolati dalla Costituzione
dalle successive norme che stabiliscono le procedure referendarie e le
materie che non sono sottoponibili a referendum.
In presenza di nuova legge che non rispetti l'esito referendario, i
soggetti autorizzati (magistrati, politici, associazioni di cittadini)
possono ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere l'abrogazione
della legge.
La ratifica di trattati internazionali e, in particolare, l'adesione a
organizzazioni inter-nazionali e sovra-nazionali sono compiti del
Parlamento, non sottoponibili a consultazione referendaria. Nella
maggioranza dei Paesi europei invece devono essere sottoposti a
consultazione popolare, poiché l'adesione comporta una cessione e
limitazione della sovranità.
Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il referendum
abrogativo non è ammissibile in caso di norme collegate ad impegni
comunitari, quali regolamenti dell'Unione
europea di immediata attuazione o leggi italiane che recepiscono una
direttiva.
Nell'Unione
europea non esiste l'istituto del referendum abrogativo né può
chiedersi alla
Corte di Giustizia la disapplicazione di una direttiva in uno Stato
membro qualora essa confligga con la sua
Costituzione.
Referendum nel
mondo
Unione europea
L'Unione europea non ammette il referendum per la proposta o
abrogazione di una legge comunitaria. I singoli stati europei dell'Unione
in gran parte hanno propri sistemi referendari, molto diversi tra di loro.
Repubblica Italiana
La
Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello
abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle
leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello
riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove
regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione
ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede,
all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
Nel 1989
una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni
del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul
rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da
fonti sub-costituzionali.
Il 2
giugno 1946
in Italia
si svolse il primo
referendum istituzionale. Gli italiani furono chiamati a scegliere tra
repubblica e monarchia.
Svizzera
A livello federale, il referendum è previsto dalla
costituzione del
1848, rivista
poi interamente nel 1999. Il referendum è facoltativo per ogni progetto di
legge o decreto adottato dall'Assemblea federale (parlamento); in tal
caso, se vengono raccolte le firme di 50.000 cittadini che domandano la
costituzione, la questione è sottoposta a voto popolare. Il referendum è
invece obbligatorio in caso di modifica costituzionale o di adesione a un
organismo internazionale.
Mentre nel caso di referendum facoltativo è sufficiente la
maggioranza di popolo (metà più uno dei votanti), per le modifiche
costituzionali (referedum obbligatorio, senza raccolta delle firme) in
Svizzera è richiesta una doppia maggioranza, la maggioranza di popolo e
di
cantoni. Non è quindi sufficiente la maggioranza dei voti
espressi, ma si valuta anche il risultato della votazione a livello
cantonale; per l'accettazione del referendum è necessario che il
referendum ottenga la metà più uno dei voti sia a livello federale, sia in
14 cantoni.
Dal 1891,
inoltre, la costituzione prevede, come strumento di democrazia diretta, il
diritto di iniziativa popolare. Questo diritto permette di sottoporre a
voto popolare una modifica di legge costituzionale, se almeno 100.000
cittadini la richiedono. Anche in questo caso è prevista la doppia
maggioranza, di popolo e di cantoni.
In media, ogni anno si tengono una decina di referendum. Dal 1875 ad
oggi, il popolo svizzero ha votato 537 volte, accettando 257 referendum e
rifiutandone 280.
La democrazia semidiretta esiste anche all'interno di ogni cantone, con
procedure simili ma con un diverso numero di firme necessarie. Alcuni
cantoni e comuni prevedono un referendum obbligatorio per l'introduzione
di spese non previste nel bilancio preventivo e superiori ad un dato
ammontare. In questo caso non è nemmeno necessaria la raccolta di firme.
Nel
canton Ginevra, per esempio, anche alcuni articoli del bilancio
annuale sono soggetti a referendum facoltativo; a livello federale,
invece, il bilancio non può essere modificato tramite referendum.
Repubblica di
San Marino
La legge che regola il Referendum a
San
Marino è la n.101 del 28 novembre 1994. "Nuove norme in materia di
referendum e iniziativa legislativa popolare" Il Referendum è previsto
nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.
Il Referendum abrogativo può abrogare in toto o in parte leggi, atti,
norme anche consuetudinarie, aventi forza di legge.
Il Referendum propositivo o d'indirizzo intende determinare principi e
criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di
referendum
Il Referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in
vigore di una legge.
I Referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo
elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum
confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da
un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31
consiglieri.
Ogni proposta referendaria, ad eccezione di quella confermativa, è
sottoposta al parere del Collegio Garante della costituzionalità delle
norme la cui legge istitutiva al Titolo IV art. 15 cita:
- 1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità
dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono
attribuite al Collegio Garante.
- 2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di
cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al
Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito
provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che
dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si
applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della Legge
28 novembre 1994 n.101.
Note
- ^ Cfr. M.
Cortelazzo, P. Zolli, M. A. Cortelazzo, Il nuovo etimologico -
Dizionario etimologico della lingua italiana (DELI), II
edizione, Bologna, Zanichelli, 1999, alla voce referendum.
Voci correlate
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