Definizione
La parola pedofilia deriva dal greco παις (fanciullo) e φιλία
(amicizia, affetto). Un termine simile, di significato leggermente diverso ma
correlato, è il termine
pederastia.
In ambito
psichiatrico è catalogata nel gruppo delle
parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale. Nell'accezione
comune, al di fuori dall’ambito psichiatrico, talvolta il termine pedofilia si
discosta dal significato letterale e viene utilizzato per indicare quegli
individui che abusano sessualmente di un bambino, o che commettono reati legati
alla
pedo-pornografia. Questo uso del termine è inesatto. La psichiatria e la
criminologia distinguono i pedofili dai child molester (molestatori o
persone che abusano di bambini)[1].
Le due categorie non sono coincidenti. La pedofilia è una preferenza
sessuale dell’individuo o un disturbo psichico, non un reato. Il termine medico,
infatti, definisce l’orientamento della
libido del
soggetto, non un comportamento oggettivo, e vi sono soggetti pedofili che non
attuano condotte illecite, come si hanno casi di abusi su bambini compiuti da
individui non affetti da pedofilia.
Spesso il termine pedofilia viene usato per definire un'intera
tipologia di reati,
cioè gli atti illeciti che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo.
Anche se questi atti illeciti possono comprendere atti gravissimi di violenza,
il coinvolgimento del minore in attività sessuali - anche non caratterizzate da
alcun tipo di violenza o minaccia - è di per sé considerato reato. "L'abuso
sessuale costituisce sempre e comunque un attacco confusivo e destabilizzante
alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo" (cfr. Loredana Petrone
in
[2]).
La diagnosi in psichiatria
L’attrazione sessuale - in qualche misura - verso i bambini non è sufficiente
per la diagnosi di pedofilia. La psichiatria (secondo il criterio
DSM IV-TR) definisce pedofili solo quelle persone, aventi più di 16 anni,
per le quali i bambini o le bambine costituiscono l’oggetto sessuale
preferenziale, o unico. Occorre inoltre che il sintomo persista in modo
continuativo per almeno 6 mesi. Non si considera pedofilia il caso di persone
maggiorenni quando la differenza di età rispetto al minore è meno di 5 anni. Non
sono da considerare pedofili i soggetti attratti principalmente da persone in
fasce di età pari o superiori ai 14 anni (l’attrazione per teenagers è
definita con i termini poco usati efebofilia e ninfofilia o
«sindrome di Lolita»).
Il criterio psichiatrico
DSM
prevede diverse specificazioni, la pedofilia può essere: di Tipo Esclusivo
(attratto solo da bambini\e) oppure di Tipo Non Esclusivo (persona attratta
anche da persone adulte); di Tipo Differenziato (attrazione solo per uno dei due
sessi) oppure di Tipo Indifferenziato. L’attrazione per bambini maschi risulta
mediamente più resistente fra i child molester: il tasso di recidiva dei
soggetti attratti da bambini è circa doppio di quelli attratti da bambine. Tali
aspetti sono anche meglio dettagliati nell'ambito della psicopatolgia sessuale
dei "Sexual Offender", vale a dire di quella categoria di persone che a motivo
della loro compulsività sessuale rientrano nelle casistiche giudiziarie e
attuano comportamenti che vengono riconosciuti come penalmente rilevanti[citazione necessaria].
Il Tipo Indifferenziato inoltre sembra essere mediamente più grave del Tipo
Differenziato. Vi è inoltre una forma di pedofilia limitata all'Incesto
(interesse rivolto solo a figli/e o a fratelli/sorelle).
D'altra parte, il criterio categoriale del DSM non considera l'aspetto
dimensionale del disturbo: vale a dire che nell'ambito della stessa diagnosi
esistono svariate manifestazioni di gravità della stessa che solamente un
accurato esame della psicopatolgia sessuale è in grado di definire con
precisione[citazione necessaria].
Pratiche diffuse fra i pedofili
Gli
psicologi
distinguono tre tipologie di pedofilia: latente, attiva e killer.[citazione necessaria]
La prima è quella caratterizzata da una morbosa passione per i ragazzini, ma
fortunatamente resta a livello di fantasie erotiche (latente viene dal
verbo
latino "lateo", cioè nascondo).
La pedofilia attiva, dalla quale si può passare in qualunque momento dalla
latente, è quella che si realizza in violenze sia psichiche che fisiche a danno
dei bambini; ad esempio somministrando loro
droga e/o
sostanze afrodisiache che li stordiscano in modo da facilitare l'abuso
sessuale.
Il tipo killer è l'ultimo stadio, quello più tragico, perché il pedofilo
diventa un sadico e spietato
assassino
il cui massimo godimento rappresenta la morte della vittima.
Tra le pratiche diffuse vi è anche quella di filmare gli abusi per serbarne
memoria, per una condivisione tra pedofili o per una commercializzazione ad
esempio attraverso internet pare essere una modalità particolarmente usata negli
ultimi anni. Il mercato della
pedo-pornografia su internet presenta un indice di crescita elevato[3]
La normativa italiana
In Italia
l'abuso sessuale causato da un pedofilo è disciplinato secondo la
legge 66 del 15
febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale[4],
che ha introdotto i seguenti articoli del
codice penale:
- art. 609 quater: Atti sessuali con minore di anni 14 (o 16 in taluni
specifici casi)
- art. 609 quinquies: Corruzione di minore di anni 14
- art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
- art. 609 decies: Comunicazione al
tribunale
per i
minorenni
Successivamente è stata emanata la
legge 269/1998
[5],
che introduce "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù" . Sono stati pertanto creati gli articoli 600 bis e
seguenti del
codice penale:
La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla
legge n. 38 del 2
marzo 2006 (38/2006)[6],
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in
materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei
bambini e la
pedo-pornografia anche a mezzo Internet" (legge
che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti
accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Queste le principali
novità:
- inasprimento delle
pene
- ampliamento della nozione di
pedo-pornografia e del suo ambito
- modifica dell'art. 600 bis del
codice penale (prostituzione
minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di
altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni
(precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
- obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo
evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la
legge italiana
punisce con la
reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero".
- introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le
pene previste
(dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i
reati di
pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche
alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate
ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione
grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere
situazioni non reali".
- agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di
arresto in
flagranza di reato
per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto
è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del
materiale reperito.
- introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione
perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli
uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da
minori.
Analisi del fenomeno
Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti
bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili (in USA i
boy-scouts), centri religiosi (seminari, oratori). Data l'estrema ampiezza di
tipologie di reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col
bambino (es. esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.),
la diffusione dei reati di pedofilia è considerata elevatissima. Secondo il
MOIGE il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito atti illeciti da
parte di pedofili.
Nel maggio 2007 tutti i media hanno parlato ripetutamente di notizie su reati
svolti da membri del clero, sulla base del fatto che oltre 4000 sacerdoti sono
stati accusati di abuso di minori in USA e Canada. Si tratta però del numero
totale delle accuse raccolte in un arco di 50 anni e comprende non solo i casi
di pedofilia in senso stretto, ma anche i rapporti con adolescenti minori di
anni 18. Sino ad oggi le condanne per pedofilia hanno riguardato solo 40 casi su
4000. Su 'La Stampa' del 1 giugno 2007, p. 35, Filippo Di Giacomo conclude:
«fonti non confessionali stabiliscono allo 0,3 per cento del clero la
percentuale di infamia che si riferisce alla Chiesa Cattolica. Una percentuale
del tutto simile a quella che colpisce i ministri di culto di altre confessioni
religiose i quali forse perché non cattolici e perché operanti in terre
anglosassoni , finiscono in tribunale ma vengono ignorati dai giornali». 0,3%,
quindi, 3 sacerdoti ogni mille.
Per quanto riguarda i crimini più efferati, uno studio del
Centro Aurora di
Bologna
(Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati)[7]
ha evidenziato che in Italia dal 2004 al 2007 sono scomparsi 3.399 minori, non
ritrovati nel periodo considerato. Lo stesso studio, coadiuvato dalle denunce
del
Procuratore Nazionale Antimafia,
Pier Luigi Vigna, suggerisce che i mercati illeciti principali per questi
bambini e ragazzi sono essenzialmente tre:
È indispensabile però mettere in conto il fatto che molto spesso è
estremamente difficile sia verificare sia smentire le accuse di pedofilia. Altri
autori, quindi, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Secondo Fabrizio
Tonello: "meno di cento bambini viene rapito ogni anno e quasi nessuno di questi
rapimenti ha a che fare con crimini a sfondo sessuale". Anche il grande numero
di accuse di pedofilia sarebbe spesso dovuto a isteria collettiva[8].
Un grande numero di condanne di innocenti o di assoluzioni solo dopo anni di
indagini e processi sono citati in siti vicini agli accusati[9][10].
Alcune questioni aperte
La castrazione chimica
La
castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere
il pedofilo da recidive eliminando la
libido connessa
all'atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con
misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del
2005, l'allora
ministro delle riforme
Roberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia[11].
La castrazione chimica elimina la libido connessa con gli atti sessuali,
solamente in via temporanea.
L'accettazione doi questa pratica è spesso la premessa di una libertà
condizionale, anche se il trattamento farmacologico potrebbe non essere
ripetuto, con il rischio di reiterazione del reato.
In altre parole, è necessaria un'assunzione puntuale e prolungata nel tempo
dei farmaci inibitori degli ormoni sessuali, non priva di conseguenze
fisiologiche, maggiori di una castrazione chirurgica.
La perdita del diritto alla privacy del pedofilo
Negli
USA ha destato polemiche[citazione necessaria]
la decisione di alcuni stati di rendere pubblica la
fedina penale dei pedofili e di quanti si sono macchiati di reati a sfondo
sessuale. Il dibattito cerca di bilanciare il diritto alla
privacy dei
criminali e delle loro famiglie con la
sicurezza
degli altri minori.
L'attendibilità delle testimonianze infantili
L'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione
di falsi ricordi (vedi nel seguito di questa voce). A seguito di gravi errori
giudiziari, che avevano provocato danni morali e materiali gravissimi agli
innocenti accusati (l'esempio più clamoroso, negli Stati Uniti, è stato quello
del
Caso McMartin), è stato messo a punto un protocollo, che prescrive le
attenzioni da seguire nell'interrogatorio del bambino (Carta di Noto del 9
giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002). La valutazione della cura, con cui
questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni
nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola
d'Infanzia.
Carnefici e vittime
Secondo alcuni studi, una rilevante percentuale dei condannati per pedofilia
ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia. Diversi studiosi della
problematica hanno dimostrato attraverso studi scientifici come sia importante
trattare il disturbo al fine di prevenire ulteriori recidive che in alcuni casi
possono essere quantificate[citazione necessaria]
Freud affermò
che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non
rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro
infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva,
relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità.
Tale fatto determina due elementi di rilievo per la legislazione in materia:
da un lato evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della
colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di
intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe
psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite
nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in
ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i
professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da
pedofilia[citazione necessaria].
L'Organizzazione
mondiale della sanità classifica la pedofilia fra i disturbi del
comportamento sessuale, senza peraltro escludere una responsabilità penale
nell'atto.
Le fantasie infantili secondo Freud
Molti accusati di pedofilia sono stati assolti nonostante testimonianze
oculari (il ricordo vivo e particolareggiato dei minorenni coinvolti),
rivelatesi poi non attendibili e in contrasto con i riscontri probatori.
In psicologia, è noto che una persona può avere un ricordo molto vivo e
dettagliato di eventi, che sinceramente crede che siano accaduti, ma che non si
sono mai verificati in realtà. Perciò, anche se la testimonianza proviene da un
bambino, che non può avere interesse a testimoniare il falso, le indagini devono
trovare riscontri probatori oggettivi, per non fondare la pubblica accusa solo
sulla base di testimonianze oculari.
Le accuse di pedofilia talora rivolte da bambini minorenni nei confronti dei
genitori potrebbero rientrare in «sogni ad occhi aperti», che sono un
appagamento compensativo nell'immaginazione di desideri che il bambino avverte
come pericolosi, reprime e tende a dimenticare. La soddisfazione avviene in un
modo semplice, producendo un ricordo che è identico a quello che si sarebbe
voluto che accadesse nella realtà. Quando la personalità diviene più forte,
nell'adulto, la compensazione e rimozione divengono più capaci di soddisfare un
desiderio in modo diverso dalla volontà iniziale, ma con azioni nella vita
reale, senza forzare la memoria e i ricordi.
La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di
queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei tribunali per
smentire accuse di pedofilia.
Presunti abusi infantili sono anche riemersi nella memoria di migliaia di
pazienti adulti sottoposti a psicoterapia o altre cure analoghe, determinando un
vivace dibattito scientifico sulla loro attendibilità e un seguito di
contenziosi legali (cfr.
Repressed Memory).
Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti
giuridici
Il principio che informa la
legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel
loro ordinamento giuridico. Uno stesso
reato potrebbe in
uno Stato appartenere alla sfera del
diritto penale e in un altro essere punito con
sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia
italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche
i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale
potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi
in Italia, d'ufficio
dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal
diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura
italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in
caso di
rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo
discorso, vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità
competenti del Paese in cui è stato commesso il
reato. Un
eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.
Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il
diritto canonico, e il
diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le
legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il
diritto canonico si interessa dei
peccati,
mentre il
codice penale ha a che vedere solo con i
reati. Per lo più
i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si
tratta di cose concettualmente diverse. E' indispensabile non confondere sul
piano giuridico il Vaticano con la Chiesa Cattolica. La Città del Vaticano è uno
Stato, una
monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema
legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto
di essere guidato dal
Papa e nulla più. La Chiesa, invece, è una comunità internazionale
(articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il
diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto
dallo statuto di qualunque associazione.
Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per
sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste
regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un
grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o
dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un
giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi
sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.
Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i
sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla
De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la
Crimen Sollicitationis a seguito della riforma del codice di Diritto
Canonico.
Già la
Crimen Sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale,
ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza
(§73); per questi reati è prevista la pena massima della riduzione allo stato
laicale (§61).
È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc
presieduto dal
vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di
avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo
secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di
condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene
(sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è
presso la
Congregazione per la Dottrina della Fede a
Roma.
Il
tribunale ecclesiastico non ha il diritto e normalmente non chiede al
colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un
processo da
parte dello Stato,
né a membri del tribunale o testimoni oculari di denunciare il fatto. Resta però
l'obbligo morale.
Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del
diritto canonico sia la legittimità del
segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti, sacerdoti o
vescovi, erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno
denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di atti
penalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti
statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.
Resta naturalmente l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile
per impedire che eventuali atti di pedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami
del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico)
comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni
ecclesiali.
[12] Lo stesso obbligo morale sussiste
implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da
segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio
una eventuale confessione del reo), che sono coperte dal segreto confessionale,
e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti
a procedere a denunce penali.
Le dichiarazioni della Chiesa cattolica
Per quanto riguarda le denunce di pedofilia nei confronti di sacerdoti
cattolici, le dichiarazioni e i gesti di
Benedetto XVI hanno assunto nel tempo i toni di una crescente condanna:
- Ottobre 2006,
Irlanda,
uno dei Paesi più colpiti: il Pontefice parla di «enormi crimini» di
fronte ai quali «è urgente adottare misure perchè non si ripetano» e
tra questa misure indica la necessità di «garantire che i principi di
giustizia siano pienamente rispettati»
[13];
- Aprile 2008, Usa: esprime «profonda vergogna»
[14]
e, su inziativa del cardinale di
Boston, riceve cinque «vittime».
- 19
luglio 2008,
Giornata Mondiale della Gioventù,
Sydney:
«Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali
devono essere portati davanti alla giustizia. ». Oltre a questa nuova
dichiarazone, ribadisce l'invito a: «riconoscere la vergogna che tutti
abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni
sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il
dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i
loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza».
[15].
Come ultimo gesto prima di lasciare l’Australia a conclusione della 23ª
Giornata mondiale della Gioventù, Benedetto XVI ha incontrato un gruppo
rappresentativo (due uomini e due donne) di coloro che hanno subito abusi
sessuali da parte del clero.
I documenti elaborati in precedenza si spingevano a un invito a
«collaborare con la giustizia», su richiesta dell'autorità e ad indagini
avviate, non parlando di obbligo di intraprendere un'iniziativa penale.
Non vi sono encicliche o altri documenti scritti, che affermano il principio
della collaborazione con le autorità giudiziarie.
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- ^
Legge n. 66, 15 febbraio 1996
- ^
Legge italiana sulla pedofilia (n.296/1998)
- ^
Aggiornamento della legge italiana sulla pedofilia (n.38/2006)
- ^ Viaggio
nelle tenebre (cfr. bibliografia)
- ^ Fabrizio
Tonello, 'La fabbrica dei mostri - Un caso di panico morale negli Stati
Uniti' Feltrinelli 2006 (cfr. bibliografia)
- ^
The National Center for Reason and Justice
- ^
Centro di documentazione sui Falsi Abusi sui Minori
- ^
Calderoli: «Castrazione per i reati sessuali» Corriere della Sera,
22 giugno 2005
- ^ Cfr.
Crimen sollicitationis, §16-20
- ^
Sito del Vaticano Discorso ai Vescovi di Irlanda in visita ad Limina
Apostolorum (28/10/2006)
- ^
Sito Vaticano Intervista concessa dal Santo Padre ai giornalisti
(15/04/2008)
- ^
Sito Vaticano Celebrazione eucaristica con Vescovi, Seminaristi, Novizi
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ISBN 88-14-08310-X
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