L'Ici è l'Imposta comunale sugli immobili ed è disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992.
Si tratta di un tributo comunale, il principale, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato.
Il tributo è a carico del proprietario dell' immobile o di chi ha il diritto reale di usufrutto (uso o abitazione).
Le aliquote Ici sono fissate annualmente dal Comune e si calcolano sul valore catastale di tali immobili.
Le aliquote ICI al 2007 erano comprese tra il 4 ed il 7 per mille ma il Comune riconosce delle detrazioni ed agevolazioni per talune fattispecie, ad esempio per le abitazioni principali.
Il presupposto dell'imposta è la cessione o l'importazione di beni o la prestazione di servizi considerati imponibili.
Nella sezione Normativa Fiscale del sito www.finanze.com è presente il testo della legge sull' ICI, le detrazioni, le agevolazioni fiscali, gli adempimenti fiscali, gli ecoincentivi, l' IRES, le manovre di bilancio attualmente valide
L'Imposta comunale sugli immobili meglio nota con l'acronimo
"ICI" è un tributo statale che grava sui
fabbricati e sui
terreni agricoli ed edificabili della
Repubblica Italiana.
Nata come Imposta straordinaria sugli immobili, ha preso la forma attuale
con il
decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, l'ICI si è rapidamente evoluta divenendo una
delle entrate più importanti nel bilancio dei
comuni
italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.
L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le
imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale
fissa decisa dal Comune con una apposita
delibera del
Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con
effetto per l'anno successivo. Un elenco aggiornato di queste delibere è
disponibile sul sito dell'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Nella campagna elettorale 2008, Silvio Berlusconi (in seguito nominato
Presidente del Consiglio) aveva inserito l'abolizione dell'ICI sulla prima
casa tra i primi provvedimenti del nuovo governo, attuandola con l'emanazione
del
D.L. 93/2008, entrato in vigore il 29 maggio 2008.
Presupposto dell'imposta
Il presupposto dell'imposta è il mero
possesso,
che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, o uso abitazione), a
prescindere dall'uso a cui sono destinati, delle seguenti tipologie di
immobili:
- fabbricati : per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- aree fabbricabili : per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia
realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché
possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo,
l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti
autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in
comprensori;
- terreni agricoli : per terreno agricolo si intende il terreno
adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile (coltivazione del fondo,
silvicoltura,
allevamento del bestiame ed attività connesse).
Soggetto passivo
Soggetti passivi dell'imposta, anche se non residenti nel territorio dello
Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attività, sono:
Nel caso di concessioni su aree demaniali (es. stabilimenti balneari),
soggetto passivo è il concessionario.
Nel caso di immobili concessi in
leasing
finanziario, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il
titolare del diritto di proprietà sul bene.
Soggetto attivo
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli
immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul
territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui
il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo
precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul
suo territorio.
Base imponibile
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole
di seguito esposte.
Fabbricati
- Per gli immobili (terreni o fabbricati) regolarmente iscritti in
catasto
il valore è costituito da quello che risulta applicando alla
rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come
determinata dall'Agenzia
del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario
genere con esclusione della categoria A/10) e C (magazzini, laboratori,
ecc. con esclusione della
categoria C/1);
- 140 - per gli immobili appartenenti al gruppo B (scuole, ospedali,
biblioteche, ecc.);
- 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi
privati) ed al gruppo D (alberghi, opifici, banche, ecc.);
- 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e
botteghe);
- Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo
10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la base
imponibile è costituita dal valore della rendita catastale, determinata
mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato;
- per i fabbricati, diversi da quelli indicati al punto precedente, non
iscritti in catasto, è necessario far riferimento alla rendita catastale
proposta secondo la procedura DOC-FA;
- per i fabbricati del
gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da
imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente
partendo dal costo risultante dalle
scritture contabili al lordo delle quote di
ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti di
attualizzazione; questa procedura deve essere utilizzata fino al 31 dicembre
dell'anno in cui viene attribuita la rendita catastale.
Aree edificabili
Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai
quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore
uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento, e se
viene dichiarato un valore superiore il contribuente non avrà diritto ad alcun
rimborso.
Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
rivalutato del 25%, un coefficiente moltiplicatore pari a 75.
Esempi di calcolo
Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile:
- Civile abitazione con una rendita catastale pari ad euro 500
- 500 * 105% * 100 = 52.500 euro
- Ufficio con rendita catastale pari ad euro 700
- 700 * 105% * 50 = 36.750 euro
- Terreno agricolo con reddito dominicale pari ad euro 100
- 100 * 125% * 75 = 9.375 euro
Periodo di imposta
Il periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi dal 1
gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del tributo.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A
ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14
gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio
Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.
Esenzioni ed esclusioni
Sono esenti dall'ICI:
- Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, destinati
esclusivamenete ai compiti istituzionali;
- Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9 (fabbricati destinati all'esercizio del culto, e per altre
specifiche esigenze pubbliche);
- fabbricati di proprietà della Santa Sede, appositamente indicati nei
Patti Lateranensi;
- fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni
internazionali;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere
destinati ad attività assistenziali;
- terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina definite
dall'art. 15 della L. 984/1977;
- fabbricati posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente
ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive.
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione dell'ICI:
- Terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono svolte
attività agricole (terreni incolti);
- Terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole
sono esercitate in forma occasionale;
- Fabbricati rurali (fabbricati destinati ad agriturismo, magazzini,
cantine);
- Fabbricati posseduti da cooperative agricole e consorzi agrari.
- Immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione principale, per
la quale si intende l'unità immobiliare dove il contribuente ha la residenza
anagrafica o effettiva, fatta eccezione per quelli di categoria catastale A1
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli);
Aliquote e detrazioni
Aliquote e detrazioni vengono determinate annualmente da ogni singolo
Comune con una apposita delibera. Non esiste un'aliquota unica nazionale
poiché l'art. 6 del
D.Lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo del 4 per mille ed un
massimo del 7 per mille. Le aliquote, quindi, variano da Comune a Comune e di
anno in anno, talvolta anche in misura ragguardevole.
Il
D.Lgs. 446/1997 nel Titolo III (artt. 52 e 59) ha istituito per Comuni e
province la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie entro certi limiti:
- la legge nazionale, in assenza di regolamentazione, prevale sempre;
- non sono soggette a regolamentazione l'individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi.
- devono essere rispettate le esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
Attualmente le detrazioni e le riduzioni di imposta operanti sono valide
per le seguenti tipologie di immobili:
- Unità immobiliari e relative pertinenze adibite a prima abitazione di
categorie catastali A1, A8, A9 - detrazione di Euro 103,29 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per queste
tipologie di immobili il comune può deliberare anche una riduzione d'imposta
fino al 50% ed una detrazione fino a Euro 258,22;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati
- Riduzione dell'imposta del 50% rapportata al periodo di effettiva
inagibilità o inabitabilità;
- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite a prima abitazione dai soci assegnatari, e unità
immobiliari assegnati dagli
IACP - Riduzione dell'imposta fino al 50% e, in alternativa
detrazione di Euro 258,22.
La definizione esatta di tutte le aliquote e le detrazioni, quindi, diventa
il risultato della combinazione tra la legislazione nazionale e la
regolamentazione attuata dal singolo Comune.
Il risultato è che da una esigenza di semplificazione è nata una giungla di
aliquote e tributi locali difficilmente districabile, dato che i Comuni, pure
nell'interno delle limitazioni imposte dalla legge, sono riusciti a sfoderare
un'immensa fantasia nel determinare casi particolari ed aliquote
differenziate.
Calcolo dell'imposta
Una volta determinata la
base imponibile da assoggettare all'ICI, a questa base imponibile vanno
applicate l'aliquota determinata dal Comune e le eventuali detrazioni da
sottrarre al risultato del calcolo.
Esempio di applicazione dell'imposta
Fabbricato di rendita catastale di 342 euro, di categoria catastale A/8
(abitazioni in ville), destinato dal soggetto passivo ad abitazione
principale.
Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 5 per
mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione di 130,25 euro.
Il risultato del calcolo è dunque il seguente:
- 342 * 105% * 100 = 35.910 euro (base imponibile ICI)
- 35.910 * 5‰ = 179,55 euro (imposta
lorda)
- 179,55 - 130,25 (detrazione) = 49,3 euro (imposta
netta)
Per questo Comune lo stesso fabbricato, se usato per scopi diversi
dall'abitazione principale, sconta l'aliquota del 7 per mille e non può
usufruire della detrazione. Per i passi dall'1 al 2 il calcolo è lo stesso;
cambiano i passi successivi.
- invariata
- 35.910 * 7‰ = 251,37 euro (imposta lorda)
- 251,37 - 0 (nessun diritto alla detrazione) = 251,37 euro (imposta
netta).
Questo è un esempio di quanto drammaticamente possa cambiare l'importo
dovuto con il cambio di tipologia di utilizzo dell'immobile.
In caso di più proprietari è necessario rapportare l'imposta e la
detrazione alla percentuale di possesso. Ad esempio, due coniugi che
possiedono l'abitazione al 50% devono pagare ciascuno la propria quota.
L'imposta andrà versata alle scadenze e con le modalità di cui all'apposito
paragrafo.
Novità della Legge Finanziaria 2008 (Normativa
soppressa)
Dal 2008 viene introdotta una ulteriore detrazione per l'abitazione
principale pari all'1,33 per mille del valore imponibile, ad eccezione delle
abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. L'importo di questa ulteriore
detrazione non può essere superiore a 200 euro (pertanto per i valori
imponibili superiori a 150.375,93 l'ulteriore detrazione è sempre pari a 200
euro). Anche questa detrazione è ripartita in parti uguali tra i contribuenti
dimoranti nell'abitazione.
Esempio di calcolo
Fabbricato di rendita catastale di 1.000 euro, di categoria catastale A/2
(abitazioni di tipo civile), destinato dal soggetto passivo ad abitazione
principale.
Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 4,6 per
mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione base di 103,29 euro.
Il risultato del calcolo è dunque il seguente:
- 1.000 * 105% * 100 = 105.000 euro (base imponibile ICI)
- 105.000 * 4,6‰ = 483,00 euro (imposta lorda)
- 105.000 * 1,33‰ = 139,65 euro (ulteriore detrazione)
- 483,00 - 103,29 (detrazione base) - 139,65 (ulteriore detrazione) =
240,06 euro (imposta netta)
Con l'entrata in vigore del
D.L. 93/2008, pubblicato nella G.U. 124 del 28 maggio 2008, la norma
riguardante la detrazione aggiuntiva disposta dalla
Legge finanziaria 2008 è stata abrogata.
Versamento dell'imposta
Scadenze
L'art. 37 - comma 13 - del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha
modificato con decorrenza dal 2007 i termini di versamento dell'imposta
comunale sugli immobili, mantenendo sempre la possibilità di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il versamento viene effettuato da ciascun proprietario proporzionalmente
alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile in due soluzioni:
- dal 1 al 16 giugno : si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata
utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente;
- dal 1 al 16 dicembre : si versa il saldo dell'imposta dovuta (totale
imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno), calcolata
utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso;
Alcuni comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla
scadenza della seconda rata.
Modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato opzionalmente su appositi bollettini di
conto corrente postale, o tramite il
modello
F24 ordinario, con il quale è possibile compensare l'ICI con altri
tributi, oppure tramite il modello F24 predeterminato, che permette di
versare esclusivamente l'ICI, senza potere effettuare compensazioni. In caso
di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio
c/c oppure il c/c di un
concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune
l'imposta.
Fino all'anno 2006, il versamento minimo previsto era di Euro 2,07. Se il
versamento dovuto per la prima rata era di importo inferiore al minimo, si
recuperava con il versamento a saldo.
I comuni potevano comunque deliberare limiti superiori. (Art. 6 comma 5
Decreto Legge del 31/05/1994 n. 330).
Dall'anno 2007 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo. (Art. 1 comma 166 Legge 296/2006), e
inoltre i Comuni hanno ora facoltà di applicare dei limiti minimi propri, in
assenza dei quali si applica il limite previsto dalla normativa nazionale,
ovvero dall'art. 25 della Legge 289/2002 (12,00 euro). (Art. 1 comma
168 Legge 296/2006).
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
effettuare il versamento dell'I.C.I. in unica soluzione entro la scadenza del
mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del
3 per cento, calcolati a decorrere dalla data di scadenza prevista per il
versamento dell'acconto. (Art. 1 comma 4-bis Decreto Legge del 23/01/1993 n.
16).
Dichiarazione e comunicazione ICI
Fino al 2008, la dichiarazione ICI doveva essere presentata nel momento in
cui sopravveniva una variazione nella soggettività passiva o nella tipologia
di utilizzo dell'immobile, se incidente sul diritto alla detrazione, ed era
necessario presentare al Comune una dichiarazione che doveva esporre i dati
così come erano variati.
La dichiarazione ICI deve essere presentata anche dai residenti all'estero
per gli immobili posseduti nel territorio italiano.
Molti Comuni, avvalendosi della propria potestà regolamentare, avevano
sostituito la dichiarazione (che è un modello unico nazionale, approvato con
decreto dal
Ministero delle Finanze) con la comunicazione ICI, che spesso era molto
più dettagliata della dichiarazione, nonostante il vincolo di semplificazione
al quale il Comune si sarebbe dovuto uniformare.
Nel 1993, anno
di prima istituzione dell'imposta, praticamente tutti i soggetti che
possedevano terreni e fabbricati hanno dovuto presentare tale dichiarazione
allegandola al
Modello 740.
Termini di presentazione
- La dichiarazione ICI si presenta agli uffici del Comune presso il quale
insiste l'immobile entro il termine di scadenza del
Modello UNICO che si riferisce ai redditi dell'anno in cui avviene la
variazione (per chi presenta il Modello UNICO in via telematica, entro,
quindi, il 31 Luglio dell'anno successivo alla variazione - 30 settembre per
l'anno 2008).
- La Comunicazione ICI si presentava entro un termine arbitrario stabilito
dal Comune, che poteva variare da un minimo di 30-60 giorni dalla variazione
oggetto di comunicazione, ad una data limite stabilita dal Comune stesso.
Con la Finanziaria 2007 la Comunicazione ICI è stata soppressa.
- Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per
le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed
i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente
beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini
dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno
ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun
comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Soppressione della dichiarazione ICI per la
compravendita di immobili
Il comma 53 dell'articolo 37 del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha
eliminato l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione, a
decorrere dall'anno 2007. Tuttavia è previsto che fino alla data di effettiva
operatività dei collegamenti telematici tra Catasto e Comuni, da accertare con
la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del
Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini dell'ICI.
L'art. 1, comma 175 della L. 296/2006 ha però successivamente abrogato
l'obbligo di presentazione della comunicazione, abrogando la lettera l) del
comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997.
Il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio è stato
emanato il 18 dicembre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
297 del 22 dicembre 2007.
A decorrere dal 2008 la dichiarazione ICI relativa all'anno precedente deve
essere presentata solo se le modifiche che comportano un diverso ammontare
dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni dell'imposta stessa, e quando
queste variazioni non sono acquisibili dai comuni tramite le procedure
telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs 463/1997, ovvero attraverso il
modello unico informatico - MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le
annotazioni immobiliari.
Poteri del comune
La cosidetta
potestà regolamentare è disciplinata dall'art. 52 del
D.Lgs. 446/1997, che ha delineato i confini entro i quali le
province e i
comuni possono deliberare con specifici regolamenti i propri tributi, ed è
alla base del c.d.
federalismo fiscale.
Il comune controlla le:
- dichiarazioni;
- le denunce;
- verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali e di
calcolo.
Il comune emette l'avviso di liquidazione con:
- l'indicazione dei criteri adottati;
- dell'imposta dovuta e delle sanzioni e degli interessi dovuti.
L'avviso di liquidazione deve essere notificato entro il termine di
decadenza del 31/12 del secondo anno successivo a quella chi è stata
presentata la dichiarazione. Il comune provvede alla rettifica della
dichiarazione nel caso di:
- infedeltà;
- incompletezza o inesattezza;
- procede all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
Il comune emette l'avviso di accertamento motivato con la liquidazione
dell'imposta dovuta e le relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere
notificato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo
alla presentazione della dichiarazione.
Sanzioni
Le sanzioni riguardanti l'ICI sono disciplinate dall'art.
14 del D.Lgs. 504/1992, e le principali sono le seguenti:
- Omessa dichiarazione ICI - Sanzione dal 100% al 200% dell'imposta
dovuta. Se l'omissione non incide sull'ammontare dell'imposta, si applica
una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258;
- Infedele dichiarazione ICI - Sanzione dal 50% al 100% della maggiore
imposta dovuta. Se l'errore doloso non incide sull'ammontare dell'imposta,
si applica una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258;
- Omesso o ritardato versamento dell'ICI - Sanzione del 30%
dell'imposta non versata.
Anche alle sanzioni in materia di ICI può essere applicato l'istituto del
ravvedimento operoso, del quale si può usufruire nel caso in cui
l'infrazione non sia già stata accertata, e non siano in corso ispezioni,
verifiche o altre operazioni di accertamento da parte dell'Amministrazione
Finanziaria.
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